Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0087 del 1975 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva
Pronuncia: Pronuncia di restituzione degli atti al giudice a quo

N. 87
SENTENZA 9 APRILE 1975

Deposito in cancelleria: 16 aprile 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 108 del 23 aprile 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE
MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof.
PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,
terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza
italiana, e dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice
civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dal giudice conciliatore di
Milano nel procedimento civile vertente tra Boschetti Wilma e Frigerio
Anna Maria, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Melissari Loredana Marina e il
Ministero dell'interno, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15
gennaio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Boschettti Wilma e del Ministero
dell'interno;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Giovanni Maria Ubertazzi, per Boschetti Wilma, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Ministero
dell'interno.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Wilma Boschetti
e Anna Maria Frigerio, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza
emessa il 24 maggio 1974, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e
dell'art. 19 disposizioni preliminari al codice civile, in riferimento
agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la Boschetti ha
convenuto in giudizio la Frigerio per la consegna di una stampa,
venduta da quest'ultima all'attrice alla condizione che la stampa
medesima restasse di esclusiva proprietà di cittadini italiani. La
convenuta aveva eccepito il verificarsi della condizione risolutiva,
poiché la Boschetti aveva acquistato la cittadinanza austriaca per
effetto di matrimonio con cittadino di quel Paese e poiché, in ogni
modo, la stampa sarebbe divenuta di proprietà di stranieri, in virtù
dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, che,
rinviando alla legge nazionale del marito per quel che attiene ai
rapporti patrimoniali dei coniugi, rendeva applicabile la normativa
austriaca in materia, la quale prevede - appunto - il regime di
comunione dei beni.
Sulla non manifesta infondatezza il giudice conciliatore ha
rilevato che, per l'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la
cittadina italiana che, sposando uno straniero, ne acquisti la
cittadinanza, perde automaticamente la nazionalità italiana, mentre,
al contrario, il cittadino che sposi una straniera mantiene la propria
nazionalità. Tale disparità di trattamento non apparirebbe in armonia
con il principio generale di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, concretandosi in una tipica discriminazione per ragione
di sesso.
Il regime dell'art. 10 integrerebbe inoltre altra discriminazione
rispetto alla ipotesi di perdita della cittadinanza, contemplata
dall'art. 8 della stessa legge 13 giugno 1912. Infatti, mentre per
l'art. 8 il cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza
straniera perde la sua cittadinanza per esplicita dichiarazione di
rinuncia e per trasferimento della residenza del cittadino all'estero,
la donna che sposa uno straniero perde la cittadinanza italiana anche
se in contrasto con la sua volontà e anche se non trasferisce
all'estero la sua residenza.
Le discriminazioni anzidette sarebbero rilevanti anche in rapporto
con l'art. 29 della Costituzione, poiché la prevalenza della
nazionalità del marito non sembra indispensabile al principio
dell'eguaglianza morale e giuridica fra coniugi.
Sull'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, il
giudice a quo osserva che la disposizione per cui rapporti patrimoniali
tra una cittadina italiana (che abbia conservato la propria
cittadinanza) e il marito straniero debbono essere regolati dalla legge
nazionale di quest'ultimo può essere ritenuta discriminatoria e
inconciliabile con la parità di condizione dei soggetti in generale e
dei coniugi in ispecie, parità alla quale si ispirano rispettivamente
l'art. 3 e l'art. 29 della Costituzione.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge 13 giugno 1912, n. 555, è stata sollevata dal tribunale di
Firenze nel procedimento promosso da Loredana Marina Melissari in
Firouze Bakhate contro il Ministero dell'interno, perché l'ufficiale
di stato civile la mantenesse nel registro dei cittadini italiani,
nonostante l'attrice avesse contratto matrimonio con un cittadino
persiano.
Secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione dell'art. 3 Cost.,
perché il trattamento differenziato tra uomo e donna non appare
improntato a criteri di razionalità. Non si comprenderebbe, infatti,
perché anche la donna italiana che si marita con uno straniero non
possa comunicare allo straniero la cittadinanza italiana o perché, per
converso, l'uomo cittadino che si sposa con una straniera non perda la
cittadinanza italiana, sempreché la moglie possieda una cittadinanza
che per il fatto del matrimonio a lui si comunichi.
Il principio dell'unità familiare contenuto nell'art. 29 della
Costituzione non risulterebbe rafforzato dalla normativa vigente che
invece parrebbe vuluerare l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
enunciata nello stesso art. 29. Anzi, secondo il tribunale, a ben
vedere l'art. 10 è contrario all'unità della famiglia, perché la
donna italiana che sposa uno straniero, perdendo la cittadinanza
italiana, sarebbe costretta per esempio a perdere un impiego dello
Stato italiano e potrebbe essere spinta a sciogliere il matrimonio per
tale motivo estraneo alla normale logica dei rapporti coniugali.
3. - Le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale. Si sono costituiti la signora Wilma Boschetti
in Lepuschiz, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Maria
Ubertazzi, Fausto Capelli e Marco Polastri Menni, e il Ministero
dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
La Boschetti conclude per l'illegittimità costituzionale della
norma denunciata, osservando che le giustificazioni addotte dal
legislatore del 1912 in ordine alla perdita di cittadinanza della donna
maritata con uno straniero sono superate dai mutamenti sociali e
politici intervenuti e dalle modificazioni costituzionali
dell'ordinamento italiano.
Come soluzione ragionevole, la Boschetti indica quella contenuta
nell'art. 8 della legge sulla cittadinanza, che, una volta dichiarata
l'incostituzionalità dell'art. 10, dovrebbe applicarsi anche
all'ipotesi di donna che abbia acquistato la cittadinanza straniera per
effetto di matrimonio. In base a detto art. 8, n. 2, l'italiano che sia
divenuto anche cittadino straniero perde la originaria cittadinanza
solo se dichiari di rinunciarvi e stabilisca o abbia stabilito
all'estero la propria residenza. Tale soluzione sarebbe stata anche
adottata da altri ordinamenti come gli Stati Uniti d'America (art. 2
Cable Act) e l'URSS (art. 8 della legge 22 aprile 1941).
In ordine all'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice
civile, la difesa della Boschetti si diffonde innanzitutto sulla
possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale delle norme
di diritto internazionale privato anche per quel che attiene alla
scelta del criterio di collegamento. osserva nel merito che il
legislatore avrebbe potuto far ricorso ad altri criteri, diversi da
quello della nazionalità di un solo soggetto, quale per esempio la
legge del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, ed insiste
sulla discriminazione introdotta dall'art. 19, che non sarebbe
giustificata dal principio di unità familiare.
4. - Secondo l'Avvocatura dello Stato è certo vero che nella
società naturale fondata sul matrimonio vige il principio
dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 29 Cost.): ma
tale principio incontra tuttavia un limite costituzionalmente sancito,
e cioè le differenziazioni dettate per legge a garanzia dell'unità
familiare, onde è legittima una differenza di trattamento fra coniugi
razionalmente disposta per la realizzazione di tale tutela.
Quanto alla cittadinanza, il criterio ispiratore del legislatore
italiano in materia di unità familiare sarebbe univoco e mira a
tutelare l'unità del nucleo, conferendo forza assorbente allo status
del marito rispetto a quello della moglie.
Non si vuole ovviamente sostenere che tale soluzione sia l'unica
astrattamente possibile: quello che è certo, secondo l'Avvocatura
dello Stato, è che l'attuale legislazione italiana sulla cittadinanza
- ed in particolare sull'acquisto della cittadinanza del marito da
parte della moglie per iuris comunicatio con correlativa perdita della
propria - oltre ad essere analoga a quella vigente in altri paesi
civili sarebbe razionalmente ispirata alla tutela dell'unità del
nucleo familiare.
Né sarebbe lecito far carico al legislatore italiano di non aver
adottato altre soluzioni, quali quelle accennate e quale potrebbe
essere quella seguita da altri Stati, di consentire la doppia
cittadinanza.
Le valutazioni de iure condendo sarebbero comunque riservate
esclusivamente al legislatore.
5. - La Boschetti ha presentato memoria, ampiamente ribadendo le
conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto:

