Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0001 del 1977 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale
Argomenti di altre disposizioni rilevanti per la pronuncia:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 1
SENTENZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 5 gennaio 1977.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 10 del 12 gennaio 1977.
Pres. ROSSI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI
OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
- Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA -
Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO -
Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17
della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella
parte relativa al matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1975 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra Di Filippo Gigliola e Aldomir
Gospodinoff, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3
dicembre 1975;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dalla Corte di appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra Mimmi Augusto e Olivieri
Claudia, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976;
3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 dalla Corte di appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra Filippucci Lorenzo e Donati
Paola, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 30 giugno 1976;
4) ordinanza emessa il 12 marzo 1976 dalla Corte di appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra Calvo Mario e Pretti
Angiolina, iscritta al n. 502 del regisitro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22
settembre 1976.
Visti gli atti di costituzione di Di Filippo Gigliola, di Donati
Paola, di Claudia Olivieri, di Lorenzo Filippucci e di Aldomir
Gospodinoff;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Mauro Mellini per Di Filippo,
l'avv. Domenico Barillaro per Olivieri, l'avv. Corrado Bernardini per
Filippucci, gli avvocati Pietro Gismondi e Filippo Satta per
Gospodinoff.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza emessa il 3 luglio 1975 nel corso di un
procedimento civile vertente tra Di Filippo Gigliola e Gospodinoff
Aldomir, la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili -
sollevava, in riferimento rispettivamente agli artt. 2, 3, 7, 24, 25,
101 e 102 della Costituzione ed agli artt. 2, 3, 7, 29 Cost., due
questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 17 della
legge 27 maggio 1929, n. 847, recante "Disposizioni per l'applicazione
del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia,
nella parte relativa al matrimonio".
Secondo la prima di esse, la norma denunciata, dando applicazione
ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la
Santa Sede e l'Italia, renderebbe operante la rinunzia dello Stato
all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico
nel quale, per la natura degli organi cui è demandata la trattazione
delle cause matrimoniali, la tutela in giudizio e il diritto di difesa
non sono garantiti secondo le linee fondamentali dell'ordinamento
statale e si porrebbe così in contrasto con il principio supremo del
sistema costituzionale concernente il diritto del cittadino alla tutela
giurisdizionale quale si attua attraverso i criteri dell'indipendenza,
dell'imparzialità e della precostituzione del giudice, nonché il
diritto di ciascuno ad agire in giudizio e ad esercitare in ogni stato
e grado del procedimento, partecipando ad ogni atto di esso, il diritto
inviolabile di difesa.
Con la seconda questione si deduceva che la stessa norma -
interpretata secondo un costante orientamento giurisprudenziale nel
senso che il giudice statale non possa sindacare la conformità della
pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario ai
principi informatori dell'ordinamento italiano e specificamente di
quello matrimoniale (c.d. ordine pubblico internazionale: art. 797, n.
7 cod. proc. civ., art. 31 disp. prel. cod. civ.) - imporrebbe al
giudice di rendere esecutive anche pronunzie di nullità per cause non
previste dalla legge italiana (ed in particolare, come nella specie,
per riserva mentale), consentendo così di attribuire rilevanza
nell'ordinamento interno ad un tipo di matrimonio contrastante con
quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione e, in definitiva,
anche con i supremi principi del sistema costituzionale relativi
all'eguaglianza dei cittadini ed al concetto stesso di matrimonio
accolto nella Carta fondamentale. A tal fine venivano illustrate le
differenze fondamentali di disciplina e di criteri ispiratori che
attengono ai due istituti del matrimonio canonico e di quello civile,
evidenziando poi con più preciso riferimento alla rilevanza
riconosciuta alla riserva mentale nella regolamentazione canonica come
questa, se da un lato appare giustificata nella logica della tutela del
sacramento, dall'altro sembra confliggere con i principi costituzionali
nella misura in cui disconosce ogni esigenza di tutela per la società
naturale nata dal matrimonio, implicando oltre tutto che possa essere
liberato dal vincolo proprio il coniuge che abbia maliziosamente posto
le relative condizioni con l'effetto di vedere premiata la propria
malafede.
