Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0046 del 1966 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 46
SENTENZA 4 MAGGIO 1966

Deposito in cancelleria: 23 maggio 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 28 maggio 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER
- Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO
MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE
FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.
GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo
comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio
1965 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra
Curnilli Italia e Calamassi Egidio, iscritta al n. 166 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 223 del 4 settembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto:

Con atto di citazione del 16 settembre 1963 la signora Curnilli
Italia conveniva avanti al Tribunale di La Spezia il proprio marito
Calamassi Egidio, dal quale era consensualmente separata fin dal 1956,
chiedendo la condanna di questi a corrisponderle l'assegno di
mantenimento, cui egli si era impegnato all'atto della separazione, in
misura superiore a quella allora stabilita in L. 20.000 mensili.
Poiché il convenuto ha fatto rilevare che la moglie, quale dipendente
del Ministero della difesa, godeva di una retribuzione solo leggermente
inferiore agli emolumenti da lui percepiti quale maresciallo di
sanità, ed ha eccepito la incostituzionalità dell'art. 145 del Codice
civile, in relazione all'art. 3 della Costituzione, il Tribunale, nella
considerazione che la rilevanza della questione sollevata, al fine
della decisione della causa sottopostagli, dovesse essere stabilita in
confronto all'art. 156, riguardante i rapporti fra coniugi separati,
che rinvia per la disciplina dei medesimi all'art. 145, e che
l'eccezione di incostituzionalità così prospettata, in relazione agli
artt. 3 e 29 della Costituzione non fosse manifestamente infondata,
ebbe a disporre, con sua ordinanza del 19 maggio 1965 la sospensione
del giudizio e l'invio degli atti del medesimo alla Corte.
L'ordinanza, notificata e comunicata ai sensi di legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 4 settembre 1965.
Nessuna delle parti si è costituita e pertanto la Corte decide in
camera di consiglio.

Considerato in diritto:

1. - Si rende necessario anzitutto precisare i termini della
questione entro i quali è da contenere la decisione della Corte.
Risulta dalla precedente esposizione che l'eccezione di
incostitunalità, per contrasto con il principio di eguaglianza, non
riguarda la diversità di trattamento che sembra derivare dal confronto
fra i due commi dell'art. 145 (cui rinvia l'art. 156 pel caso di
coniugi separati, allorché entrambi siano incolpevoli della
separazione) pel fatto che viene addossato al marito l'obbligo di
somministrare alla moglie quanto sia necessario ai suoi bisogni di
vita, ed invece a quest'ultima l'altro diverso di provvedere al solo
mantenimento del marito, bensì la sperequazione fra gli obblighi dei
due coniugi, dato che gli articoli predetti, nel determinare la misura
delle prestazioni dovute dal marito per soddisfare le esigenze della
moglie non richiedono che si abbia riguardo alle condizioni economiche
di lei, in difformità di quanto dispongono nel caso inverso,
dell'obbligo a carico della moglie che viene invece condizionato al
fatto della mancanza nel consorte di mezzi sufficienti.
2. - Per accertare se la discriminazione fra i coniugi, nei termini
prospettati, contrasti con la Costituzione, è da ricordare che
visualizza testo argomento l'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 di disporre
qualsiasi diversità di trattamento giuridico per ragioni di sesso,
incontra, per quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo
limite, qual'è posto dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione a
garanzia dell'unità della famiglia: limite che, rivestendo carattere
di eccezione al principio generale che l'articolo stesso formula, della
piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dov'essere
interpretato restrittivamente, secondo quanto la Corte ha avuto
occasione di statuire con la sentenza n. 64 del 1961.Non è qui da indagare se esigenze di unità possano essere assunte
per fornire una sufficiente giustificazione alla diversità di
trattamento disposta dall'art. 145 per i coniugi conviventi, poiché
tale questione non è stata proposta, sicché la sua soluzione deve
rimanere del tutto impregiudicata. Avendo invece riguardo al regime di
separazione, ricorrente nella specie, non è dato riscontrare alcun
elemento che consenta di ricollegare la diversità predetta con quelle
esigenze. Infatti, comunque si debba intendere l'unità voluta tutelare
dall'art. 29, si deve ritenere che essa non sia invocabile di fronte a
coniugi rispetto ai quali, pel fatto stesso della separazione, sono
venuti a mancare i presupposti dell'unità, sia che di questa si
consideri l'aspetto materiale o fisico, essendo cessata la convivenza,
e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia
quello spirituale, essendosi resa manifesta un'incompatibilità fra i
due tale da rendere non più possibile la vita in comune.
Deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 il disposto
dell'art. 156, nella parte in cui, prevedendo la separazione senza
colpa di nessuno dei due coniugi, impone al marito di provvedere a
tutto quanto si rende necessario ai bisogni di vita della moglie senza
alcuna considerazione dei mezzi di cui questa per avventura disponga. A
tali mezzi si deve invece avere riguardo per stabilire quale parte
debba essere impiegata per consentire alla moglie separata, non già di
sottrarsi allo stato di bisogno, che potrebbe anche non sussistere,
bensì di mantenere quello stesso tenore di vita che avrebbe goduto se
non fosse intervenuta la separazione; in concorso con le
somministrazioni rivolte allo stesso scopo, che devono rimanere a
carico del marito, in proporzione alle sue sostanze.
È ancora da precisare che la conclusione cui si è giunti deve
valere allorché, all'atto della separazione omologata dal Tribunale,
non sia stato stipulato alcun accordo circa gli obblighi patrimoniali
corrispettivi, o di uno solo dei coniugi verso l'altro, né si possa,
nonostante tale omissione, desumere una qualsiasi volontà implicita al
riguardo. Che se invece sussistano convenzioni su tale punto, spetterà
al giudice del merito stabilire se il marito, obbligandosi a erogazioni
a favore della moglie, pur quando essa risultasse provvista di propri
mezzi, non abbia inteso rinunciare a far valere l'esenzione che avrebbe
potuto invocare a proprio favore.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo
comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito,
in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei
coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è
necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni
economiche di costei.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

 
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