Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0107 del 1969 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 107
SENTENZA 19 GIUGNO 1969

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 165 del 2 luglio 1969.
Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ -
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA -
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI Dott. NICOLA
REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
(testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza
emessa il 5 luglio 1967 dal tribunale di Ancona nel procedimento civile
vertente tra Pastorini Anna Maria e l'Esattoria consorziale di Iesi,
iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.
Visto l'atto di costituzione di Pastorini Anna Maria;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1969 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto:

In sede di una procedura esecutiva promossa dall'Esattoria
consorziale di Iesi, gestita dalla locale Cassa di Risparmio, nei
confronti di Bevilacqua Giovanni, per un credito di ricchezza mobile
dell'anno 1957, e nel corso della quale erano stati pignorati dei beni
mobili costituiti in dote, con atto del 2 agosto 1965, di spettanza
della moglie dell'esecutato, Pastorini Anna Maria, quest'ultima
proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 619 e seguenti del codice
di procedura civile, innanzi al pretore di Iesi, e successivamente
riassumeva la causa innanzi al tribunale di Ancona.
Nel relativo giudizio, su istanza dell'attrice, il tribunale, con
ordinanza 5 luglio 1967, riteneva rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 207,
lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo
comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Si afferma nell'ordinanza di rimessione che la sentenza n. 42 del
16 giugno 1964 di questa Corte, nel dichiarare non fondata la stessa
questione in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione, non ha avuto motivo od occasione di
estendere il suo esame all'ultima parte della norma denunziata, che,
nel fissare i limiti oggettivi del divieto di opposizione di terzo
all'esecuzione esattoriale, ammette tale opposizione solo quando si
tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore - e non anche,
come nel caso di specie, con atto posteriore - alla presentazione della
dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento
dell'imposta.
Ad avviso del tribunale, questa stessa disposizione dimostrerebbe
chiaramente che il legislatore, pur sommamente sollecito dell'interesse
collettivo dell'adempimento degli obblighi tributari, non sarebbe
giunto a considerare tale interesse come prevalente su ogni altro; e
che la cautela adottata al solo fine di evitare, in costanza di
matrimonio, fraudolente collusioni dei coniugi in danno dell'erario, si
risolverebbe, invece, per i matrimoni conclusi in epoca successiva al
sorgere del debito di imposta, in una abolizione definitiva della
tutela giurisdizionale nei riguardi dei beni dotali.
Ciò premesso, il tribunale, a sostegno dell'asserita violazione
delle suindicate norme costituzionali, prospetta la disparità di
tutela giurisdizionale tra situazioni giuridiche identiche, tranne che
per un elemento temporale del tutto estraneo, se non addirittura
ignoto, a chi ebbe a celebrare il matrimonio ed a costituire in dote
beni dopo l'accertamento del debito di imposta; e denunzia, infine, il
pregiudizio arrecato al dirittodovele dei coniugi di provvedere al
mantenimento e alla educazione della prole per il venir meno del
vincolo costituito sui beni dotali e per la condizione in cui viene
posto il coniuge del debitore d'imposta di non poter apportare nella
casa alcun bene mobile, senza assoggettarlo alla incombente esecuzione
esattoriale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio 1968. Nel
giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la signora Pastorini
Anna Maria, con deduzioni depositate il 14 maggio 1968, nelle quali
chiede che la questione sia dichiarata fondata, oltre che in
riferimento alle norme costituzionali indicate nell'ordinanza di
rimessione, altresì per violazione dell'art. 23 della Costituzione, in
relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sotto il
profilo che la norma denunziata estenderebbe arbitrariamente il divieto
di proporre l'opposizione anche ai familiari dei coobbligati.

