Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0171 del 1976 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 171
SENTENZA 12 LUGLIO 1976

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.
Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI
OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
- Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA -
Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO -
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 45,
primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra Cremonini Roberto e Bovina Renata,
iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal Tribunale di Roma nel
proc. civ. vertente tra Della Mea Antonio e Lo Presti Emanuela,
iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975;
3) ordinanza emessa il 14 marzo 1975 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Turnaturi Egidio e Scionti Rosa,
iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Visto l'atto di costituzione di Lo Presti Emanuela;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore
Edoardo Volterra.

Ritenuto in fatto:

1. - Il tribunale di Ravenna e quello di Roma, con 3 ordinanze
emesse rispettivamente il 20 febbraio, l'8 ottobre 1974 e il 14 marzo
1975 nei procedimenti di separazione per colpa vertenti tra Roberto
Cremonini e Renata Bovina, Antonio Della Mea e Emanuela Lo Presti,
Egidio Turnaturi e Rosa Scionti, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del codice
civile che dispone che la moglie non legalmente separata ha il
domicilio del marito.
Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione riguardano in
particolare la parola "legalmente", sostenendosi che, in caso di
separazione di fatto, la disposizione denunciata rechi un
ingiustificato vantaggio al marito, proprio ai fini del giudizio di
separazione personale, poiché in base agli artt. 18, 139 e 706 del
codice di procedura civile, il marito ha la possibilità di convenire
la moglie presso il proprio domicilio, anche se questa abbia trasferito
la residenza altrove, e poiché, in ogni caso, seppure la citazione
venga notificata nel luogo di effettiva dimora, la competenza a
conoscere della causa di separazione è sempre attribuita al tribunale
nella cui circoscrizione si trova il domicilio del marito.
In questo modo verrebbero a violarsi il generale principio di
eguaglianza espresso nell'art. 3 e quello specifico di parità tra i
coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione, senza che ciò sia
giustificato da esigenze di unità familiare essendosi questa ormai
spezzata a causa della separazione di fatto, il diritto di difesa della
moglie, reso più gravoso dalla circostanza di dover stare in giudizio
presso il domicilio del marito e, secondo la motivazione dell'ordinanza
del tribunale di Ravenna, che pure nel dispositivo non richiama l'art.
25 della Costituzione, anche il principio del giudice naturale, potendo
il marito determinare il tribunale competente a conoscere della causa
di separazione, attraverso opportuni cambiamenti di domicilio.
2. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
si è costituita Emanuela Lo Presti, rappresentata e difesa dall'avv.
Alberto Pugliese, insistendo perché l'eccezione di illegittimità
costituzionale venga dichiarata fondata.

Considerato in diritto:

1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti
e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano identiche o
analoghe questioni di legittimità costituzionale di una medesima
norma.
2. - I tribunali di Ravenna e di Roma in procedimenti di
separazione personale iniziati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia),
denunziano la illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice
civile (sostituito dall'art. 1 della citata legge). Le censure mosse
al predetto articolo nella sua dizione originaria concernono la
disposizione per cui la moglie, se non è legalmente separata, ha il
domicilio del marito, anche quando la convivenza sia venuta meno ed uno
dei due coniugi o entrambi abbiano addirittura deciso di ricorrere al
giudice per la separazione legale.
Soprattutto in tale caso - sostengono i giudici a quibus - la norma
indicata crea un'ingiustificata disparità giuridica fra il marito e la
moglie, dovendo questa ultima, ai fini di un giudizio di separazione
personale, anche se ha trasferito altrove la propria residenza, essere
convenuta in base agli artt. 18, 139 e 706 del codice di procedura
civile, presso il domicilio del marito e attribuendosi la competenza
per il relativo giudizio al tribunale nella cui circoscrizione si trova
tale domicilio. Ciò comporta, secondo il tribunale di Ravenna, la
violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione ed anche del principio
della precostituzione del giudice naturale, potendo il marito,
attraverso cambiamenti di domicilio, predeterminare il tribunale
competente a conoscere della causa di separazione. Secondo il
tribunale di Roma, la norma viola, oltre agli artt. 3 e 29, anche
l'art. 24 della Costituzione.
3. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei
termini sopra indicati hanno rilevanza nei giudizi a quibus in quanto
nelle ordinanze è specificatamente affermato o risulta che, alle date
delle citazioni introduttive dei giudizi di separazione, le mogli
convenute effettivamente avevano la propria residenza in luoghi diversi
da quelli dei domicili dei rispettivi mariti ed anzi in tale residenza
è stata loro notificata la citazione introduttiva.
4. - La questione è fondata.
visualizza testo argomento Il legislatore nella sua discrezionalità può dare rilevanza o
meno al domicilio coniugale, ai fini del rafforzamento dell'unità
familiare, stabilendo che tale centro debba essere comune al marito e
alla moglie quando perdura la loro convivenza. Si tratta di
discrezionalità legislativa sottratta, ove razionalmente esercitata,
ad ogni sindacato di legittimità costituzionale, sia nella scelta del
mezzo che nella scelta del coniuge presso il cui domicilio stabilire
quello dell'altro, ed il legislatore può ben mutare la sua
valutazione, adeguandosi al mutamento della situazione e della
coscienza sociale, così come in effetti ha operato con l'articolo 1
legge 19 maggio 1975, n. 151, ribadendo per i coniugi il principio
valido per ogni soggetto per cui ciascuno ha il proprio domicilio nel
luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei
propri interessi.
La discrezionalità in questione trasmoda però in arbitrio e
quindi in violazione del generale principio di eguaglianza e dello
specifico principio di parità dei coniugi, in quanto non era stato
dato rilievo, nella dizione originale dell'art. 45 del codice civile,
allo stato di separazione di fatto tra questi. Si prevedeva invece,
prima della sostituzione effettuata dall'art. 1 della legge n. 151 del
1975, che soltanto la separazione legale (e tale situazione per
benevola interpretazione della giurisprudenza poteva configurarsi sin
dai provvedimenti provvisori adottati dal presidente del tribunale)
faceva cessare il domicilio, presunto iuris et de iure, della moglie
presso il marito. Ma il mantenimento anche in questo caso di tale
presunzione, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula
dell'art. 45 c.c., non sembra, come giustamente rilevano le ordinanze
di rimessione, tutelare alcun interesse tale da derogare
all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico
dell'unità familiare, considerato dall'art. 29 come peculiare limite
alla parità. visualizza testo argomento Ciò perché, come ha rilevato questa Corte con la
sentenza n. 46 del 1966, per la stessa circostanza della separazione di
fatto sono venuti a mancare i presupposti dell'unità, sia che questa
si consideri sotto l'aspetto materiale e fisico, essendo cessata la
convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione
domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta
l'incompatibilità tra i due, tale da rendere non più possibile la
vita in comune.
Il rilevato contrasto della dizione originaria dell'art. 45 del
codice civile nei limiti prospettati dalle ordinanze di rimessione con
gli artt. 3 e 29 della Costituzione esime da ogni ulteriore indagine in
riferimento agli artt. 24 e 25 della stessa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice
civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata
dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in
caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza
per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la
quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente
il domicilio del marito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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