Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0006 del 1980 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione oggetto: legge 903/1965 art.22:
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
-Esplicito e motivato overruling rispetto ai propri precedenti
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 6
SENTENZA 25 GENNAIO 1980

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 36 del 6 febbraio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott.
GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof.
ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
- Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 del
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4
aprile 1952, n. 218 (modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie); dell'art. 22, comma quinto, della legge 21
luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei
trattamenti di pensione della previdenza sociale), promossi con le
seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 maggio 1975 dal giudice
del lavoro del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
Bensi Aurelio e l'INPS, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3
settembre 1975;
2) ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal tribunale di Ravenna nel
procedimento civile vertente tra Zeccoli Tonino e l'INPS, iscritta al
n. 137 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 18 marzo 1976 dal tribunale di Ravenna nel
procedimento civile vertente tra Gatta Alvaro e l'INPS, iscritta al n.
357 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976;
4) ordinanza emessa il 12 luglio 1976 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Zanasi Germano e l'INPS, iscritta al
n. 645 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976;
5) ordinanza emessa il 4 febbraio 1977 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Oddone Ugo e l'INPS, iscritta al n.
160 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;
6) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal pretore di Reggio
Emilia nel procedimento civile vertente tra Roversi Giuseppe e l'INPS,
iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 14 marzo 1979.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Zanasi Germano, di
Roversi Giuseppe, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi gli avvocati Ettore Patrizi per Zanasi, Marco Vais per
Roversi, Paolo Boer per l'INPS e il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento civile, vertente tra Aurelio
Bensi e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed avente ad
oggetto riconoscimento del diritto a pensione di riversibilità,
l'adito giudice del lavoro del Tribunale di Genova ha sollevato,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
13, comma quarto, r.d.l. 1939 n. 636 sub art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218 (ora sostituito dall'art. 22, comma quinto, della legge 21
luglio 1965, n. 903), "perché tale norma ammette il marito, quale
coniuge superstite, al godimento della pensione di riversibilità
soltanto quando sia riconosciuto invalido ai sensi della stessa legge,
mentre non richiede questa condizione per la moglie superstite".
2. - Analoga questione di costituzionalità è stata sollevata
anche:
- dal Tribunale di Ravenna, con ordinanze 15 gennaio e 18 marzo
1976 (in cause Zeccoli- INPS e Gatta-INPS) in riferimento agli artt.
29, 31, 37, 38 oltreché 3, della Costituzione;
- dal Pretore di Bologna, con ordinanza 12 luglio 1976 (in causa
Zanasi-INPS), in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 37, 38 della
Costituzione;
- dal Pretore di Genova, con ordinanza 4 febbraio 1977 (in causa
Oddone-INPS), per contrasto con gli artt. 3, 4, 37, 38 della
Costituzione;
- dal Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 22 novembre 1978 (in
causa Roversi-INPS), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione.
3. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del Tribunale di Genova e
di Ravenna e del Pretore di Reggio Emilia si è costituito il convenuto
INPS, che ha sostenuto la piena legittimità della normativa impugnata.
Opposte conclusioni hanno rassegnato, invece, le parti private
Germano Zanasi e Giuseppe Roversi, costituitesi rispettivamente nei
giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di Bologna e di Reggio
Emilia.
In questo secondo giudizio e in quello promosso dal Tribunale di
Ravenna è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per una dichiarazione
di infondatezza della questione sollevata.

Considerato in diritto:

1. - I Tribunali di Genova e Ravenna e Pretori di Bologna, Genova e
Reggio Emilia, con le ordinanze in epigrafe indicate, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636 (contenente modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), sostituito con
l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e con l'art. 22 della legge
21 luglio 1965, n. 903, per la parte in cui detta norma stabilisce che
spetta la pensione di riversibilità al marito superstite "solo nel
caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro", mentre analoga
condizione non prevede quando superstite sia invece la moglie.
La norma è denunziata per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione e, dai Pretori di Reggio Emilia e Genova, anche in
relazione (rispettivamente) agli artt. 4, 37, 38, 29 e 31 della
Costituzione.
Poiché la questione di legittimità costituzionale devoluta alla
Corte è sostanzialmente unica, i relativi giudizi vengono riuniti al
fine della decisione con unica sentenza.
2. - Il profilo ricorrente ed assorbente, sotto cui la questione è
prospettata nelle varie ordinanze di rinvio, è quello del mancato
rispetto del principio di eguaglianza da parte del legislatore.
