Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0091 del 1973 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento
Disposizione oggetto: codice civile art.781:
-Argomento ab exemplo (riferimento alla opinio doctorum)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza (applicazioni residuali)

N. 91
SENTENZA 14 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 27 giugno 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 169 del 4 luglio 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott.
LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof.
ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO
AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO
ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 781 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1971 dal
tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Bravo Bruno e
David Eulalia, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22
settembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Bravo Bruno e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi l'avvocato Giorgio Menghini, per il Bravo, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Bruno Bravo nei
confronti della moglie Eulalia David per ottenere dichiarazione di
nullità di una donazione effettuata dall'attore a favore della
convenuta, ai sensi dell'art. 781 del codice civile, il tribunale di
Genova, con ordinanza emessa il 4 maggio 1971, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento agli
artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza del tribunale di Genova osserva che il divieto delle
donazioni tra coniugi, il quale trova la sua formulazione nell'art. 781
del codice civile, trae la sua origine dal diritto romano, ma che già
in epoca imperiale una serie di benigne interpretazioni furono
introdotte per opera della giurisprudenza e degli imperatori. Nella
legislazione vigente, invece, il divieto è assoluto e drasticamente
sanzionato con la nullità della donazione, anche se le condizioni
sociali sono profondamente cambiate dal mondo tardo romano ad oggi e se
la necessità di impedire sopraffazioni dell'un coniuge sull'altro,
contrarie ai principi sui quali si fonda la famiglia, non dovrebbe più
essere così fortemente sentita come duemila anni or sono.
L'ordinanza elenca quindi una serie di situazioni "inique" cui
l'applicazione rigorosa del divieto può portare e pur riconoscendo che
in taluni casi un coniuge profitti della soggezione morale in cui il
proprio consorte può trovarsi a seguito o comunque in costanza di
matrimonio per lucrare indebitamente ai danni dell'altro,
danneggiandolo ingiustamente, rileva che il fatto - spiacevole quanto
reale - non comporta necessariamente la conseguenza che tutte le
donazioni, in via assoluta e preventiva, debbano venire vietate.
Aggiunge che il divieto, la cui ragione legislativa sembra
risiedere nella presunzione della pericolosità in ogni caso delle
donazioni e della difficoltà di fornire la prova dell'effettivo abuso
dell'affetto coniugale da parte del coniuge malizioso nei confronti
dell'altro, non appare ormai più giustificato alla luce delle moderne
concezioni sociali e giuridiche.
La parità della posizione sociale, dei diritti e dei doveri dei
coniugi come di tutti gli altri cittadini e la scomparsa di ogni
traccia dell'inferiorità della moglie come attuazione dell'art. 3
della Costituzione ha fatto definitivamente cadere uno dei maggiori
motivi deducibili a sostegno del divieto di donazioni fra coniugi,
cioè le minori capacità sociali e forse anche intellettive della
donna.
In tali condizioni, osserva ancora l'ordinanza, la disciplina
particolare delle donazioni fra coniugi, diversa ed estremamente più
rigorosa di ogni altro tipo di donazione, non trova alcuna
giustificazione ed appare in contrasto con il principio di uguaglianza
dei cittadini - senza distinzione di sesso e di condizione personale e
famigliare - dato che la condizione di coniugato costituisce un
elemento discriminatore rispetto al trattamento fatto al non coniugato
in tema di libertà di donare e correlativamente di ricevere per
donazione. Nei diritti della famiglia di cui all'art. 29 della
Costituzione rientra certamente la tutela del coniuge ingannato
dall'altro coniuge, ma non la presunzione assoluta che tutti i coniugi
che ricevono una donazione devono avere circuito il coniuge donante.