1. - due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono essere
riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe
questioni di legittimità costituzionale.
2. - L'ordinanza del tribunale di Firenze denunzia, in riferimento
agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la legittimità dell'art. 10,
comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui
dispone che una cittadina italiana che si marita ad uno straniero perde
la cittadinanza italiana sempreché il marito possieda una cittadinanza
che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.
La questione appare fondata.
La norma impugnata stabilisce infatti che, rispetto all'ordinamento
italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenga
automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente
dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà
contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente
dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano,
cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca
alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del
matrimonio.
visualizza testo argomento L'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti
susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di
considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e
addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica
(fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti
politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di
accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi
contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità
sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza
distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi.
È indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi
esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea
una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due
coniugi.La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la
condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta
dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che
la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente
protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e
pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo
senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e
anche contro la volontà di questa.
La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata
disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il
medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei
riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della
cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera,
cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.
La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in
quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e
politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente
inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del
matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice
a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è
ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere
un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non
privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o
del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere
l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta
compiuto.
3. - Pertanto è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo
alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza
italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le
relative modalità.
Devesi quindi dichiarare, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, la illegittimità costituzionale della disposizione di
cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte
in cui prevede che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero,
perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza,
sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del
matrimonio a lei si comunichi.
4. - Il giudice conciliatore di Milano denunzia, in riferimento
agli artt. 3 e 29 della Costituzione, anche l'art. 19 delle
disposizioni sulla legge in generale del codice civile, il quale
prescrive che i rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla
legge nazionale del marito al tempo della celebrazione.
Nell'ordinanza non è motivata la rilevanza della questione per il
giudizio a quo avente come oggetto la produttività di effetti di un
contratto di alienazione di cosa mobile ad una donna, espressamente
subordinato alla condizione che la cosa dovesse rimanere in proprietà
esclusiva di cittadini italiani, non essendo fra l'altro indicata la
natura della condizione e gli effetti di essa in ordine all'efficacia e
alla risoluzione del contratto.
Devesi pertanto ordinare la restituzione degli atti al giudice a
quo perché motivi in ordine alla rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma
terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla
cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
b) ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di
Milano, per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice
civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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