Il dato di comparazione è rappresentato dal comma primo del citato
art. 13 r.d.l. n. 636/1939, secondo cui nel caso di morte del
pensionato o dell'assicurato, e sempreché per quest'ultimo sussistano
al momento della morte le condizioni di assicurazione e contribuzione,
spetta il trattamento di pensione, cosiddetto appunto di
riversibilità, alla moglie superstite. E, raffrontata tale
disposizione con la diversa disciplina stabilita, nel successivo comma
quinto dello stesso art. 13. per l'ipotesi opposta che superstite sia
il marito - in relazione alla quale è previsto invece che la pensione
è corrisposta solo se egli sia riconosciuto invalido al lavoro - si
denunzia che le due situazioni, che sarebbero identiche, sono regolate
in maniera difforme, senza che la disparità di trattamento abbia una
razionale giustificazione, ma unicamente per motivi di diversità di
sesso del coniuge superstite.
3. - La questione così prospettata è già stata esaminata da
questa Corte che, con sentenza n. 201 del 1972 (che giudici a quibus
non hanno mancato di ricordare), ebbe ad escludere il già allora
dedotto contrasto dell'art. 13 r.d.l. 1939 n. 636 con l'art. 3 della
Costituzione, ritenendo (anche in relazione alla precedente sentenza n.
119 del 1972, che aveva respinto analogo quesito di costituzionalità
della corrispondente disposizione per le pensioni a carico dello Stato,
di cui all'art. 11 legge 1958 n. 46) che non potessero essere
qualificate eguali, e quindi meritevoli dello stesso trattamento
giuridico, le situazioni conseguenti alla morte del dipendente o
pensionato, qualora superstite fosse la moglie ovvero il marito. E ciò
argomentò "dalla considerazione della realtà sociale che denuncia nel
campo del lavoro la minore probabilità che sia il marito anziché la
moglie a dipendere economicamente dal coniuge assicurato o pensionato e
fa apparire tale situazione come normale".
Questa affermazione viene ora appunto rimessa in discussione dai
giudici a quibus quali osservano criticamente sul punto che la realtà
del lavoro femminile nell'odierno assetto socio-economico del Paese e
la nuova configurazione legislativa dei rapporti patrimoniali tra
coniugi (introdotta con legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di
famiglia) non autorizzerebbero più una tale presunzione di dipendenza
economica della moglie dal marito.
4. - visualizza testo argomento Ritiene la Corte, superando i propri ricordati precedenti, che
la questione oggi nuovamente sollevata sia fondata, a prescindere da un
esame comparativo delle posizioni dell'uomo e della donna quanto alle
possibilità di accesso al lavoro e al dato statistico della sua
prestazione.
Infatti ciò che unicamente rileva è che, rispetto al profilo
delle finalità di tutela perseguite dal legislatore con l'estensione
del trattamento di pensione al coniuge superstite, la situazione si
presenta con connotati assolutamente identici di fronte al decesso del
lavoratore assicurato o pensionato, sia questi il marito ovvero la
moglie.
5. - Occorre, invero, considerare che - già nel sistema
previdenziale per dipendenti pubblici attuato dalla prima legge (14
febbraio 1861, n. 173) di organizzazione amministrativa dello Stato
italiano e definito nel successivo testo unico approvato con r.d. 21
febbraio 1895, n. 70, in cui si rinviene (art. 104) la prima
regolamentazione dell'istituto in esame - , l'estensione del
trattamento di pensione in favore della moglie superstite del
dipendente defunto tendeva a realizzare una sorta di proiezione oltre
la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito
del marito, anche in correlazione all'obbligo normativo in tal senso
esistente.
E ciò, non tanto per eliminare uno stato di bisogno - quale poi
previsto come presupposto costante dalle disposizioni estensive del
beneficio della riversibilità ad altre categorie di soggetti come
figli maggiorenni collaterali e gli ascendenti -, sibbene per porre al
riparo il coniuge dalla eventualità stessa del bisogno.
Il che, appunto, dà ragione del fatto che non fossero richieste,
per la moglie superstite, altre condizioni che quelle stesse
costitutive del diritto a pensione del lavoratore defunto.
La mancata indicazione del marito tra beneficiari del trattamento
di riversibilità si spiega - sempre nell'ottica della regolamentazione
originaria dell'istituto su richiamata - non tanto con il fatto che il
lavoro della donna coniugata non trovasse riscontro nella situazione
sociale ed economica dell'epoca, almeno come dato di frequenza
apprezzabile, quanto e soprattutto in collegamento alla disciplina
civilistica che, di fronte ad un eventuale reddito di lavoro della
moglie, non prevedeva un obbligo di destinazione al sostentamento del
marito, se non per l'ipotesi eccezionale che questi non avesse mezzi
sufficienti e nei limiti di tale situazione di bisogno.
