Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0105 del 1980 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 105
SENTENZA 2 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 194 del 16 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott.
GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott.
MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA -
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -
Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3
(anche in relazione agli artt. 1, primo comma, 3, ultimo comma, e 5) e
6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e dell'art. 2 della legge 26
febbraio 1963, n. 329 (norme sugli assegni familiari) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del
tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Albertoni
Elena e l'INPS, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30
luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Franchini Giorgia e l'INAM ed altro,
iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7 dicembre 1977;
3) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal pretore di Arezzo nel
procedimento civile vertente tra Ariboli Franca e l'INPS, iscritta al
n. 564 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978;
4) ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Crociani Simonetta e l'INPS, iscritta
al n. 32 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 87 del 29 marzo 1978;
5) ordinanza emessa il 13 febbraio 1978 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Pizzirani Maria Maddaiena contro l'INPS,
iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978;
6) ordinanza emessa il 24 marzo 1979 dal pretore di Arezzo nel
procedimento civile vertente tra Diotto Franca ed altra e l'INPS,
iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979.
Visti gli atti di costituzione di Albertoni Elena, Ariboli Franca,
Diotto Franca ed altra e dell'INPS nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Franco Agostini (per Albertoni Elena, Ariboli Franca e
Diotto Franca ed altra), l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza in data 18 febbraio 1975, emessa nel
procedimento civile tra Elena Albertoni e l'INPS, il giudice del lavoro
del tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e
31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, per la parte in cui
esclude la corresponsione degli assegni familiari per i figli a carico
della donna lavoratrice coniugata quando il marito svolga a sua volta
attività lavorativa, anche se non sia per essa prevista la tutela
degli assegni familiari.
La rilevanza della questione è motivata con il fatto che il
coniuge della richiedente risulta, appunto, aver prestato attività
lavorativa - di addetto ai servizi domestici - per la quale la
disciplina previdenziale non contemplava (sino all'entrata in vigore
del d.P.R. 1971 n. 1403) la corresponsione degli assegni predetti (art.
2 t.u. 1955 cit.).
La questione stessa sarebbe, d'altra parte, secondo il giudice di
rinvio, non manifestamente infondata, non sembrando giustificabile, né
con riguardo al regime previdenziale né a quello familiare, la
disparità che esiste fra il trattamento riservato agli uomini
lavoratori e coniugati - i quali, ai sensi del citato art. 3 d.P.R.
1955 n. 797, hanno diritto a percepire gli assegni per i figli non
ostante che la moglie lavori - ed il trattamento previsto per la donna
lavoratrice coniugata, alla quale tale prestazione compete invece solo
se essa "abbia il marito permanentemente invalido al lavoro o
disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione".
Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituita la parte privata
Albertoni per sostenere l'illegittimità della norma denunciata,
argomentando anche dal contrasto con il principio di parità dei
coniugi, quale affermato, nei rapporti matrimoniali, dalla legge di
riforma del diritto di famiglia (n. 151 del 1975), e nello specifico
settore dei rapporti previdenziali dalla successiva legge n. 903 del 9
dicembre 1977, sia pur con le limitazioni connesse alla mancanza di
effetto retroattivo.
Si è costituito, altresì, l'INPS che ha concluso all'opposto per
l'infondatezza della questione sollevata.
In ciò seguito dall'Avvocatura di Stato, per l'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha inteso, da parte sua,
giustificare la posizione differenziata dei coniugi nel contesto
dell'art. 3 d.P.R. 1955 n. 797 - per cui il marito è considerato capo
famiglia in ogni caso e la moglie solo quando il marito è inabile
permanentemente al lavoro - con il fatto, dalla Corte costituzionale
già riconosciuto in contestazioni di analogo contenuto (sentenze 6
luglio 1972 n. 119, 29 dicembre 1972 nn. 201 e 202), che "è avvertita
nella realtà sociale la minore probabilità che sia il marito anziché
la moglie a dipendere economicamente dal coniuge".
2. - Questione sostanzialmente identica è stata sollevata, in
riferimento al solo art. 3 primo comma della Costituzione, dal pretore
di Roma, con ordinanza del 30 novembre 1977, in fattispecie concernente
richiesta di assegni per la figlia minore da parte di madre
lavoratrice, con coniuge non avente diritto agli assegni stessi in
quanto lavoratore autonomo.