2. - Si è costituito in giudizio innanzi a questa Corte la signora
Gigliola Di Filippo, con memoria depositata il 25 novembre 1975, nella
quale, ribadite ed estese le censure già espresse nell'ordinanza di
rinvio, si conclude per l'accoglimento delle sopra esposte questioni di
legittimità costituzionale.
Anche il signor Aldomir Gospodinoff si costituiva in questo
giudizio con deduzioni prodotte il 23 dicembre 1975, nelle quali
eccepiva irrilevanza delle questioni sollevate, essendo già stata
pronunciata fra le parti sentenza passata in giudicato di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e mancando un interesse ad
impugnare tali norme anziché quelle che regolano gli effetti
patrimoniali della pronunzia di nullità. Chiedeva nel merito decisione
di rigetto.
Con successive memorie le parti sviluppavano ulteriormente le
rispettive argomentazioni. Nella discussione il Gospodinoff ribadiva le
conclusioni prese. L'avv. Barile per Di Filippo Gigliola concludeva
chiedendo sentenza interpretativa di rigetto sul problema dei poteri
del giudice italiano in sede di "delibazione" delle sentenze dei
tribunali ecclesiastici e sentenza interpretativa di accoglimento sul
problema del regime patrimoniale conseguente alla intervenuta efficacia
nell'ordinamento italiano delle sentenze dichiarative della nullità
del matrimonio celebrato con rito concordatario; l'avv. Mellini
ribadiva le conclusioni già prese.
3. - Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 1976, nel corso del
procedimento civile vertente tra Filippucci Lorenzo e Donati Paola, la
Corte d'appello di Roma ha sollevato analoghe questioni di legittimità
costituzionale. Svolgeva argomentazioni simili a quelle di cui
all'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione; rilevava
inoltre, con riferimento alla prima questione, che neppure la normativa
della recente Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, la
quale consente, fra l'altro, il ricorso avverso l'atto di rimozione di
un giudice, sarebbe tale da superare ogni perplessità, permanendo pur
sempre il potere del Sommo Pontefice di prorogare e spostare la
competenza degli organi giudicanti e restando in vigore le incapacità
processuali connesse allo status di acattolico e scomunicato;
risultando altresì violato il diritto alla tutela giurisdizionale,
dato che il giudizio di appello potrebbe essere sostituito, in base a
recenti disposizioni normative dell'ordinamento canonico, da un
decreto.
4. - Si costituivano innanzi a questa Corte le parti del processo a
quo. La difesa di Donati Paola nell'atto di costituzione ed in
successiva memoria chiedeva si pronunciasse sentenza di accoglimento,
svolgendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza della Corte
d'appello.
La difesa di Filippucci Lorenzo contestava analiticamente il
fondamento dei dubbi di costituzionalità prospettati in tale ordinanza
ed eccepiva irrilevanza della questione a carattere sostanziale e di
alcuni profili della questione a carattere processuale, assumendo non
trovassero riscontro nelle effettive vicende del procedimento innanzi
ai tribunali ecclesiastici al termine del quale era stata adottata la
decisione della cui esecutività si era discusso innanzi alla Corte
d'appello e nell'effettivo contenuto di questa.
In successiva memoria e nella discussione orale approfondiva le sue
tesi e ribadiva le conclusioni prese.
5. - Con ordinanza emessa in data 13 febbraio 1976 nel corso di
procedimento civile fra Mimmi Augusto ed Olivieri Claudia la medesima
Corte d'appello di Roma sollevava analoghe questioni in ordine all'art.
17 legge 27 maggio 1929, n. 847, con riferimento agli artt. 2, 3, 24,
25, 101 ss. Cost. Nel ribadire gli argomenti svolti nell'ordinanza
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la Corte d'appello di
Roma osservava ancora che inerisce al diritto alla tutela
giurisdizionale l'esigenza di una decisione definitiva e che dalla
mancanza di tale definitività - propria dell'ordinamento canonico -
deriva inoltre una lesione della certezza del diritto.
