Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0003 del 1975 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: legge 1646/1962 art.6 comma 2:
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 1:
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.38:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.36 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (manca "norma a rime obbligate": no analogia iuris)

N. 3
SENTENZA 9 GENNAIO 1975

Deposito in cancelleria: 16 gennaio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21 del 22 gennaio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO Presidente -
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE
MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof.
PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,
secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), e successive
modificazioni, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre
1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - sul ricorso di Di Lonardo Cleonice,
iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dalla Corte dei conti -
sezione IV pensioni militari - sul ricorso di Rotolo Marianna, iscritta
al n. 418 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973.
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni.

Ritenuto in fatto:

La signora Di Lonardo Cleonice, vedova di Vincenzo Navarra, già
pensionato a carico della Cassa dipendenti enti locali, presentava
istanza in data 20 gennaio 1970 agli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro per ottenere la pensione di riversibilità, a
seguito del decesso del marito, avvenuto il 6 gennaio 1970.
L'istanza veniva respinta per difetto di condizioni poste dall'art.
6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sugli
Istituti predetti.
La Di Lonardo ricorreva alla Corte dei conti che, con ordinanza 22
febbraio 1972, sollevava questione di costituzionalità del succitato
art. 6, secondo comma, nella parte in cui esclude il diritto a pensione
delle vedove di pensionati di enti locali, con riguardo all'età del
coniuge dante causa, pensionato all'atto della celebrazione del
matrimonio e con riguardo alla differenza di età fra i coniugi: ciò
in relazione agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo
comma, e 38 della Costituzione.
Non vi è stata costituzione di parti davanti questa Corte.
Con ordinanza 13 ottobre 1972, provvedendo su ricorso di Rotolo
Marianna vedova di Laudani Giuseppe, pensionato dello Stato, tendente
ad ottenere la pensione di riversibilità, la Corte dei conti sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 , secondo
comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a
carico dello Stato, sostituiti, l'art. 11 con l'art. 1 della legge 14
maggio 1969, n. 252, e l'art. 19 con l'articolo unico della legge 28
aprile 1967, n. 264: ciò per quanto riguarda la condizione della
durata minima (un biennio) del matrimonio contratto in data posteriore
a quella di cessazione dal servizio del dante causa ed in relazione
agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, e 38 della Costituzione.
Non vi è stata costituzione di parti davanti questa Corte

Considerato in diritto:

