Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0045 del 1980 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 45
SENTENZA 2 APRILE 1980

Deposito in cancelleria: 14 aprile 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 112 del 23 aprile 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott.
GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI -
Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA
- Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -
Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2
bis, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n. 351 e 1,
comma quarto, parte prima, della legge 23 maggio 1950, n. 253
(locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 luglio 1977 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Custo Rita e Assereto Anselmo,
iscritta al n.477 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 21 dicembre 1977;
2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1979 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra De Piccoli Pier Emilio e Canavese
Teresa, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso del procedimento - promosso da Rita Custo nei
confronti di Anselmo Assereto al fine di ottenere il rilascio
dell'appartamento situato in Genova, via Gradisca n. 2/1, occupato
dall'Assereto - il Pretore di Genova, con ordinanza 16 luglio 1977, ha
sollevato di ufficio - in riferimento all'art. 3, comma primo, della
Costituzione - la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351, in
quanto non comprende il convivente more uxorio con il conduttore
defunto tra coloro che hanno diritto alla proroga legale del contratto
di locazione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del
21 dicembre 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 12 dicembre 1977, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
2. - Nel corso del procedimento - promosso da Pier Emilio De
Piccoli nei confronti di Teresa Canavese al fine di ottenere il
rilascio dell'appartamento occupato dalla Canavese - il Tribunale di
Milano, in grado di appello, ha sollevato di ufficio, in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte prima,
legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui non comprende tra i
beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il
convivente more uxorio con il conduttore defunto.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
22 agosto 1979.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato l'11 settembre 1979, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto:

1. - I due giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza
perché hanno per oggetto questioni di legittimità costituzionale
identiche.
2. - L'art. 2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974,
n. 351 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 19
giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani) prescrive:
"In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito
ad uso di abitazione, la proroga di cui all'art. 1 opera soltanto a
favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il
secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi".
Questa norma, secondo il Pretore di Genova, sarebbe in contrasto
con il principio di eguaglianza in quanto porrebbe il convivente more
uxorio con il conduttore defunto in posizione deteriore non solo
rispetto al coniuge ed ai parenti legittimi, ma anche rispetto ai figli
naturali, conviventi, che hanno diritto, alla proroga legale della
locazione e possono, quindi, allontanare, ad libitum dall'abitazione il
loro genitore naturale superstite.
3. - L'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n.
253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani)
prescrive:
"In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito
ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge,
degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui
abitualmente conviventi".
Secondo il Tribunale di Milano, tale norma violerebbe l'art. 3
della Costituzione, perché tratterebbe in modo diverso, senza
ragionevole motivo, persone che, tutte già conviventi abitualmente con
il conduttore defunto, si troverebbero in condizioni sostanzialmente
eguali: coniuge, figli legittimi, figli naturali, eredi testamentari,
che hanno diritto alla proroga; convivente more uxorio, che non vi ha
diritto e dovrebbe essere maggiormente tutelato. In particolare - come
è stato già messo in evidenza dal Pretore di Genova, in riferimento
alla legge n. 351 del 1974, con ordinanza 16 luglio 1977 - il
trattamento deteriore, non giustificato, del convivente more uxorio
sarebbe rilevabile rispetto alla posizione dei figli naturali dei
conviventi, che non sono esclusi dalla disposizione in esame e, quali
unici beneficiari della proroga legale, nel caso di morte del
conduttore, possono allontanare dalla abitazione il genitore naturale
superstite.
4. - Le questioni non sono fondate.
visualizza testo argomento La denunciata violazione del principio di eguaglianza non sussiste,
perché la situazione del convivente more uxorio con il conduttore
defunto è nettamente diversa da quella del coniuge e degli altri
soggetti indicati, in modo tassativo, dalle norme impugnate.Invero, la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo
dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e
corrispettività dei diritti e doveri, previsti dagli artt. 143, 144,
145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e
sono propri della famiglia legittima. La coabitazione infatti del
convivente more uxorio può cessare per volontà di uno dei conviventi
in qualsiasi momento anche mediante azione giudiziaria.
5. - In ordine, poi, alla disparità di trattamento tra convivente
superstite, che non ha diritto alla proroga, e figlio naturale dei
conviventi, che vi ha diritto - ravvisata sia dal Pretore di Genova,
sia dal Tribunale di Milano - è sufficiente rilevare che
l'attribuzione ai figli naturali, del diritto alla proroga legale
realizza la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio
espressamente prescritta dall'art. 30, comma terzo, della Costituzione,
laddove il precedente art. 29, nel riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio, considera il matrimonio
elemento che distingue la famiglia legittima e ne giustifica la
particolare rilevanza giuridica.
Le caratteristiche del rapporto tra i conviventi more uxorio, sopra
indicate, escludono pure che la situazione dei conviventi possa essere
considerata assimilabile a quella degli altri soggetti, ai quali,
insieme al coniuge ed ai figli, le norme impugnate attribuiscono il
diritto alla proroga legale del contratto di locazione. Questi soggetti
sono legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di
affinità o sono eredi dello stesso; proprio per questi precisi legami
giuridici il legislatore ha voluto loro attribuire il diritto di
permanenza nell'abitazione, nella quale hanno convissuto con il
conduttore medesimo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:
1. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis,
comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in
legge, con modificazioni, del decreto - legge 19 giugno 1974, n. 236,
recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione
degli immobili urbani) proposta dal Pretore di Genova, con ordinanza 16
luglio 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le
locazioni e sublocazioni di immobili urbani) proposta dal Tribunale di
Milano, con ordinanza 18 gennaio 1979, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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