6. - Si costituiva in giudizio innanzi a questa Corte Olivieri
Claudia chiedendo decisione di accoglimento.
Nell'atto di costituzione, in successiva memoria e nella
discussione orale ribadiva ed ampliava i dubbi di costituzionalità
evidenziati nell'ordinanza della Corte d'appello.
7. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1976 nel procedimento civile
fra Calvo Mario e Pretti Angiolina la Corte d'appello di Torino
sollevava analoga questione in ordine all'art. 17 legge 847 del 1929,
con riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102 Cost.
Dopo essersi richiamata all'ordinanza delle Sezioni unite della
Corte di cassazione, rilevava ancora la Corte d'appello di Torino che
la stessa funzione dei tribunali ecclesiastici - i quali hanno il
compito di accertare se il sacramento è valido e non piuttosto di
tutelare i diritti dei singoli - induce a dubitare della
costituzionalità delle norme le quali impongono di recepire nel nostro
ordinamento i risultati della loro attività. Basterebbe ricordare il
potere del S.P. di rendere definitive decisioni ancora impugnabili per
dimostrare come nell'ordinamento canonico siano carenti di tutela gli
interessi dei singoli e non sia garantita l'indipendenza e
l'imparzialità dei giudici.
Né, d'altra parte, potrebbe considerarsi sufficiente compenso alla
scarsa garanzia che l'ordinamento canonico appresta per il convenuto
l'esistenza e l'attività del difensore del vincolo; e neppure il
rilievo circa la congruenza del sistema processuale canonistico
rispetto a quello sostanziale che regola l'atto consentirebbe di
superare il dubbio di costituzionalità.
8. - Le menzionate ordinanze pongono in definitiva una questione a
carattere processuale ed una questione a carattere sostanziale.
Si dubita, in primo luogo, che sia costituzionalmente legittimo -
in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108 Cost. - l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847,
recante "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11
febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al
matrimonio", che rende operante la rinunzia dello Stato all'esercizio
della giurisdizione in questa materia a favore di quella canonica,
potendosi, ad avviso dei giudici a quibus, ragionevolmente pensare che
per effetto di tale rinuncia rimangano violati: 1) il principio supremo
dell'ordinamento costituzionale concernente il diritto del cittadino
alla tutela giurisdizionale, in relazione: a) alla mancanza di sanzioni
e di mezzi di coercizione materiale, riscontrabile nell'ordinamento
canonico, nei confronti dei testi che non si presentano, rifiutano di
rispondere, asseriscono il falso; b) alla inidoneità a testimoniare
stabilita per chi è colpito da scomunica; c) al potere del Sommo
Pontefice di rendere definitive sentenze impugnabili; d) alla possibile
sostituzione della sentenza di secondo grado con un decreto; e) alla
mancanza di giudicato definitivo; 2) i principi supremi
dell'indipendenza, imparzialità e precostituzione del giudice, in
relazione: a) alla amovibilità dei giudici ecclesiastici ad nutum
Episcopi ed alla necessità di conferma da parte del nuovo Ordinario
nell'ipotesi di sopravvenuta vacanza della sede; b) alla avocabilità
al Pontefice di qualunque causa, con potere di deferirla a giudici di
volta in volta designati; c) al potere del Sommo Pontefice di proroga o
spostamento degli organi giudicanti; 3) nonché al diritto di ciascuno
di agire in giudizio e di esercitare, in ogni stato e grado di esso, il
diritto della difesa, in relazione: a) al riconoscimento di
incondizionata capacità processuale ai soli coniugi cattolici; b) alla
possibilità che il difensore venga rifiutato dall'Ordinario; c) ad un
sistema per cui il convenuto conosce il libello solo dopo il suo
interrogatorio; d) al divieto per le parti ed i loro difensori di
assistere agli atti della istruzione.
