Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0127 del 1968 inserita nel sistema il 22/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 127
SENTENZA 16 DICEMBRE 1968

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 329 del 28 dicembre 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof.
GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, secondo
comma, del Cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1966
dal Tribunale di Genova nel procedimento di separazione personale dei
coniugi Fasce Italo Luigi ed Ekmark Liv Wally, iscritta al n. 233 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione
del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto in fatto:

1. - In un giudizio di separazione personale pendente tra i coniugi
Fasce Italo Luigi ed Ekmark Liv Wally il Tribunale di Genova ha
sollevato una questione di legittimità costituzionale concernente
l'art. 151 del Codice civile.
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 21 ottobre 1966, il
Tribunale, dopo un'ampia esposizione dei motivi attinenti al giudizio
di rilevanza, osserva che la disposizione legislativa denunziata, nella
parte in cui stabilisce che l'adulterio del marito - a differenza
dell'adulterio della moglie - è rilevante solo se "contiene in sé
anche l'estremo dell'offesa", è fonte di una illegittima disparità di
trattamento fra i coniugi: Il legislatore, infatti, finisce con
l'ammettere che l'adulterio del marito possa non costituire ingiuria
alla moglie e col collegare ad un fatto obiettivamente identico
conseguenze diverse a seconda che esso sia commesso dall'uomo o dalla
donna. In ciò il Tribunale ravvisa una sicura violazione dell'art. 29
della Costituzione, che all'eguaglianza dei coniugi consente siano
apportati limiti solo in funzione dell'unità familiare: limiti non
certo invocabili a proposito di una disposizione che appare chiaramente
rivolta alla tutela dei coniugi e non della famiglia nel suo complesso.
Dall'esame dei lavori preparatori della Costituzione il giudice a
quo trae argomento per dimostrare che non è ammissibile una posizione
di privilegio del marito che sia stabilita nel suo personale interesse
e che il legislatore costituente ha inteso reagire contro la
discriminazione tradizionale fra uomo e donna. Riferendosi alla
sentenza n. 64 del 1961, con la quale questa Corte ritenne non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del codice
penale, l'ordinanza, dopo aver ricordato che la stessa questione è
stata di recente nuovamente sollevata da altri giudici, ritiene che
alla luce delle esposte considerazioni la disparità non potrebbe
essere giustificata col richiamo al costume sociale, che peraltro in
questi ultimi anni ha subito profonde trasformazioni: ad ogni modo la
valutazione della legittimità della norma penale relativa
all'adulterio non sarebbe influente sulla valutazione del regime della
separazione personale. A proposito di questo ultimo il tribunale
richiama i principi affermati dalla Corte in occasione del controllo di
costituzionalità dell'art. 156, primo comma, del Codice civile (sent.
n. 44 del 1966), esprimendo l'avviso che essi siano invocabili anche
in riferimento al trattamento delle cause di separazione e
costituiscano, perciò, valido argomento in favore della denunziata
illegittimità dell'art. 151 del Codice civile.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed alle parti e comunicata ai Presidenti delle
due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14
gennaio 1967. Nel presente giudizio non è intervenuto il Presidente
del Consiglio né si è costituita alcuna delle parti. La causa,
pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto:

1. - Il primo comma dell'art. 151 del Codice civile stabilisce
quali sono le cause per le quali può essere chiesta la separazione
personale dei coniugi, elencando fra esse, in primo luogo, l'adulterio;
il secondo comma, tuttavia, esclude l'ammissibilità dell'azione per
adulterio del marito quando non concorrano "circostanze tali che il
fatto costituisca ingiuria grave alla moglie".
La questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale
di Genova ha per oggetto - come risulta dal giudizio di rilevanza e
dalla motivazione relativa alla non manifesta infondatezza -
quest'ultima disposizione, che viene denunciata in riferimento al
capoverso dell'art. 29 della Costituzione a causa del diverso
trattamento fatto all'adulterio del marito rispetto a quello commesso
dalla moglie.
2. - visualizza testo argomento Con sentenza depositata in data di oggi è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 559, primo e secondo comma,
del Codice di procedura penale. In occasione di tale decisione la Corte
ha ritenuto che il legislatore non può collegare ad identica
violazione del dovere di fedeltà coniugale conseguenze giuridiche
diverse secondo che i fatti che la integrano siano posti in essere dal
marito o dalla moglie; ha altresì escluso che in riferimento ad essi
una diversa disciplina giuridica possa trovare giustificazione
nell'esigenza di garantire l'unità familiare, solo in vista della
quale la legge è abilitata a porre limiti all'eguaglianza dei coniugi.Le stesse ragioni inducono a ritenere fondata anche la presente
questione di legittimità costituzionale. Il legislatore è libero, nel
suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi
l'infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma
non può determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non
siano giustificate dall'unità familiare. L'art. 151 del Codice civile
prevede (primo comma) che l'adulterio sia causa di separazione, ma
considera l'adulterio del marito (secondo comma) irrilevante a tal fine
quando esso non sia accompagnato da circostanze che valgano a conferire
al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie: così statuendo,
la disposizione crea a vantaggio del marito una situazione di vero e
proprio privilegio. L'infedeltà della moglie è sempre causa di
separazione personale, l'infedeltà del marito, tranne il caso
suddetto, è priva di sanzione: anche qui, dunque, come a proposito
della disciplina penale dell'adulterio, il marito e la moglie vengono
sottoposti a trattamento diverso, nonostante che ad entrambi la legge
(art. 143 del Codice civile) imponga un eguale dovere di fedeltà. Né
si può sostenere che il secondo comma dell'art. 151, con lo stabilire
un regime eccezionale per il marito, deroghi all'eguaglianza fra i
coniugi in funzione dell'unità familiare. Poiché non sarebbe
ragionevole ipotizzare che l'irrilevanza giuridica dell'infedeltà del
marito contribuisca a conservare l'unità della famiglia, la
disposizione impugnata non puo non essere considerata fonte di una non
consentita discriminazione a favore dell'uomo od a svantaggio della
donna: di una disciplina, cioè, che è in contrasto con l'art. 29 cpv.
della Costituzione.
3. - La conclusione non sarebbe diversa se si volesse supporre che
l'art. 151, nella parte qui presa in considerazione, tuteli non già il
diritto alla fedeltà, ma l'onorabilità del coniuge, e se si ritenesse
che, a questo fine, il legislatore si sia conformato ad un diverso
apprezzamento sociale dell'adulterio del marito e di quello della
moglie. La Costituzione, infatti, afferma il principio dell'eguaglianza
anche "morale" dei coniugi, ed esprime in tale modo una diretta sua
valutazione della pari dignità di entrambi, disponendo che a questa
debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio: di tal che
lo Stato non può avallare o, addirittura, consolidare col presidio
della legge (la quale, peraltro, contribuisce, essa stessa, in misura
rilevante alla formazione della coscienza sociale) un costume che
risulti incompatibile con i valori morali verso i quali la Carta
costituzionale volle indirizzare la nostra società.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo
comma, del Codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.

 
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