Secondo il giudice a quo l'enunciazione di una simile disuguaglianza
presunta fra coniuge donante raggirato e donatario raggirante contrasta
con l'uguaglianza giuridica dei coniugi affermata dallo stesso art. 29
della Costituzione. Non solo la tutela del coniuge effettivamente leso
potrebbe essere attuata con mezzi diversi anche estendendo talune delle
numerose norme dettate dalla legge a favore delle persone danneggiate
dalla donazione, ma la nullità assoluta appare rimedio troppo drastico
che per ovviare ad una ingiustizia meramente ipotetica giunge non di
rado a porre in essere ingiustizie effettive di diverso contenuto,
consentendo al coniuge troppo tutelato di usare l'art. 781 del codice
civile come un, arma vessatoria. La possibilità di prevaricazione
esiste anche in molti altri casi fuori del matrimonio ogni qualvolta
una parte può approfittare di una posizione di preminenza rispetto
all'altra per esercitare su questa un'indebita pressione e in vari casi
la forza di pressione può essere anche maggiore di quella che un
odierno coniuge può esercitare sull'altro (rapporto tra genitori e
figli, datore di lavoro e lavoratore dipendente, tra superiore ed
inferiore di una gerarchia e via dicendo). Eppure - osserva
l'ordinanza - il divieto di donazione è previsto solo per i coniugi
senza che si possa dare una giustificazione accettabile di tale stato
di cose. Detto divieto assoluto di donazioni, pertanto, costituisce
ormai un mero relitto storico, che pare sia tempo di accantonare.
Solleva di conseguenza di ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 781 del codice civile in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione.
2. - L'ordinanza regolarmente notificata e comunicata è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale il Bravo
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Menghini ed è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Secondo il Bravo, in materia di donazione, i coniugi si trovano in
una posizione di reciproca assoluta parità, laddove la distinzione
effettuata dall'art. 781 del codice civile tra coniugati e non
coniugati rifletterebbe un'evidente disparità di situazioni tra questi
e quelli, esulando in ogni caso dal sindacato della Corte
costituzionale ogni valutazione di natura politica e sindacato sull'uso
dei poteri discrezionali del Parlamento.
Rileva inoltre che tutti i legislatori di tutte le epoche e di
tutti gli Stati, hanno tenuto presente il pericolo che i coniugi mutuo
amore spoliarentur e considerato immorale che concordia pretio
conciliari videretur, richiamando in particolare il codice albertino,
il codice estense ed il codice civile del 1865.
I rimedi possono essere vari, ma non spetterebbe al giudice
ordinario né al giudice costituzionale stabilirli, bensì
esclusivamente al Parlamento. Né la motivazione dell'ordinanza in
esame direbbe qualcosa di più e di meglio di quanto è stato detto da
tutti i cultori della materia pro o contro il sistema vigente: basti
richiamare i progetti preliminari al codice del 1942 che avevano
proposto l'abolizione del divieto ad imitazione del codice napoleonico,
le varie relazioni delle Commissioni incaricate della predisposizione
della riforma del codice del 1865, le discussioni che si sono avute in
dottrina fra il 1939 ed il 1942, per convincersi che il parlare di
"mero relitto storico" è proprio fuori luogo e frutto di scarsa
ponderazione.
Conclude quindi per la dichiarazione di infondatezza della
questione proposta.
3. - Ad analoga conclusione perviene l'Avvocatura dello Stato nel
rilievo che la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere
che il principio di eguaglianza non vada inteso in senso assoluto,
perché è doveroso disciplinare in modo diverso situazioni
obbiettivamente diverse.
L'esistenza del divieto fra i coniugi di compiere fra di loro un
atto giuridico che è, invece, consentito per la generalità dei
cittadini, trova giustificazione nel loro particolare status che è
fonte di diritti e doveri. Esclusa per tale considerazione la
violazione del principio di eguaglianza rispetto ai soggetti che non
hanno la qualità di coniugi, essa va esclusa anche con riferimento
alla posizione del marito rispetto a quella della moglie, dato che il
divieto sussiste nei confronti di entrambi. Il precetto costituzionale
della parità giuridica e morale dei coniugi (art. 29 Cost.)
risulterebbe, quindi, rispettato.

