Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0158 del 1971 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: legge 431/1967 art.6:
-Argomento a contrario
-Argomento teleologico (ipotesi del legislatore provvisto di fini)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.30:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (spazio impregiudicato dalla norma parametro)

N. 158
SENTENZA 28 GIUGNO 1971

Deposito in cancelleria: 6 luglio 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 14 luglio 1971.
Pres. BRANCA - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, promosso con ordinanza
emessa il 9 dicembre 1969 dal tribunale dei minorenni di Bologna nel
procedimento di adozione speciale di Dalla Turca Giovan Battista,
iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - I coniugi Giuseppe Cavazzini e Adele Zambernardi, premesso che
il 13 giugno 1936 avevano avuto in affidamento il minore Giovan
Battista Dalla Turca e che sin da allora lo avevano mantenuto, educato
ed istruito, chiedevano al tribunale per i minorenni di Bologna e nei
di lui confronti la dichiarazione di adozione speciale ai sensi
dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431.
Eseguiti gli accertamenti di legge e sentito il p.m., il quale
concludeva per il rigetto del ricorso, non rientrando il caso in esame,
dato che il Dalla Turca era maggiorenne, tra le ipotesi previste dalle
denunciate norme transitorie, il tribunale, con ordinanza del 9
dicembre 1969, riteneva che il citato art. 6 consentisse l'adozione
speciale per gli adottati ex art. 291 e seguenti del codice civile,
anche se maggiorenni, e per gli affidati o affiliati ex art. 404 e
seguenti dello stesso codice, solo se minorenni; che in tal modo
sarebbe stata creata per gli affidati o affiliati ultraventunenni una
situazione deteriore sia nei confronti dei primi che dei secondi; e
sarebbero stati danneggiati coloro che "maggiormente hanno necessità e
bisogno di una certezza giuridica che li leghi al nucleo familiare nel
quale sono da grandissimo tempo integrati"; e si avrebbe, per ciò, la
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La richiamata disciplina, poi, ad avviso dello stesso tribunale,
non servirebbe a "proteggere i minori allorché i genitori siano
incapaci di adempiere i loro compiti" e a "dare altresì una tutela
giuridica e sociale pari a quella dei membri della famiglia legittima";
e sarebbe, per questa ragione, in contrasto con gli artt. 29 e 30 della
Costituzione.
Stante ciò, il tribunale sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della
Costituzione, dell'art. 6 della citata legge n. 431 del 1967 nella
parte in cui "esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano
compiuto il ventunesimo anno d'età alla data di entrata in vigore
della legge stessa e siano affidati o affiliati".
Davanti a questa Corte non si costituivano le parti.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con
atto depositato il 16 marzo 1970.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, con l'atto di intervento,
chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata.
Dopo aver illustrato la portata e la funzione dell'adozione
speciale e precisato che questa si prefigge di risolvere il problema
dell'infanzia abbandonata, "procurando agli 'orfani dei vivi' gli
affetti di una famiglia e la serenità di un focolare domestico, di cui
altrimenti essi non sarebbero in grado di conoscere il bene, per le
colpe e gli egoismi dei genitori naturali", dichiarava di non
condividere l'interpretazione data dall'ordinanza di rimessione alla
norma denunciata e riteneva che "la richiesta di adozione speciale per
poter essere accolta, debba concernere, comunque, persone ancora
minorenni, siano esse affidate o affiliate ovvero adottate secondo le
norme del codice civile".
Ad avviso dell'Avvocatura, codesta interpretazione, che sarebbe
sostenuta da autorevole dottrina, si ricaverebbe con sicurezza dal
disposto del quarto comma dello stesso art. 6, che, a proposito della
partecipazione degli adottandi al procedimento, distingue solo tra
minori infra ed ultradiciottenni, ribadendo così che "il complesso
della normativa contenuta nel citato art. 6 concerne unicamente
soggetti minori di età".
Interpretata così la norma, la questione non avrebbe ragione di
essere.
Ma secondo l'Avvocatura, i dubbi circa la legittimità
costituzionale dell'art. 6 non sussisterebbero anche quando si dovesse
accedere alla tesi del tribunale. Le categorie di persone previste
dall'art. 6 ed in particolare quelle degli adottati e degli affiliati
sono infatti diverse. Ed appare quindi giustificato ed equo
l'intendimento del legislatore di permettere in ogni caso, anche oltre
il limite della minore età, che della adozione speciale possano
beneficiare quelli (già adottati) che solo a causa dei limiti
esistenti nell'ordinamento precedente, non poterono a suo tempo
conseguire il pieno inserimento nella famiglia dell'adottante, e non
anche gli affiliati, stante che il rapporto di affiliazione è stato
legislativamente previsto con dati effetti e codesta disciplina non è
stata ampliata o modificata con la legge n. 431 del 1967.
Non si avrebbe infine la denunciata violazione degli articoli 29 e
30 della Costituzione; la legge tende a tutelare la infanzia
abbandonata, e del resto (all'art. 314/17) pone precisi limiti di età
anche per coloro che si trovino nello stato di affidamento preadottivo
che è assimilabile a quello degli affidati o affiliati secondo il
codice civile.