Si dubita, in secondo luogo, che sia costituzionalmente legittimo -
in riferimento agli artt. 2, 3, 7 e 29 della Costituzione - l'art. 17
suddetto, potendosi, ad avviso dei giudici a quibus, ragionevolmente
pensare che tale norma, interpretata secondo un costante orientamento
giurisdizionale nel senso che il giudice statale non possa sindacare la
conformità della pronunzia ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario ai principi informatori dell'ordinamento italiano e
specificamente di quello matrimoniale (c.d. ordine pubblico
internazionale: art. 797, n. 7, cod. proc. civ., art. 31 disp. prel.
cod. civ.) imponga di rendere esecutive anche pronunzie di nullità per
cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge italiana e,
pertanto, un tipo di matrimonio contrastante con quello riconosciuto e
garantito dalla Costituzione e, in definitiva, anche con i supremi
principi del sistema costituzionale relativi all'eguaglianza dei
cittadini ed al concetto stesso di matrimonio accolto nella Carta
fondamentale, che è ispirato all'esigenza di tutelare la famiglia,
quale società naturale fondata sul matrimonio e valorizza - più che
la ricerca delle motivazioni soggettive in base alle quali ciascuno
degli sposi si determina al matrimonio, cui dà fondamentale ed
assorbente rilievo il diritto canonico, esaminandole alla luce del
valore sacramentale dell'atto - il dato oggettivo della dichiarazione,
fonte di autoresponsabilità e del consenso che si rinnova nella
comunanza di vita.

Considerato in diritto:

Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione di cui in
narrativa attengono per un verso alla compatibilità con quanto
dispongono gli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. della
rinunzia alla giurisdizione in materia di validità del matrimonio
concordatario operata dallo Stato Italiano con l'art. 17 della legge 27
maggio 1929, n. 847. dubitandosi che per effetto di tale rinunzia
rimangano violati i principi supremi dell'ordinamento costituzionale
circa il diritto alla tutela giurisdizionale, l'indipendenza,
imparzialità e precostituzione del giudice, nonché il diritto di
ciascuno di agire in giudizio ed il diritto di difesa, in relazione ai
profili indicati dalle ordinanze medesime; per altro verso attengono
alla compatibilità con gli artt. 2, 3, 7 e 29 Cost. dell'art. 17 della
legge citata in quanto impone di rendere esecutive anche pronunzie di
nullità per cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge
italiana ed in definitiva corrispondenti ad un tipo di matrimonio
contrastante con quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione con
norme che si ritengono espressione di principio supremo nel senso
predetto.
I giudizi hanno ad oggetto questioni analoghe e possono essere
decisi congiuntamente.
In primo luogo deve essere identificato il thema decidendum: questo
consiste nell'accertamento della legittimità costituzionale dell'art.
17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui imporrebbe di
rendere esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di
tribunali ed autorità ecclesiastiche emessi in violazione di principi
supremi del nostro ordinamento costituzionale.
Ma le questioni proposte, proprio perché sollevate in relazione
all'art. 17, debbono essere dichiarate irrilevanti. In effetti, per la
sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni
normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847
del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la
Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27
maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito
in ordine alle denunziate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma
la applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto
dell'art. 34 del Concordato: poiché cadute le proposizioni normative
dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in
vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto
dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento
italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929. visualizza testo argomento Il caso è
assai simile ad altro già deciso da questa Corte nel senso della
irrilevanza (sentenza n. 108 del 1957).