Considerato in diritto:

1. - L'ordinanza del tribunale di Genova solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile sotto il
profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto la
norma denunziata - per la quale non si può dare una giustificazione
accettabile - viola il principio di uguaglianza dei cittadini - senza
distinzione di sesso e di condizione personale e familiare -
considerando la condizione di coniugato come un elemento discriminante
rispetto al trattamento fatto al non coniugato in tema di libertà di
donare e correlativamente di ricevere per donazione, nonché sotto il
profilo del contrasto con l'art. 29 capoverso della Costituzione in
quanto la presunzione che tutti i coniugi che ricevono una donazione
devono aver circuito il coniuge donante e pertanto la presunzione di
una disuguaglianza fra coniuge donante raggirato e coniuge donatario
raggirante contrasta con l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi
affermata dallo stesso art. 29 capoverso.
2. - La questione è fondata.
La norma denunziata trae la sua lontana origine dalla persuasione,
tramandata attraverso i secoli, che il divieto di atti di liberalità
fra coniugi fosse un principio proprio dei Romani. Nel digesto e nel
codice giustinianeo esistono infatti due titoli, contenenti numerosi
frammenti di giuristi e di costituzioni imperiali, i quali decidono
casi di donazioni fra coniugi, tenendo conto se le donazioni sono
intervenute prima, durante o dopo l'esistenza giuridica del vincolo
coniugale e applicando con ampia e benigna interpretazione
un'attenuazione al divieto introdotta da Settimio Severo e Caracalla
che stabiliva la convalida delle donazioni effettuate al coniuge quando
il donante fosse premorto al donatario in costanza di matrimonio senza
aver mutato la volontà di donare.
Va rilevato che già all'epoca romana appariva dubbio il fondamento
del divieto, di cui non erano chiare le origini: le insufficienti,
diverse e non sempre concordanti spiegazioni che si leggono nei testi
testimoniano l'imbarazzo degli stessi giuristi antichi per rispondere
al problema. L'infondatezza e l'irragionevolezza di questi tentativi
(timore che un coniuge possa essere spogliato dall'altro per amore;
timore che le donazioni possano distogliere i genitori dall'allevamento
della prole; timore che il vincolo coniugale possa essere indebolito
per il fatto che il coniuge avente la possibilità non effettui
donazioni all'altro; timore che la reputazione dei coniugi possa essere
compromessa in quanto l'unione appaia basata su un prezzo; timore che
il coniuge più abbiente possa essere impoverito a favore del coniuge
meno abbiente) risultano evidenti soprattutto se siffatte
giustificazioni si vogliono invocare rispetto al matrimonio moderno.
Di fronte all'ampia trattazione dell'argomento nel corpus iuris
civilis, fonte per essi di diritto scritto e applicabile, i giuristi
medioevali e quelli dei secoli successivi erano indotti a dare al
divieto valore di vero e proprio dogma giuridico senza però riuscire a
fornire una spiegazione plausibile della sua funzione. La credenza, la
quale esercito' una decisiva influenza in talune legislazioni europee,
che si trattasse di una antichissima e fondamentale norma romana,
doveva modificarsi assai più tardi a seguito della scoperta e della
pubblicazione nel 1823 ad opera del cardinale Angelo Mai di una
raccolta frammentaria di iura e di leges (designata convenzionalmente
col nome di Fragmenta vaticana) contenente in un passo del giurista
Paolo disposizioni della lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C.,
la quale, prescrivendo che le donazioni in genere non potessero
superare un dato ammontare, escludeva dalla limitazione determinate
persone unite da vincoli di agnazione, parentela o affinità e fra
queste il marito e la moglie nei loro reciproci confronti.
3. - La difesa del Bravo a sostegno della propria tesi, oltre alle
disposizioni del codice civile del 1865 e di quello attuale, cita anche
quelle del codice albertino e del codice estense. Ma a questo argomento
di natura storica può opporsi il richiamo alle molte altre
legislazioni che non hanno accolto o che addirittura hanno revocato il
divieto delle donazioni fra coniugi.