Considerato in diritto:

1. - L'art. 207, lett. b, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette) sottrae alla esecuzione fiscale contro il marito i
beni (mobili) della moglie solo quando siano costituiti in dote con
atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla
notifica dell'avviso di accertamento di imposta. Nel caso di specie,
il matrimonio era stato successivo e successiva la costituzione della
dote.
Il tribunale di Ancona ha, pertanto, prospettato la illegittimità
costituzionale della norma, per ciò che attiene a questo aspetto
particolare, cioè limitatamente alla parte in cui non consente
l'opposizione all'esecuzione esattoriale sui beni (mobili) dotali
esistenti nella casa di abitazione del debitore di imposta,
ravvisandovi il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo
comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo norma, della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
a) Quanto all'art. 3, primo comma. La legge ha voluto evitare che,
costituendosi beni (mobili) in dote, dopo la dichiarazione dei redditi
o l'accertamento di imposta, possano essere sottratti ad esecuzione
esattoriale beni del marito: è facile, invero, pur quando il
matrimonio sia posteriore al sorgere del debito fiscale, che si
facciano figurare di proprietà della moglie, nell'atto dotale, beni
(mobili) del marito o costiuire in dote beni (mobili) acquistati con
denaro del marito. Un espediente che non può essere posto in essere,
se la dote sia stata costituita (od aumentata) in tempo non sospetto.
visualizza testo argomento La ragionevolezza della norma poggia sulla sostanziale differenza
delle situazioni che scaturiscono, rispettivamente, dalla costituzione
della dote anteriormente o posteriormente al matrimonio, mentre è
indifferente la data di questo: sostanziale differenza, cui fa
legittimo riscontro la disparità di trattamento che, per ciò stesso,
non è in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.D'altro canto, accogliendo una diversa soluzione, si verrebbe a
determinare una irrazionale diversità tra la situazione della moglie e
quella dei parenti ed affini entro il terzo grado, conviventi con il
debitore, per i quali soltanto resterebbe fermo il divieto
dell'opposizione esattoriale posto dalla norma denunziata.
b) Quanto all'art. 24, primo comma. La sentenza n. 42 del 1964 di
questa Corte ha discriminato le norme di diritto materiale da quelle di
diritto processuale, per affermare che non può ravvisarsi una
violazione delle garanzie di difesa la quale resti nell'ambito della
configurazione e dei confini che le derivano dal diritto sostanziale:
in particolare, nell'ambito del coordinamento con altri diritti ed
interessi protetti dall'ordinamento giuridico, come quelli attinenti
alla riscossione delle imposte e alla difesa contro le simulazioni e le
frodi.
c) Quanto all'art. 29, primo comma. L'unità familiare non si
consolida con la dote e ciò anche a tacere che il codice civile (art.
202) disciplina l'istituto della separazione della dote, cui la moglie
può ricorrere - tra le altre ipotesi - quando sia in pericolo di
perderla ovvero quando il disordine degli affari del marito lasci
temere che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione.
d) Quanto all'art. 30, primo comma. Non è invocabile il dovere e
il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole,
attenendo quelli ad una sfera ben diversa e più alta, il cui rispetto
non può essere collegato all'intangibilità dei mobili dotali.
e) Quanto all'art. 42, secondo comma. La norma costituzionale, nel
riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce alla legge
ordinaria la determinazione dei modi (di acquisto e) di godimento di
essa e dei suoi limiti: ed il codice civile, più volte, ai fini della
tutela dei diritti di credito, conferisce rilevanza alla localizzazione
della cosa mobile, anche in pregiudizio dei diritti dei terzi su di
essa (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 del Codice civile).
Già con sentenza n. 4 del 1960, questa Corte ha negato che
l'assoggettabilità di beni (mobili) ad esecuzione forzata annulli la
tutela del diritto di proprietà, non escludendo l'articolo 42, secondo
comma, "che tale difesa, in certe situazioni, sia subordinata a
condizioni o a presupposti o ad un particolare comportamento dello
stesso proprietario".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 5 luglio
1967 del tribunale di Ancona sulla legittimità costituzionale
dell'art. 207, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette),
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo
comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGE LO
DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.

 
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