Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0126 del 1968 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva
-Esplicito e motivato overruling rispetto ai propri precedenti

N. 126
SENTENZA 16 DICEMBRE 1968

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 329 del 28 dicembre 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof.
GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 559
del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1965 dal Tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento penale a carico di Palestini Ivana ed altri,
iscritta al n. 223 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;
2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1966 dal pretore di Biella nel
procedimento penale a carico di Galeotti Paola ed altro, iscritta al n.
84 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966;
3) ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Ferri Clara ed altro, iscritta al n.
143 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;
4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1967 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Furlan Ofelia Bruna ed altro, iscritta
al n. 257 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza del 13 ottobre 1965, emessa nel procedimento penale
contro Palestini Ivana ed altri, il Tribunale di Ascoli Piceno ha
denunziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice
penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto -
punendo soltanto la moglie adultera e non il marito che offenda il bene
della fedeltà coniugale - la legge fa un diverso trattamento fra i
coniugi, che difficilmente riesce ad essere giustificato.
L'ordinanza rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 64
del 23 novembre 1961, ha dichiarato non fondata la questione proposta
negli stessi termini, ma che tuttavia si impone il riesame di essa per
riscontrare se - nell'attuale momento storico sociale - sussiste
tuttora quella situazione obbiettivamente diversa fra marito e moglie,
che possa legittimare la discriminazione posta dalla norma impugnata.
Confutando le argomentazioni addotte nella suindicata sentenza, a
favore della non fondatezza, l'ordinanza osserva: 1) la discriminazione
non può trovare giustificazione nel fatto che, dovendo vincere
particolari ostacoli fisiologici, la moglie adultera dimostra maggiore
carica di criminosità; oppure nel fatto che l'adulterio dalla stessa
commesso importa maggiori pericoli, implicando i rischi della commistio
san guinis, della usurpazione di stato del figlio, ecc. Ed invero,
siffatte circostanze riposano su una distinzione per sesso
esplicitamente vietata dall'art. 3 della Costituzione. 2) Non sembra
che, attualmente, la coscienza collettiva annetta all'adulterio della
moglie un particolare carattere di gravità, come avveniva nei tempi
passati, coerentemente allo stato di soggezione morale, giuridica e
materiale in cui era tenuta la donna; e non può pertanto sostenersi
che esso rappresenti una maggiore offesa al bene della fedeltà
coniugale, che l'art. 559 vuol tutelare.
3) Anche in riferimento all'art. 29 della Costituzione, che
garantisce l'unità familiare, deve riconoscersi la illegittimità
della norma impugnata. L'adulterio rappresenta un fatto dimostrativo
dell'avvenuta rottura di tale unità, sicché non si vede quale sia la
ragione della discriminazione, mentre qualunque limitazione del
principio di eguaglianza incide sull'unità stessa, spostando
l'equilibrio a favore di uno ed a danno dell'altro coniuge. 4)
L'illecito comportamento della moglie rispetto alla liceità
dell'identico comportamento del marito pone la prima in condizioni di
inferiorità morale e giuridica e ne offende la dignità personale,
costringendola a sopportare le infedeltà del marito.
L'ordinanza ha disposto, pertanto, la sospensione del procedimento
e la rimessione degli atti a questa Corte. Essa è stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti; né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con altra ordinanza del 18 febbraio 1966 del pretore di Biella nel
procedimento penale contro Galeotti Paola ed Amato Natalino nonché con
le ordinanze del 3 giugno 1966 del pretore di Bologna nel procedimento
penale contro Ferri Clara e Moschini Dino, e del 7 ottobre 1967 del
pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Furlan Ofelia
Bruna e Passariello Michele è stata sollevata la medesima questione di
legittimità dell'art. 559 del Codice penale e sono stati addotti
identici motivi.
In particolare il pretore di Bologna osserva che l'art. 3 della
Costituzione consente al legislatore di adeguare le norme giuridiche ai
vari aspetti sociali dettando norme diverse per situazioni diverse, ma
la discriminazione sembra giustificata solo laddove essa si fondi su
oggettive necessità di ordine materiale e fisiologico. Le contingenti
valutazioni sociali o di costume non appaiono tali da legittimare una
disciplina discriminatoria, in quanto in esse manca quello stato di
cogenza assoluta collegata alla natura dei destinatari della norma. La
punizione del solo adulterio della moglie si fonda sulla concezione
della donna come essere inferiore soggetta all'uomo, cioè su una
valutazione sociale assai discutibile. Anche in relazione all'art. 29
della Costituzione, è da osservare che la discriminazione non è atta
a garantire l'unità familiare.
Il pretore di Torino osserva inoltre che, a termini dell'art. 3
della Costituzione, il compito del legislatore è quello di rimuovere
quegli ostacoli, che, fondandosi su apparenti concezioni diffuse nella
collettività, vengono frapposti alla eguale considerazione giuridica
dell'uomo e della donna rispetto a fatti di identica natura, quale il
rapporto sessuale extraconiugale. L'art. 29 della Costituzione è
collegato con l'art. 3, perché la parità giuridica è rafforzata da
pari dignità dei coniugi. Se l'adulterio offende l'unità della
famiglia, le eventuali differenziazioni, che si possono riscontrare in
relazione alla posizione del marito e della moglie, riguardano soltanto
un aspetto quantitativo di cui non si può tenere conto perché anche
l'adulterio del marito lede, in una certa misura, l'unità della
famiglia.
Le ordinanze suindicate, regolarmente notificate e comunicate, sono
state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 124, 226
e 321 del 21 maggio 1966, del 10 settembre 1966 e del 23 dicembre 1967.
Non essendovi stata costituzione delle parti dei suddetti giudizi,
né essendo intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, la
questione è stata decisa in camera di consiglio.