In Francia, anteriormente alla rivoluzione, il divieto era
dichiarato in alcune Coutumes con numerose e diverse deviazioni dal
diritto romano ed in altre invece non accolto, creando gravissimi
inconvenienti per questa disparità nelle varie regioni del Regno.
Durante la rivoluzione la legge del 17 nevoso dell'anno II, con gli
artt. 14 e 61 riconosceva ai coniugi il pieno diritto di farsi
donazioni fra loro. Pochi anni più tardi, il code civil napoleonico
del 1803 con l'art. 1096 abbandonava decisamente il principio
attribuito ai Romani, non stabilendo alcun divieto alle donazioni fra
coniugi durante il matrimonio, dichiarando che non sono revocabili per
sopravvenienza di figli e attribuendo ai donanti la facoltà di
revocarle, la donna senza bisogno di autorizzazione maritale o
giudiziaria.
Il sistema del code civil francese, applicato nel 1806 al Regno
d'Italia e vigente nel Ducato di Lucca sino al 1865, venne accolto nel
codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 1050) e nel codice
per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (art. 1945). Il
codice estense del 26 aprile 1771 richiamato in vigore il 28 agosto
1814, al libro II, titolo XII, n. XVII, ripudiava il principio
attribuito ai Romani, accolto invece nell'art. 1931 del successivo
codice estense promulgato il 25 ottobre 1851. Il codice generale
austriaco sia nel progetto del 1753, sia nella parte posta in vigore
nel 1786, sia nella definitiva redazione del 7 luglio 1810 applicata
nel Regno lombardo-veneto il 1 gennaio 1816, il codice prussiano del 1
agosto 1794, il codice belga del 3 settembre 1807, il codice svizzero
del 10 dicembre 1907, entrato in vigore il 1 gennaio 1912, il codice
civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato in vigore il 1
gennaio 1900, il codigo civil messicano del 1928, entrato in vigore il
1 ottobre 1932, il codigo civil brasiliano del 1 gennaio 1916, entrato
in vigore il 1 gennaio 1917, con modifiche del 15 gennaio 1919, non
vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente il codice civile
ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino allora in Grecia,
e il cedigo civil venezuelano del 1 ottobre 1942, ammettono la liceità
delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio.
I codici del XIX secolo nei quali è comminato il divieto sono
invece il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno
1837 il quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione
durante il matrimonio, aggiungendo che poteva aver luogo a favore dei
figli, il codigo civil argentino del 1869, il codigo civil spagnolo del
1888 (art. 1334) e il codice albertino del 1837, entrato in vigore il 1
gennaio 1838, il quale, a differenza di molte altre legislazioni dei
secoli XVIII e XIX, e andando anche oltre lo stesso diritto
giustinianeo, statuiva la nullità assoluta delle donazioni fra
coniugi, stabilendo all'art. 1186 che "i coniugi non potranno durante
il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli
atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per
tali atti". Questa norma veniva riprodotta pedissequamente nel già
citato art. 1931 del codice estense del 1851 e nell'art. 1054 del
codice civile italiano del 1865.
4 - Più volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo
l'irrazionalità del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice
civile del 1865 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed
economiche. Tale irrazionalità veniva apertamente denunziata dalla
Commissione per la riforma del III libro del codice civile presieduta
da Mariano d'Amelio nella sua Relazione al progetto 23 marzo 1936, la
quale proponeva "l'abolizione del divieto che non è giustificato da
alcuna plausibile ragione, poiché tutti quei motivi di natura morale
che il diritto romano ci ha tramandati o sono da considerarsi
inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno" e
dopo avere aspramente criticato le argomentazioni addotte a
giustificazione dell'art. 1054 del codice civile del 1865, aggiungeva:
"Inoltre tal divieto è più di ogni altro soggetto a frode, poiché la
coscienza pubblica reagisce contro tal rigore ricorrendo a simulate
alienazioni a titolo oneroso. Il divieto è irritante anche dal punto
di vista morale poiché il codice considera lecite le donazioni fra
estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poiché lascia
ampia libertà di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni".
