Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Ordinanza numero 0010 del 1960 inserita nel sistema il 10/11/2012
Nessuna pronuncia relativa alla sentenza.

N. 10
ORDINANZA 19 FEBBRAIO 1960

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1960.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 63 del 12 marzo 1960.
Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv.
GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI -
Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO
PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof.
BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof.
GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto
comma, del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1959 dal Pretore di
Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Zamira ed altre,
iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959.
Ritenuto che il Pretore di Tonino, investito del procedimento
penale a carico di Gaeta Enea Zamira ed altre, imputate della
contravvenzione di cui al quarto ed al quinto comma dell'art. 18 del
T.U. delle leggi di P.S., per aver tenuto una riunione in luogo
pubblico senza aver dato il prescritto preavviso, ebbe a sollevare, di
ufficio, con ordinanza del 14 luglio 1959, la questione di legittimità
costituzionale del quarto comma del detto art. 18, in relazione
all'art. 17 della Costituzione;
che l'ordinanza, debitamente notificata, fu comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 31 ottobre 1959;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, il difensore della Gaeta,
con deduzioni depositate il 20 novembre 1959, insisteva per la
dichiarazione di illegittimità della indicata norma, al che si
opponeva l'Avvocatura generale dello Stato, che si era costituita in
giudizio il 29 agosto 1959 in rappresentanza e difesa del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il Pretore di Torino ha osservato, nella propria
ordinanza, che la semplice omissione del preavviso non potrebbe
rientrare nella previsione dell'art. 17 della Costituzione, che
stabilisce che l'autorità di p.s. può vietare soltanto le riunioni
pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
Considerato che, senza entrare nella valutazione che potrà fare
l'autorità di p.s., il che è fuori questione, il punto in
controversia riguarda la legittimità costituzionale della sanzione
penale stabilita nell'art. 18 della legge di p.s. per il semplice
mancato adempimento dell'obbligo di dare, in ogni caso, il preavviso
per le riunioni in luogo pubblico, in modo che possa così essere
esercitata l'attività discrezionale della p.s. a tutela dell'ordine
pubblico;
che la legittimità costituzionale della norma in questione è
stata ripetute volte affermata da questa Corte ed in particolare con la
sentenza n. 9 del 19 giugno 1956;
che nessun elemento nuovo è stato addotto con l'ordinanza del
Pretore, né dalla difesa della parte, onde non v'è motivo di
discostarsi dalla precedente giurisprudenza della Corte.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.

 
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