Considerato in diritto:

1. - I vari giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza, perché tutte le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la
stessa questione di legittimità costituzionale.
2. - Occorre precisare preliminarmente che la denunzia di
illegittimità è limitata alla ipotesi prevista dal primo comma
dell'art. 559 del Codice penale. Ed invero, le ordinanze discutono
dell'adulterio della moglie, ma nessuna di esse prende in
considerazione l'altra fattispecie delittuosa contemplata da terzo
comma dello stesso articolo come reato a sé stante, la relazione
adulterina, per la quale, quindi, non risulta proposta alcuna
questione.
3. - visualizza testo argomento Con la sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione. L'ordinanza del Tribunale di Ascoli
Piceno prima, e le altre successivamente hanno riproposto la questione
ulteriormente argomentando e sostenendo che, negli ultimi anni, è
sostanzialmente mutata in materia la coscienza collettiva. Di
conseguenza sarebbe necessario accertare se - nell'attuale momento
storico sociale - continui a sussistere oppur no quella diversità
obbiettiva di situazione che nella precedente sentenza la Corte ritenne
di riscontrare sì da giustificare il differente trattamento, fatto dal
legislatore penale all'adulterio della moglie rispetto a quello del
marito.
La Corte ritiene che la questione meriti di essere riesaminata.4. - Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo
della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita - più o
meno severamente - rimonta ai tempi remoti nei quali la donna,
considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti,
si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora
molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di
diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della
famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa,
fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento
differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che
in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della
non ingerenza del legislatore nella delicata materia.
9. - Non appare molto appropriato il riferimento fatto dalle
ordinanze di rimessione all'art. 3 della Costituzione per il quale
tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e simili.
Questa norma, che tende ad escludere privilegi e disposizioni
discriminatorie tra i cittadini, prende in considerazione l'uomo e la
donna come soggetti singoli, che, nei rapporti sociali, godono di
eguali diritti ed eguali doveri. Essa tutela la sfera giuridica della
donna ponendola in condizioni di perfetta eguaglianza con l'uomo
rispetto ai diritti di libertà, alla immissione nella vita pubblica,
alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro, ecc.
E la differenza di sesso è richiamata nel detto articolo con
riferimento ai diritti e doveri dei cittadini nella vita sociale, e non
anche con riferimento ai rapporti di famiglia.
6. - I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29
della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire
limitazioni soltanto a garanzia dell'unità familiare. Nel sancire
dunque sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la
Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di
eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i
coniugi la ponga in pericolo.
Come è stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa
Corte, non vi è dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza,
siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione
della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della
moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di
convergenza dell'unità familiare, e della posizione della famiglia
nella vita sociale. Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad
adottare, a garanzia dell'unità familiare, talune misure di difesa
contro influenze negative e disgregatrici.
Queste considerazioni tuttavia non spiegano né giustificano la
discriminazione sanzionata dalla norma impugnata.
È questione di politica legislativa quella relativa alla
punibilità dell'adulterio. Ma, poiché la discriminazione fatta in
proposito dall'attuale legge penale viola il principio di eguaglianza
fra coniugi - il quale rimane pur sempre la regola generale - occorre
esaminare se essa sia essenziale alla unità familiare. Infatti solo in
tal caso sarebbe ammissibile il sacrificio di quel principio di base
nel nostro ordinamento.
visualizza testo argomento Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la
discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla
concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo
rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della
moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa
nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e
l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale.
Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo
l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un
differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi,
sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le
conseguenze psicologiche sui soggetti.
La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo
comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità
familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e,
come tutti i privilegi, violi il principio di parità.È chiaro che, il riconoscimento della illegittimità del primo
comma investe anche il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale,
per il quale è punito il correo della moglie adultera.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo
comma dell'art. 559 del Codice penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.

 
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