Il progetto del 1936 proponeva pertanto all'art. 406 un testo che
seguiva il principio del codice napoleonico, ammettendo la piena
liceità delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con facoltà
del donante di revocarle e stabilendo la revocabilità di diritto in
caso di annullamento del matrimonio e la validità della donazione a
favore del coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo.
Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Corti di appello,
numerose facoltà giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato
progetto 23 marzo 1936, si fossero decisamente pronunziati per
l'abolizione del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo
e nel testo del codice all'articolo 781, in ossequio ad un principio
che si riteneva fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di
qualsiasi liberalità fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si
tentava di giustificarlo in base all'argomento (che generazioni di
giuristi avevano da secoli criticato, dimostrandone l'infondatezza) che
il trapasso dei beni da un coniuge all'altro potrebbe "turbare il
regime delle loro relazioni che deve essere basato sul reciproco
affetto e non su egoistici calcoli utilitari".
5. - I precedenti storici della norma denunziata e l'esame di altre
legislazioni antiche e moderne consentono di valutare positivamente
l'affermazione del giudice a quo che il divieto assoluto delle
donazioni fra coniugi rappresenta alla nostra epoca "un mero relitto
storico".
Anche visualizza testo argomento contro l'art. 781 del codice del 1942 si è schierata
decisamente la più autorevole dottrina, rilevando che il divieto si è
perpetuato fino ai nostri giorni più per forza di tradizione che per
un'intrinseca ragione di essere, e affermando che a suo favore nessuna
plausibile considerazione si è invocata o si può invocare. visualizza testo argomento Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moderno
le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani
per un divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice
civile, ancor meno fondata è quella psicologica addotta nei lavori
preparatori del codice civile del 1942, in quanto il fondamento
giuridico del matrimonio disciplinato dal codice vigente risiede in
elementi del tutto diversi dal trapasso di beni da un coniuge
all'altro. Né si comprende perché una donazione possa turbare le
relazioni fra coniugi più che un qualsiasi altro rapporto
patrimoniale. Non fondata è anche l'altra giustificazione, sollevata
da taluni giuristi, decisamente confutata dalla ricordata Relazione 23
marzo 1936 al progetto del codice civile, che attraverso le donazioni
reciproche i coniugi potrebbero ledere diritti di terzi, in quanto, per
impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il legislatore, a
parte le norme, del resto applicabili anche alle donazioni fra coniugi,
relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni e
qualunque negozio giuridico fra coniugi.
L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi
inconvenienti cui dà luogo il divieto, il quale appare incompatibile
con le attuali esigenze familiari e con la realtà sociale ed economica
del nostro tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente
ingiuste ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi
principi cui si ispirano altre norme del vigente codice civile
italiano. L'applicazione della norma denunziata porta fra l'altro
necessariamente a considerare valide le donazioni fra coniugi fatte in
pendenza di matrimonio putativo o di matrimonio successivamente
annullato e nulle quelle fatte in pendenza di matrimonio sciolto in
seguito a sentenza di divorzio anche se pronunziata da tribunali
stranieri e delibata in Italia, mentre considera valide le donazioni
compiute in Italia da un cittadino straniero al proprio coniuge.
6. - Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781
del codice civile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunziata
viola infatti il principio di uguaglianza fra cittadini in quanto
stabilisce che la condizione di coniugato con una data persona
costituisce un elemento discriminante rispetto alla capacità del non
coniugato o del coniugato con altra persona di donare e
correlativamente di ricevere per donazione. La disposizione, che limita
la capacità contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci
confronti, riducendo la libertà della loro iniziativa economica
garantita dall'art. 41 della Costituzione, non trova alcuna ragionevole
giustificazione in motivi che attengano all'utilità sociale o alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana o che comunque possano
identificarsi con i principi e i valori tutelati dalla Costituzione o
che questa si propone di attuare.