6. - A tale normativa previdenziale del pubblico impiego si è
sostanzialmente ispirata la legge n. 636 del 1939 sulle assicurazioni
generali invalidità e vecchiaia, che ha introdotto l'istituto della
riversibilità nell'ambito del lavoro privato, là dove ha previsto il
diritto a pensione della moglie superstite indipendentemente da un suo
stato di bisogno effettivo o presunto.
E, nell'estendere il trattamento di riversibilità anche in favore
del marito superstite, la stessa legge del 1939 (con la disposizione
appunto di cui all'art. 13, a sua volta poi ricalcato dall'art. 11
della legge 1958, n. 46 per pubblici dipendenti) lo ha subordinato alla
condizione dell'invalidità lavorativa, per identiche ragioni di
parallelismo con la disciplina del codice civile, quanto alla detta
correlazione tra apporto economico della moglie alla famiglia e limite
dello stato di bisogno del marito.
7. - visualizza testo argomento Successivamente, però, la situazione sociale ed economica del
paese - come esattamente sottolineato anche in varie ordinanze dei
giudici di rinvio - è mutata profondamente. Ed in tale nuovo contesto
il lavoro femminile si è inserito come fenomeno di innegabile
rilevanza sociale. In particolare, il lavoro della donna coniugata,
indipendentemente da ogni considerazione statistica di frequenza, è
venuto assumendo, con riguardo alle ipotesi in cui in fatto comunque si
verifica, connotazione non diversa da quella del lavoro del marito,
quanto alla destinazione del relativo reddito nell'ambito della
famiglia, per il soddisfacimento degli interessi comuni di questa.
Questa realtà, di assoluta evidenza sul piano effettuale, si
rispecchia del resto ora anche nella previsione normativa dell'art. 143
cod. civ., quale sostituito dall'art. 24 della legge di riforma del
diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 (secondo cui "entrambi i
coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai
bisogni della famiglia").
Ma giova notare che, già prima e indipendentemente da questo
intervento legislativo, l'esigenza di un'assoluta equiparazione
risultava, sul piano del fondamento normativo, direttamente dal
principio di parità dei coniugi sancito dagli articoli 3 e 29 della
Carta costituzionale; sicché la riforma del diritto di famiglia non ha
fatto che estrinsecare quanto era implicito nel dettato costituzionale.
Con tale dettato l'attuale art. 143 cod. civ. evidentemente si è
posto in sintonia; diversamente dal precedente art. 145 del codice
civile. Il quale ultimo, per altro, sia pur in prospettiva rovesciata
(secondo termini della questione a suo tempo sollevata) già aveva
formato oggetto di decisione di parziale illegittimità (sentenza n.
133 del 1970), sul presupposto appunto dell'esigenza di rispetto della
parità dei coniugi nei loro rapporti patrimoniali.
8. - visualizza testo argomento Dovendo, pertanto, riconoscersi che la funzione di apporto
economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie
(ove di fatto questo sussista) è identica a quella assicurata dal
reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla
riversibilità, che tale apporto economico intende perpetuare oltre la
morte del coniuge lavoratore, non può razionalmente distinguere nella
disciplina le due situazioni (sotto il profilo considerato identiche)
conseguenti rispettivamente alla morte della moglie o del marito
assicurato o pensionato.
A questa logica, rispettosa dei precetti costituzionali suindicati,
si ispira la nuova legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) il cui art. 11
stabilisce testualmente che "le prestazioni ai superstiti erogate
dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. sono estese alle
stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o pensionato
al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge".
9. - La normativa precedente - e cioè appunto l'art. 13 r.d. 1939
n. 636 nella parte impugnata - in contrasto, invece, per le ragioni che
si è detto con parametri di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione,
va conseguenzialmente ora dichiarata illegittima.
E tale dichiarazione va estesa, ex art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, all'ultimo inciso dell'art. 11, comma primo, legge n. 903
del 1977 cit., in quanto limita la prevista attribuzione della pensione
di riversibilità, alle stesse condizioni previste per la moglie
superstite, al marito della assicurata o della pensionata "deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge":
con il che la pensione di riversibilità spetta comunque al marito
superstite quale che sia la data del decesso della assicurata, o
pensionata.
Quanto all'art. 11 della legge 1958 n. 46 (che contiene norma
analoga a quella dell'art. 13 r.d. n. 636, comma quinto, in materia di
pensione per dipendenti statali) non si pone problema di declaratoria
di illegittimità derivata, risultando tale norma abrogata dall'art. 11
legge 1977 n. 903, che, ex comma secondo, si applica "anche ai
dipendenti dello Stato", e, per effetto della dichiarazione di parziale
illegittimità di cui sopra, senza limitazioni temporali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella
legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito Con l'art. 2 della legge 4
aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti), e con
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale),
nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se superstite è il
marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia
riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10";
dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma
primo, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole
"deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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