Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0026 del 1975 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale

N. 26
SENTENZA 6 FEBBRAIO 1975

Deposito in cancelleria: 6 febbraio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 41 del 12 febbraio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
CRISAFULLI - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO
VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte
dirette), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1973 dal
tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Mele
Salvatore e Podda Gina, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27
marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento penale a carico di Salvatore Mele e della di lui
moglie Gina Podda imputati del reato di cui agli artt. 17 e 243 del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (che approva il testo unico delle leggi
sulle imposte dirette), per avere omesso di presentare
all'amministrazione finanziaria le rispettive denuncie dei redditi
prodotti nel 1968, il tribunale di Oristano, con ordinanza del 10
dicembre 1973, ha sollevato, in riferimento all'art. 29 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131
del testo unico "nella parte in cui fa obbligo al marito di denunciare
i redditi prodotti dalla moglie non legalmente separata".
Considerata rilevante la questione perché a sensi dell'articolo
131 l'imputata Podda avrebbe dovuto essere assolta e però di tale
norma sarebbe dubbia la costituzionalità, il giudice a quo, circa la
ricorrenza della non manifesta infondatezza, ha osservato: che solo il
marito è personalmente gravato dall'obligo della moglie, e su questa
può al massimo incombere, secondo un'interpretazione per altro
opinabile, dell'art. 207, lett. c, dello stesso testo unico, una mera
rispondenza patrimoniale in caso di esecuzione; che solo sul marito ed
al limite anche sul marito che sia privo di redditi personali, grava
l'obbligo di denunciare con la dichiarazione unica i redditi della
moglie; che solo il marito resta esposto alle sanzioni penali per il
caso di omissione di detta denuncia, e tali sanzioni per effetto del
cumulo non solo variano per quantità (stante l'evidente influenza, ai
sensi dell'art. 133 c.p., dell'entità del reddito non dichiarato ai
fini della determinazione della pena), ma anche per specie (come accade
quando in ragione del cumulo e solo per effetto di esso il marito
superi il reddito di sei milioni dichiarando, di guisa che, omettendone
la denuncia unica, resta esposto oltre che all'ammenda, alla congiunta
pena dell'arresto); che il marito, qualora non denunci il provento di
una attività lavorativa della moglie, che la stessa gli abbia
nascosto, e sia chiamato a rispondere penalmente dell'omessa
dichiarazione di tale reddito, difficilmente può ottenere una formula
assolutoria perché il fatto non costituisce reato, dal momento che
dalla intimità permanente di vita e di interessi che si presume egli
abbia con il coniuge sorgerà nel giudice la certezza che egli fosse al
corrente della attività della moglie.
Ciò posto, il tribunale di Oristano ha ricordato che il
legislatore, introducendo con l'art. 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n.
3062, il criterio del cumulo tra i redditi del marito e quelli della
moglie non legalmente separata, partì dalla considerazione che è la
famiglia la vera unità economica che riceve redditi e ne gode, ma che,
occorrendo per i redditi afferenti ad un tale soggetto impersonale
individuare una persona fisica che si atteggiasse quale centro delle
responsabilità fiscali insorgenti, ritenne che fosse opportuno
economicamente e giuridicamente fare carico delle relative imputazioni
al capofamiglia; ed ha quindi osservato che "la polarizzazione
dell'onere fiscale sulla persona del marito capofamiglia origina... da
esigenze estranee all'istituto della famiglia, nel senso cioè che essa
certamente non fu dalla legge finalizzata a garantire l'unità
familiare".
Il giudice a quo ha precisato, inoltre, che la circostanza che il
marito debba pagare in proprio le imposte originanti dai redditi
prodotti dalla moglie e, una volta che le abbia pagate possa agire in
via di regresso contro di lei, ponga in essere elementi di potenziale
compromissione dell'unità familiare che non si rafforza con
l'insorgere di controversie economiche tra i suoi componenti.
Ed ha concluso nel senso sopra ricordato.
Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza, davanti a questa