Considerato in diritto:

1. - Il tribunale per i minorenni di Milano, con l'ordinanza del 9
dicembre 1969, ritiene che sia in contrasto con gli artt. 3, 29 e 30
della Costituzione l'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431
(modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione"
ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione
speciale"), nella parte in cui "esclude dall'adozione speciale coloro
che abbiano compiuto il ventunesimo anno d'età alla data di entrata in
vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati".
2. - Con l'art. 6 della citata legge n. 431 del 1967 si consente,
in via eccezionale e per la durata di cinque anni, che venga dichiarata
l'adozione speciale, prescindendosi dai limiti di età previsti dalla
legge per gli adottanti e per gli adottandi, di coloro che siano
adottati e dei minori che siano in affidamento o siano affiliati alla
data di entrata in vigore della legge.
Il legislatore, ad avviso della Corte, richiede che a quella data
tutti i possibili adottandi non siano divenuti maggiorenni.
La contraria tesi, secondo cui solo gli affidati e gli affiliati e
non anche gli adottati debbano essere minorenni, poggia sopra argomenti
letterali di dubbio valore. Ritenere come fa il giudice a quo, che gli
adottati possano essere anche maggiorenni, solo perché l'art. 6, comma
primo, ammette la dichiarazione di adozione speciale "nei confronti di
chi... è già adottato"; e che gli affidati e gli affiliati debbano
essere minorenni, solo perché, quando fa ad essi riferimento, la norma
usa ripetutamente il termine "minori", significa non tenere nel dovuto
conto altri argomenti di indubbia importanza, e soprattutto la ratio
dell'intera legge ed in particolare del regime transitorio.
Va, infatti, considerato che nello stesso art. 6, e nel quarto
comma, si dispone che i soggetti, nei cui confronti è chiesta la
dichiarazione di adozione speciale, se sono di età compresa tra i
quattordici ed i diciotto anni debbono essere sentiti e se hanno
compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso,
e si qualificano codesti soggetti come "minori". E visualizza testo argomento nulla si dice al
riguardo di coloro che eventualmente abbiano superato il ventunesimo
anno di età, implicitamente ammettendosi che solo la categoria dei
minori è destinataria del regime dettato per i primi cinque anni dalla
data di entrata in vigore della legge.
Ed ancora non può essere trascurato che il legislatore, dopo avere
dettato, al terzo comma, norme per i minori affidati, col successivo
comma si è riferito ai "minori" ed evidentemente a tutti i minori,
compresi gli affidati e quindi a tutti i soggetti eccezionalmente
legittimati a conseguire lo status di figlio legittimo per adozione
speciale.
visualizza testo argomento Ma è soprattutto allo spirito della legge n. 431 del 1967,
valutata nel suo insieme, che bisogna far capo. Con le norme istitutive
dell'adozione speciale, il legislatore ha inteso tutelare l'infanzia
abbandonata ed in particolare i minori, privi di assistenza materiale e
morale, che siano di regola di età inferiore agli anni otto ed
eccezionalmente di età superiore (nel caso in cui abbiano superato gli
otto anni durante il corso del procedimento). Con il detto regime
transitorio ha reso possibile l'accesso al nuovo status alle categorie
di soggetti la cui situazione maggiormente si avvicina a quella degli
adottabili secondo il regime definitivo, e per tutte ha richiesto la
minore età come quella che di solito lascia presumere il bisogno di
avere una famiglia, in chi non ne faccia stabilmente parte.
A proposito, poi, di coloro che siano in affidamento o affiliati
alla data dell'entrata in vigore della legge, anche se si potesse
accedere all'interpretazione che dell'art. 6 dà il tribunale di
Bologna, la asserita disparità di trattamento in danno di quelli
maggiorenni apparirebbe pienamente giustificata: chi è già adottato
ha una posizione personale nella famiglia che è ben diversa da quelle
dell'affiliato o dell'affidato.
Attiene, infine, al merito della normativa, riservato alle scelte
discrezionali del legislatore, l'affermazione del giudice a quo secondo
cui l'esclusione dall'adottabilità, ai sensi dell'art. 6, opererebbe
in danno di coloro che "hanno necessità e bisogno di una certezza
giuridica che li leghi al nucleo familiare nel quale sono da
grandissimo tempo integrati".
Non sussiste per ciò la asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
3. - E non ricorre neppure il preteso contrasto con gli artt. 29 e
30 della Costituzione.
Dal rilievo che "con l'adozione speciale si è creato uno strumento
per proteggere i minori allorché i genitori siano incapaci di
adempiere i loro compiti e per dare altresì una tutela giuridica e
sociale pari a quella dei membri della famiglia legittima" non si può
trarre la conseguenza che l'art. 6, là ove esclude la possibilità
dell'adozione speciale per gli affidati ed affiliati ultraventunenni,
sia in contrasto con le citate disposizioni della Costituzione. Non
appare violato l'art. 29 perché questo tutela la famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio e garantisce l'uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi con il rispetto dell'unità familiare. visualizza testo argomento E
neppure risultano disapplicati i principi e le disposizioni dell'art.
30, e segnatamente dei primi due commi (essendo gli altri del tutto
estranei alla materia di cui alla specie), atteso che in ordine ai
doveri dei genitori verso i figli ed in caso di mancata osservanza
degli stessi, non è costituzionalmente imposta una disciplina unica o
unitaria. È ben possibile, infatti, che, sia pure rivolti a finalità
concorrenti o comuni, coesistano istituti distinti, quali l'affidamento
e l'affiliazione, e le due forme di adozione, e le norme circa
l'assistenza pubblica all'infanzia abbandonata, ecc., e che la
complessiva disciplina sia variamente articolata; e che nel campo
specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni
ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il
legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (modifiche al titolo VIII
del libro I del codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo
capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"), nella parte in cui
esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il
ventunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge
stessa e siano affidati o affiliati, questione sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29 e 30
della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

 
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