Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0128 del 1970 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: codice civile art.156 comma 5:
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)

N. 128
SENTENZA 24 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 13 luglio 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 15 luglio 1970.
Pres. BRANCA - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI
- Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE -
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, ultimo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio
1968 dal tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale
dei coniugi Russo Lucia e Zambo Pasquale, iscritta al n. 220 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto:

Nel corso della causa di separazione personale promossa avanti il
tribunale di Milano da Russo Lucia contro Zambo Pasquale, l'attrice ha
chiesto, tra l'altro, di essere autorizzata ad omettere di usare il
cognome del marito, ed il collegio, ravvisando il possibile fondamento
normativo della domanda nell'art. 156, ultimo comma, del codice civile,
per il quale, con la sentenza di separazione personale per colpa della
moglie, può esserle vietato l'uso del cognome del marito, si è
proposta, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale di
tale disposizione in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione, pronunciata il 14 febbraio 1968, il
tribunale osserva che i lavori preparatori dimostrano come l'art. 156,
ultimo comma, del codice civile, non possa venir inteso nel senso di
accordare tutela alla pretesa della moglie di non usare il cognome del
marito in caso di indegnità di lui, parallelamente alla tutela
esplicitamente accordata al marito mediante l'inibizione alla moglie
dell'uso del cognome stesso, e che l'art. 144 del codice civile, nel
prevedere che la moglie assuma il cognome del marito, sancisce a
carico di lei un obbligo e non una semplice facoltà.
Donde la conseguenza che, tutelando l'art. 156, ultimo comma, del
codice civile, l'interesse del marito ad evitare il pregiudizio che,
in particolari circostanze, può venire alla sua onorabilità dal
fatto che la moglie porti il cognome di lui, e non anche il
correlativo interesse della moglie a che la propria onorabilità non
riceva pregiudizio dall'uso del cognome del marito, si palesa non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta
con riferimento all'articolo 29 della Costituzione, nella parte in cui
stabilisce l'eguaglianza dei coniugi.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 ottobre 1968, ma
nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale.

Considerato in diritto:

La questione sollevata dal tribunale di Milano relativa alla
legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 156 del codice
civile per violazione del secondo comma dell'art. 29 della
Costituzione, in quanto esso prevede che dalla separazione personale
dei coniugi, ove venga disposta per colpa della moglie, possa farsi
discendere anche il divieto per costei di usare del cognome del marito,
ma non regola il caso inverso di richiesta della moglie, in seguito a
separazione avvenuta per colpa dell'altro coniuge, di essere
autorizzata a non assumere il cognome di lui, appare fondata.
Infatti la diversità del trattamento nei due casi, che pur
presentano caratteri simili, si pone in palese contrasto con il
principio regolatore del rapporto matrimoniale che sanziona
l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, suscettibile di venire
limitata per opera della legge solo quando si tratti di salvaguardare
esigenze attinenti all'unità della famiglia. Esigenze che nella
specie, riferentesi alla situazione di separazione personale, non
ricorrono, come risulta del resto, a tacere ogni altra considerazione,
dalla stessa disposizione impugnata.
visualizza testo argomento Non potrebbe opporsi, a giustificazione della unilateralità della
disposizione in esame, che solo pel marito sorga l'interesse ad
esigere l'inibizione dell'uso del proprio cognome da parte della
moglie che se ne renda indegna, mentre nei riguardi di costei non sia
da riconoscere un analogo interesse, nella considerazione che l'uso del
cognome maritale corrisponde solo ad un diritto della medesima e non
già ad un dovere giuridicamente vincolante. A contestare l'esattezza
di tale opinione si deve tener presente la dizione dell'art. 144 del
codice civile da cui si argomenta che (salvo espressa disposizione
legislativa contraria) l'assunzione da parte della moglie del cognome
del marito è intesa quale parte integrante di un insieme di obblighi
ad essa imposti, tutti collegati alla posizione di capo della famiglia
attribuita allo stesso, tutti intesi a raccogliere intorno a lui
l'unità familiare, e che formano il contenuto della potestà maritale
di cui egli è investito. visualizza testo argomento Una conferma può trarsi dall'art. 149, ultimo comma, del codice
civile, secondo cui la moglie durante lo stato vedovile conserva il
cognome del marito: visualizza testo argomento disposizione che, come risulta dai lavori
preparatori, è stata promossa dalla considerazione che anche dopo la
morte del marito la vedova continua a far parte della famiglia di lui,
sicché è naturale che continui a portarne il cognome.Non sono da prendere in considerazione, perché non pertinenti
alla soluzione della questione, i dubbi da qualcuno sollevati circa la
compatibilità con l'art. 29 della Costituzione di tale preminenza
conferita al marito. È certo che, una volta questa sia affermata,
l'assunzione, da parte della moglie, o solo o anche del nome di lui in
aggiunta al proprio (come elemento costitutivo essenziale della
denominazione personale e della sua qualità di coniugata) si
ricollega necessariamente, nell'intento del legislatore, a quella
preminenza, quale manifestazione dell'unità familiare che, come si è
detto, si è voluta accentrare intorno al capo.
Neppure è il caso di esaminare se l'obbligo ora affermato trovi
applicazione in ogni caso, quale che sia l'indole dei rapporti per cui
ricorre l'impiego del nome, o se invece si renda possibile
discriminare, e non richiedersene l'osservanza per alcuni di essi,
poiché, anche a volere accogliere una tale soluzione restrittiva,
rimane in piedi l'interesse della moglie a richiedere l'autorizzazione
rivolta a sottrarsi all'obbligo limitatamente ai rapporti per i quali
debba ricorrere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 156, quinto
comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della
moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per
colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un
pregiudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.

 
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