1. -due ricorsi, indicati in narrativa, hanno per oggetto, su di un
piano parallelo, le stesse questioni di fondo. Pertanto, reputasi
opportuno disporne la riunione, onde pervenire a contestuale giudizio.
2. - Con la prima ordinanza del 22 febbraio 1972, riguardante la
pensione di riversibilità chiesta dalla vedova di pensionato, già
dipendente di ente locale, la Corte dei conti sottopone la questione se
i requisiti condizionanti il diritto a pensione, costituiti dall'età
del coniuge pensionato non superiore a settantadue anni all'atto del
matrimonio e dalla differenza di età fra i coniugi, non superiore a
venti anni (requisiti richiesti dall'art. 6, comma secondo, legge n.
1646 del 1962), contrastino con gli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo
comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione.
3. - Esaminando, in particolare e nell'ordine di loro proposizione,
le dedotte violazioni, si rileva che la prospettata contraddizione con
l'art. 3 Cost. viene fatta consistere nella irrazionale diversità di
trattamento tra le pensioni di riversibilità dovute qualora il
matrimonio avvenga prima della cessazione dal servizio del dante causa
e le pensioni dovute qualora il matrimonio avvenga dopo tale
cessazione. Le condizioni stabilite in questo secondo caso
riguarderebbero situazioni meramente soggettive, estranee all'essenza
ed alla finalità del matrimonio, e, quindi, prive di una loro
plausibile ragion d'essere.
La questione non è fondata.
L'apposizione delle due condizioni, indicate al numero precedente
(insieme alla terza, qui non emergente, della durata biennale del
matrimonio) ha, come premessa, il riconoscimento, in via di principio,
che il diritto alla pensione di riversibilità spetti non solo in caso
di matrimonio contratto in costanza di servizio, ma anche nel caso di
matrimonio contratto in data successiva alla sua cessazione. Trattasi
di un principio d'ordine generale, introdotto nella legislazione, qui
in esame, sugli ordinamenti della Cassa pensioni per i dipendenti di
enti locali, dopo che lo stesso principio aveva informato ed informa la
legislazione sulle pensioni a carico dello Stato (legge n. 46 del 1958
e successive).
Tuttavia, una volta ciò ammesso, non ne deriva necessariamente
l'esigenza di un pari trattamento, per entrambe le ipotesi suaccennate.
L'art. 3 Cost. non è informato ad una meccanica uniformità di
trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad unica
matrice, assumano, tuttavia, aspetti da considerare particolari.
È l'esame della razionalità o meno della convergenza o della
divergenza di trattamento, che giustifica il richiamo alla garanzia
dettata dall'art. 3 della Costituzione.
Nel caso, la dedotta illegittimità per la non coincidenza di
trattamento pensionistico, non sussiste.
visualizza testo argomento Dai lavori preparatori delle leggi sulle pensioni a carico dello
Stato, si evince (e ciò vale, essendone identici i presupposti, anche
per le pensioni relative a dipendenti di enti locali) che i criteri
limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni
conclusi da già pensionati, sono stati dettati in via generale, dal
legislatore. come remora all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni
contratti non per naturale affetto, e, quindi, in tal senso
sospettabili, sicché le condizioni restrittive, volte a garantire, in
qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio, si
risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e
fraudolenti iniziative.Così riconosciuta, di conseguenza, la ragionevole giustificazione
della norma, va esclusa la dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
4. - Si assume in secondo luogo, che il restrittivo sistema di
legge sopra delineato ostacolerebbe i diritti della famiglia, garantiti
dall'art. 29, primo comma, Cost. e, invece di agevolare, contrasterebbe
la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti,
violando il dettato del seguente articolo 31, primo comma.
La questione non è fondata.
Invero, la normativa in esame, non riguarda il campo dei diritti e
doveri reciproci tra i membri della famiglia, cui è informato l'art.
29 Cost. Nemmeno detta normativa può riconoscersi come elemento
negativo influente sulla possibilità di contrarre matrimonio. visualizza testo argomento La
libertà di formare una famiglia non può ritenersi concretamente
limitata dal ridimensionamento di una mera aspettativa, futura ed
incerta, come quella di conseguire una pensione di riversibilità.
L'istituto della famiglia, costituzionalmente tutelato, ha contenuti e
risponde a scopi etico-sociali più pregnanti di quello che sarebbe
dato rinvenire in un rapporto istituito con finalità così limitate e
ristrette.
5. - Altro motivo di illegittimità viene sollevato in relazione
all'art. 36 Cost. in quanto, dovendosi ritenere che il trattamento di
quiescenza rivesta per l'impiegato carattere retributivo e costituisca
parte del compenso dovutogli per il lavoro prestato e differito alla
cessazione dell'attività lavorativa, in nessun caso la vedova potrebbe
essere privata dell'esercizio del diritto di subentrare al marito, come
esercizio di un suo diritto autonomo.
Anche questo motivo non è fondato.
visualizza testo argomento Va osservato, con richiamo a quanto questa Corte ebbe a significare
nella sentenza n. 3 del 1966, che la preminenza della tutela della
retribuzione differita non costituisce un principio invalicabile, tale
da non consentire in via assoluta alcuna deroga od eventuali
adattamenti a particolari situazioni.Infatti, appunto perché, nel caso in esame, il diritto della
vedova alla pensione di riversibilità, è da considerarsi un diritto
spettante come diritto autonomo, sono ammissibili le condizioni poste
dal legislatore, dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi
presunte, a difesa del pubblico erario, come si è detto al numero
precedente.
visualizza testo argomento Tale valutazione di contrapposti interessi e del loro
contemperamento o prevalenza appartiene alla competenza discrezionale
del legislatore e non può costituire motivo di illegittimità ove,
come nel caso, siano da escludere motivi arbitrari.6. - Infine, parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa
alla presunta violazione del principio generale dell'assistenza e
previdenza sociale, posto dall'art. 38 della Costituzione. visualizza testo argomento Questo
principio non esclude che la legge disciplini variamente gli
ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità
delle singole situazioni (sent. n. 22 del 1967) ed in ispecie che, sia
pure in via eccezionale, possano adottarsi misure cautelari, ispirate
alla tutela di interessi generali, adeguatamente valutati dal
legislatore. Invero, la garanzia posta dall'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, ispirata ad un fondamentale principio di
solidarietà sociale, costituisce una direttiva di ordine generale,
vincolante per il legislatore ordinario, cui è, peraltro, demandato il
compito di attuarla. Le cautele in esame, sostanziandosi nella
predisposizione di alcune modalità restrittive del diritto alla
riversibilità, non incidono sull'ambito di realizzazione degli
interessi dei lavoratori, che si sono voluti garantire con la norma
costituzionale invocata, ambito nel quale non possono farsi rientrare i
casi che il legislatore ha ritenuto motivatamente di escludere.
7. - Con l'altra ordinanza, datata 13 ottobre 1972, la Corte dei
conti ha sollevato la stessa questione di costituzionalità di che
sopra per quanto riguarda gli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge
15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato,
modificati rispettivamente con legge 14 maggio 1969, n. 252, e con
legge 29 aprile 1967, n. 264. La censura, in relazione al caso
specifico, è rapportata a quel punto della normativa che "esclude il
diritto alla pensione di riversibilità delle vedove di pensionati
statali con durata minima (due anni) del matrimonio contratto in data
posteriore a quella di cessazione dal servizio del dante causa".
Questa condizione (mantenuta nel recente testo unico 29 dicembre
1973, n. 1092) non può essere ritenuta illegittima, per gli identici
motivi dianzi esaminati a proposito della normativa concernente le
Casse pensioni sugli Istituti di previdenza. Trattasi di una condizione
specifica, che si adegua al sistema generale e costituisce remora per i
casi di matrimoni contratti al solo scopo di far conseguire la pensione
alla vedova ed è, insieme, indiretta conferma che deve trattarsi di
coniugio ispirato a non contingenti motivi utilitari.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,
sulle modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro, questione sollevata dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - con l'ordinanza 22 febbraio 1972 in
riferimento agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo
comma, e 38 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46
- nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato -
modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252
(modificazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato) e dall'art. unico
della legge 29 aprile 1967, n. 264: questione proposta dalla Corte dei
conti - sezione IV pensioni militari - con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, e 38 della
Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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