Non solo riguardo al contenuto della norma manca pertanto ogni
corrispondenza del fine legislativo con i diritti della persona
tutelati dalla Costituzione e con i principi dichiarati nell'art. 3, ma
non si rinviene lo scopo oggettivo del divieto né si ravvisa quali
interessi esso protegga. Anche dai lavori preparatori del codice
risulta che il legislatore nel formulare l'art. 781 non è stato mosso
dall'intento di disciplinare in modo disuguale situazioni che ritenesse
oggettivamente disuguali e dal perseguimento ragionevole di finalità
apprezzabili costituzionalmente, onde la limitazione dell'attività
negoziale imposta nei loro reciproci confronti ai coniugi legittimi
solo perché hanno tale qualità giuridica è priva di ogni valida
giustificazione.
Né è fondato l'argomento addotto dalla difesa del Bravo per
escludere il contrasto della norma denunziata con l'art. 3 della
Costituzione in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile
si applica ad entrambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parità
reciproca. È chiaro, al contrario, che il divieto costituisce una
palese ineguaglianza giuridica di coloro che sono uniti in matrimonio
legittimo non solo rispetto alla generalità dei cittadini, riducendo,
come si è detto, la loro iniziativa economica, ma anche rispetto ad
altri casi di unioni e di convivenze, quali il matrimonio putativo, il
matrimonio successivamente annullato, la convivenza more uxorio di cui
all'art. 269 del codice civile, il concubinato ed altre. Ineguaglianza
tanto più ingiustificata in quanto gli stessi pericoli, che si afferma
di voler impedire mediante il divieto di donare imposto ai coniugi
legittimi, possono incombere con assai maggiore frequenza e con
conseguenze assai più gravi sulle persone che si trovano nei casi
sopra menzionati e per le quali il divieto non è comminato.
L'irragionevolezza della limitazione ex art. 781 a carico dei
coniugi legittimi si appalesa evidente anche nel fatto che il divieto
non si applica ai fidanzati con l'assurda conseguenza che le medesime
persone possono farsi fra loro donazioni sino al momento in cui
contraggono matrimonio legittimo.
Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo
781 del codice civile vi è la presunzione assoluta che il matrimonio
legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di
inferiorità per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto
dall'altro a spogliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione
questa incompatibile con il disposto dell'art. 29, capoverso, della
Costituzione che ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi e con la stessa concezione giuridica del
matrimonio.
Tale presunzione è, del resto, contrastante con la stessa realtà
giuridica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale
legittimo è meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni
affettive da parte dell'altro coniuge dirette ad ottenere liberalità,
le quali non possono in alcun modo incidere sulla condizione di coniuge
legittimo, che non invece la persona non unita ad altra con siffatto
vincolo, la quale più facilmente può essere indotta a cedere a
ricatti affettivi e a compiere liberalità sotto la minaccia di non
effettuare un matrimonio o di far cessare un'unione illegittima.
7. - Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte,
l'incostituzionalità della norma denunziata risulta non solo
estrinsecamente in quanto, limitando l'attività negoziale dei
coniugati legittimi, li pone, rispetto alla capacità di effettuare e
di ricevere donazioni, in una condizione differenziata in confronto a
quella degli altri cittadini, senza che la norma medesima risulti
perseguire alcuna finalità apprezzabile, ma anche intrinsecamente in
quanto il principio costituzionale di uguaglianza appare violato,
mancando ogni ragionevole motivo per fare ai cittadini coniugati con il
donante un trattamento diverso da quello dei cittadini non coniugati o
non coniugati con il donante, creando situazioni di svantaggio in
difetto di una fondata o almeno plausibile giustificazione del precetto
o desumibile da effettive esigenze oggettive.
8. - La constatazione del contrasto dell'art. 781 del codice civile
con l'art. 3 della Costituzione è assorbente dell'altra questione
sollevata dal giudice a quo dell'illegittimità costituzionale del
medesimo articolo in riferimento all'art. 29, capoverso, della
Costituzione ed è superfluo attardarsi ulteriormente nell'esame anche
di tale questione.
9. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 781 del
codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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