Corte non si è costituita alcuna delle parti.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
che, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto a
questa Corte di voler dichiarare la non fondatezza della questione.
Precisato, anzitutto, che il legislatore del 1958 ha voluto colpire
con l'imposta complementare i redditi afferenti al nucleo familiare, la
difesa dello Stato ha precisato che logicamente il marito è
configurato come centro di riferimento principale agli effetti
tributari, non diversamente da quel che era previsto nell'ambito
dell'imposta di ricchezza mobile (essendo stabilito che spetta al
lavoratore, quale capo di famiglia numerosa, di far valere le ragioni
di esenzione dal tributo, che gli competano) e non diversamente da quel
che è dettato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
Tale situazione tributaria del marito si armonizza con la posizione
giuridica che l'istituto della famiglia riserva al marito (art. 144
c.c.), e con la funzione sociale (anche se pubblica) della famiglia
(che a codesto fine ha il dovere di adeguare la sua attività e la sua
organizzazione interna), e soprattutto è giustificata dall'esigenza
che in concreto sia assicurato il soddisfacimento dell'obbligazione
tributaria.
Anche ammesso che il trattamento giuridico del marito nei confronti
della moglie sia differenziato, pur dovendosi riconoscere che la
disciplina di cui all'art. 131 è estranea ad ogni finalità di tutela
dell'unità familiare, la situazione del marito non può essere
considerata come una situazione di pregiudizio dei suoi interessi
rispetto a quelli del coniuge, atteso che detto pregiudizio - come si
è detto - non appare rilevante in quanto lo si colleghi all'esigenza
che l'obbligazione tributaria venga concretamente soddisfatta.
L'art. 29 della Costituzione, poi, ha voluto vincolare il
legislatore ordinario a conservare l'assetto familiare, qual'è
apprezzato tradizionalmente dalla coscienza comune del nostro popolo,
cioè come ordinamento giuridico originario.
Il principio, ivi affermato, dell'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi deriva dall'altro postulato della parità sociale di cui
all'art. 3: e non pare che la dignità sociale di uno dei coniugi sia
colpita dall'accertamento di talune responsabilità, in campo
tributario, in capo ad uno solo di essi (il marito), a carico del quale
l'ordinamento giuridico stabilisce anche una serie di doveri di natura
morale e materiale nei confronti della moglie e dei figli (artt. 145 e
147 c.c.): il marito è in effetti configurato come organo su cui poter
unitariamente concentrare le obiettive esigenze organizzative, di
governo e di indirizzo della gestione patrimoniale della famiglia. Né
da tale situazione giuridica esce sminuita la figura della moglie, sia
sotto il profilo materiale che sotto quello etico.
Non può, quindi, dirsi che l'art. 131 sia lesivo dell'unità
familiare.
Né può ritenersi che lo sia quando la moglie taccia al marito
proventi di proprie attività autonome che gli abbia nascoste: in tale
caso il rapporto matrimoniale deve ritenersi di per sé minato in
precedenza e comunque il fatto dell'occultamento dei redditi da parte
della moglie non determina necessariamente una vera rottura con l'altro
coniuge.
Anzi l'unità familiare, dalla disciplina dell'art. 131, esce
rafforzata, riconoscendo tale normativa nel marito il punto di
riferimento costante anche se non esclusivo per l'imputazione
tributaria: sono, infatti, realizzati dei limiti (sul piano delle
responsabilità patrimoniali) rivolti proprio a tutelare l'unità
familiare.
Ha concluso, infine, l'Avvocatura dello Stato osservando che non è
infrequente nella materia tributaria che soggetti diversi dal titolare
del reddito - responsabile patrimonialmente - siano sottoposti ad
obblighi e sanzioni, in quanto si trovino in una particolare relazione
con il reddituario e con il soggetto nel cui interesse è compiuto il
singolo atto economico.
All'udienza del 5 febbraio 1975 il sostituto avvocato generale
dello Stato Giovanni Albisinni ha insistito nelle precedenti ragioni e
richieste, precisando che nel presente giudizio non si discute circa la
legittimità costituzionale del cumulo dei redditi del marito e della
moglie ai fini della determinazione dell'imposta complementare, sibbene
e solamente sull'art. 131 del t.u. in relazione al precedente art. 17,
nella parte in cui prevede l'obbligo della dichiarazione unica a carico
del marito e non anche della moglie; e che, quindi, una eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata
non inciderebbe sul principio del cumulo.