Più analiticamente: mentre le altre disposizioni delle leggi di
applicazione del Concordato (nn. 847 e 848 del 1929) contengono in
genere norme attuative, strutturalmente autonome, quand'anche
complementari (si tratta di norme di derivazione concordataria in senso
largo da tenere ben distinte dalle norme di derivazione concordataria
in senso stretto o proprio, immesse nel nostro ordinamento con la legge
n. 810 del 1929), l'art. 17 della legge n. 847 del 1929 è costituito
prevalentemente da proposizioni che riproducono, come si è già detto,
le formule dei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato,
trasponendole nel linguaggio del diritto italiano: in altre parole si
esplicitava testualmente quanto era già passato nel diritto interno
con l'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 1 della legge n. 810
del 1929. Ciò fu richiesto in termini assai netti in sede
parlamentare, proprio perché la lettera dell'articolo fosse più
aderente a quella della disposizione concordataria (Atti Camera dei
Deputati, tornata del 14 maggio 1929, pag. 244). Risulta quindi
inesatta l'affermazione contenuta nell'ordinanza delle Sezioni unite
della Cassazione (e fatta propria sostanzialmente dalle Corti
d'appello) che l'art. 17 rende operante la rinunzia dello Stato
all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico,
in quanto la riserva a favore del giudice ecclesiastico si era già
prodotta con la inserzione nel nostro ordinamento dei commi quarto e
seguenti dell'art. 34 Concordato, così come disposta in forza del
precitato art. 1 legge 810 del 1929. La corrispondenza del contenuto
normativo non toglie però che diversa si presenti, nella gerarchia
delle fonti, la posizione degli atti che contengono le norme stesse e,
di riflesso, il grado di queste. Invero, le disposizioni dell'art. 34
Concordato e della legge n. 810 del 1929 ebbero a godere in passato
della speciale garanzia conseguita in base all'applicazione dell'art.
12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2963, e godono attualmente della
"copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, secondo comma, Cost.;
l'art. 17, invece (come tutte le disposizioni delle leggi nn. 847 e 848
del 1929), contiene norme che risultano da una legge "ordinaria" nel
senso più proprio della espressione, la cui legittimità
costituzionale non deve essere necessariamente valutata soltanto in
relazione ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma è
verificabile in riferimento a tutti i singoli precetti della
Costituzione, nonché eventualmente anche alle norme dello stesso
Concordato.
Ciò premesso, si constata che nessuna altra norma, oltre quella
indicata, è oggetto di denuncia. I dispositivi delle quattro ordinanze
con cui sono state sollevate le questioni fanno riferimento soltanto
all'art. 17 cit., e non a caso, basandosi essi sull'equivoco che le
norme concordatarie siano estranee all'ordinamento statale, mentre
queste lo sono in quanto norme pattizie, non già in quanto si
considerino immesse, come sono nella specie, nell'ordinamento italiano
a seguito del più volte citato ordine di esecuzione (sentenza n. 30
del 1971). E nelle motivazioni delle dette ordinanze non si rinvengono
considerazioni o anche semplici affermazioni, dalle quali si possa
desumere che altre norme siano, separatamente dall'art. 17 o in unico
contesto, sospettate di illegittimità costituzionale.
Deve, quindi, ritenersi che le diverse questioni sollevate
concernano esclusivamente l'art. 17.
Va poi rilevato, che nemmeno le Sezioni unite hanno sollevato come
autonoma questione quella dei poteri del giudice italiano nello
speciale procedimento di delibazione per il conferimento della
esecutività alle sentenze ed ai provvedimenti ecclesiastici: in
effetti è singolare, nel contesto dell'ordinanza delle Sezioni unite,
che la questione (ove veramente la si fosse voluta sollevare) non sia
stata posta con riguardo ai profili relativi alla prima questione di
costituzionalità sulla adeguatezza della tutela giurisdizionale;
evocata in forma del tutto incidentale in sede di preambolo alla
questione di diritto sostanziale (a proposito cioè della riserva
mentale di uno dei nubenti), la questio sui poteri del giudice non è
stata (in realtà) proposta, come è comprovato dal difetto di ogni
indicazione circa le norme costituzionali da utilizzare come parametro
del controllo.
Va inoltre ricordato come questa Corte abbia riconosciuto la
legittimità costituzionale della riserva disposta dall'art. 34 del
Concordato a favore della giurisdizione ecclesiastica (particolarmente
nella sentenza n. 175 del 1973): tale riserva non è comunque in
discussione in questo giudizio tanto più che, sia pure per implicito,
la citata sentenza ebbe a confermare il carattere sostitutivo, per i
matrimoni concordatari, della giurisdizione di nullità dei tribunali
ecclesiastici. Viene in conclusione a mancare un requisito essenziale -
quello della rilevanza - perché sia validamente e utilmente instaurato
il giudizio di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e
l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), sollevate dalla Corte
suprema di cassazione a sezioni unite e dalle Corti di appello di
Torino e di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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