Considerato in diritto:

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Oristano
solleva, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (che approva il testo unico delle leggi sulle imposte dirette)
"nella parte in cui fa obbligo al marito di denunciare i redditi propri
della moglie non legalmente separata".
2. - Per intendere quali siano i termini della questione, occorre
rifarsi brevemente ai fatti di causa che sono stati in precedenza
esposti o che risultano dagli atti e che qui vengono richiamati ed
integrati.
Nei confronti di due coniugi che avevano omesso di presentare le
dichiarazioni dei redditi al 31 marzo 1969, nelle quali, ai fini
dell'imposta di ricchezza mobile, avrebbero dovuto dichiarare i redditi
conseguiti nell'anno 1968 da un negozio di generi alimentari, la cui
attività avevano esercitato quali soci di fatto, è stata accertata,
con separati verbali trasmessi alla Procura della Repubblica di
Oristano, la violazione del disposto dell'art. 17 del detto testo
unico.
Tratti a giudizio del tribunale di Oristano i due coniugi, quali
imputati del reato di cui agli artt. 17 e 243 del ripetuto testo unico,
i procedimenti sono stati riuniti per connessione oggettiva.
Dopodiché, al dibattimento, il tribunale, mentre ha implicitamente
dato atto che il marito aveva provveduto all'oblazione, ha
espressamente rilevato che la moglie non aveva fatto altrettanto.
Di fronte al quesito se questo coniuge fosse responsabile
relativamente al reato ascrittogli, il tribunale ha ritenuto che allo
stato della legislazione, per il disposto dell'art. 131 del t.u.
secondo il quale i redditi della moglie avrebbero dovuto essere
dichiarati dal marito, si sarebbe dovuto pronunciare per l'assoluzione
dell'imputata.
Senonché, ai fini della emittenda sentenza, è apparsa rilevante
la preventiva decisione della questione di legittimità costituzionale
della norma da ultimo ricordata in parte qua.
3. - Il tribunale di Oristano ha rivolto la propria attenzione
sopra un punto della materia tributaria di indubbio interesse, sul
cumulo cioè dei redditi della moglie, che non sia legalmente ed
effettivamente separata, con quelli del marito, mettendo in evidenza, a
proposito di tale fenomeno, solo le conseguenze ed implicazioni che
dalla sua verificazione si sarebbero potute avere, in tema di imposta
complementare progressiva sul reddito, in ordine all'individuazione del
soggetto passivo dell'imposta ed alle conseguenti sue responsabilità.
Ciò ha fatto, ponendo in rilievo dati e profili integranti una
disparità di trattamento del marito nei confronti della moglie ed
assumendo come parametro, per la valutazione della legittimità
costituzionale della norma denunciata, l'art. 29 della Costituzione
secondo cui "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare".
La questione perciò si presenta ben individuabile e circoscritta
nella sua portata.
Si riferisce direttamente alla normativa vigente al tempo in cui
l'imputata avrebbe commesso il reato ascrittole e cioè alla disciplina
legislativa portata dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette e
segnatamente a quella concernente - come si è accennato - l'imposta
complementare progressiva sul reddito delle persone fisiche (e non
anche alle disposizioni risultanti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825,
di delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria, e dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sulla istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); ha per
oggetto la risposta al quesito se sia costituzionalmente illegittimo
che il marito debba denunciare, con la dichiarazione unica annuale,
anche i redditi della moglie che non sia legalmente separata; ed è
posta in riferimento all'art. 29 della Costituzione esclusivamente
sotto il profilo indicato e non già sotto quello delle conseguenze del
cumulo in relazione alla concreta determinazione quantitativa
dell'imposta. E tale questione non tocca lo stesso art. 29 sotto altri
aspetti e, neppure implicitamente o indirettamente, altre disposizioni,
quali l'art. 3, che è espressione dell'esigenza di tutela e garanzia
dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, l'art. 31 per
il quale "la Repubblica agevola con misure economiche ed altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi", e l'art. 53, secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" e,
"il sistema tributario è conformato a criteri di progressività",
disposizioni codeste, ed in special modo l'ultima, a cui, a proposito
della normativa abrogata ed ancor di più - stante l'accentuata
progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - a
quella oggi vigente, in ipotesi si sarebbe potuto ricollegare il dubbio
di costituzionalità odiernamente sottoposto a questa Corte.
4. - I riferimenti sopra effettuati ai fatti della causa,
complessivamente valutati, non consentono che la Corte possa esaminare
nel merito la questione. Vari e concorrenti sono infatti i profili e
gli elementi che inducono a doverla ritenere inammissibile.
C'è, anzitutto da rilevare, siccome risulta dalla stessa
ordinanza, la non rigorosa identità tra l'oggetto della denuncia e
della contestazione ed il fatto-reato per cui in concreto il tribunale
si è domandato se l'imputata fosse o meno colpevole, e sostanzialmente
l'esistenza di evidenti perplessità sulla ipotesi di illecito penale a
cui riportare il comportamento dell'imputata stessa.
D'altra parte non dovrebbe essere trascurata la circostanza che sia
pure in relazione all'oggetto della denuncia e della contestazione non
sarebbe mancata - così come emerge immediatamente dagli atti -
l'oblazione da parte dell'imputata.
E infine, e conclusivamente, non può non rilevare la circostanza
che, tenuto conto dei sopra precisati termini della questione, ove di
questa dovesse essere accertata la fondatezza, una dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale dell'art. 131 del t.u. sul punto
in cui, in relazione al precedente art. 17, fa obbligo al marito di
denunciare con la dichiarazione unica i redditi della moglie non
legalmente ed effettivamente separata, non gioverebbe ai fini della
decisione della causa all'esarne del tribunale di Oristano per ciò che
dall'accoglimento della questione non deriverebbe, come erroneamente
ritiene il giudice a quo, una responsabilità penale della moglie per
avere omesso la denuncia in un tempo nel quale a tale adempimento per
legge essa non era tenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette) sollevata, in
riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal tribunale di Oristano
con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere.

 
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