3. - Anche la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 febbraio
1978 ha denunziato, in relazione agli artt. 36, 37 oltreché 3 e 29
della Costituzione, l'art. 3, primo comma, - in connessione all'ultimo
comma dello stesso art. 3, nonché agli artt. 1 e 5 - del citato t.u.
n. 797 del 1955 sugli assegni familiari, riproponendo in sostanza la
stessa questione del deteriore trattamento fatto alla donna lavoratrice
in materia di diritto agli assegni per i figli a carico.
Nella motivazione di non manifesta infondatezza, ha sottolineato la
Cassazione come "divenuta la parità fra uomo e donna, nei rapporti
matrimoniali e familiari, canone di diritto positivo, quantomeno
dall'entrata in vigore della citata legge 1975 n. 151, ogni riflesso,
sul piano previdenziale, di quella che poteva essere in precedenza la
posizione subordinata della donna nella vita familiare e della
concezione del matrimonio come sistemazione economica della donna,
abbia perso la sua ragion d'essere".
La disparità denunziata investirebbe, d'altra parte, anche il
regime lavorativo.
Rileva, a questo riguardo, l'ordinanza de qua che gli assegni
familiari costituiscono l'unico istituto attuativo del principio del
salario familiare, insito nella norma costituzionale (art. 36, primo
comma) la quale attribuisce al lavoratore il diritto ad una
retribuzione che altresì assicuri alla sua famiglia una esistenza
libera e dignitosa.
E che appunto l'art. 36, in correlazione al successivo art. 37, non
distingua fra uomo e donna, cosicché viene a porsi in contrasto con
essi la esclusione del diritto agli assegni familiari del genitore
lavoratore in dipendenza di eventi correlati unicamente alla
distinzione di sesso, sebbene la contribuzione previdenziale a carico
della lavoratrice sia, a parità di condizioni, identica a quella
gravante sul lavoratore.
4. - In altri due giudizi civili (rispettivamente tra Franca
Ariboli e l'INPS, tra Franca Diotto, Luisa Baldassarri e l'INPS) il
pretore di Arezzo, con ordinanze del 17 ottobre 1977 e 24 marzo 1979,
oltre a riproporre la ripetuta questione di legittimità dell'art. 3
del d.P.R. 1955 n. 797, ha denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 29
della Costituzione, anche il successivo art. 6 dello stesso d.P.R., per
la parte in cui, relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a
carico, stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito
solo se questi sia invalido, mentre analoga condizione non è prevista
per l'ipotesi inversa, di assegni dovuti al marito per la moglie a
carico.
Anche in questo caso la discriminazione in danno della moglie si
porrebbe in contrasto con il principio di parità dei coniugi, e con la
disciplina del nuovo diritto di famiglia, che fa obbligo alla moglie
come al marito di provvedere al sostentamento della famiglia.
Innanzi alla Corte le parti private costituite, Ariboli, Diotto e
Baldassarri, hanno svolto argomentazioni adesive alla tesi della
illegittimità delle disposizioni impugnate.
5. - Infine l'art. 3 del d.P.R. n. 797 del 1955 è stato denunziato
dal pretore di Bologna con ordinanza 7 giugno 1977 emessa nella causa
Franchini contro INPS e INAM, in cui l'istante, lavoratrice dipendente,
chiedeva il riconoscimento del suo diritto agli assegni familiari ed
all'assistenza malattia per i figli a carico. Il giudice a quo, in via
conseguenziale, ha esteso l'impugnativa anche all'art. 2 della legge 26
febbraio 1963, n. 329 (sull'assicurazione malattie per i lavoratori
agricoli) in quanto attribuisce il diritto all'assistenza malattie per
i figli a carico con rinvio appunto ai criteri stabiliti dal più volte
citato art. 3 d.P.R. n. 797 del 1955.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri che ha dedotto l'infondatezza della questione in
base al rilievo che la normativa denunziata troverebbe la sua ragion
d'essere nella normalità del fatto che il marito, e non la moglie, è
il capo famiglia, dal quale dipendono economicamente i familiari.

Considerato in diritto:

1. - I giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe concernono
questioni identiche o comunque connesse e pertanto possono riunirsi al
fine della decisione con unica sentenza.
2. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe, in primo
luogo, l'art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, per la parte in cui esclude la
corresponsione degli assegni per i figli a carico in favore della donna
lavoratrice dipendente, qualora il marito presti attività lavorativa
anche se questa non dia titolo ai detti assegni.
La detta disposizione è denunziata dal tribunale di Genova, dai
pretori di Roma e Bologna e, in correlazione agli artt. 1 e 5 dello
stesso d.P.R. n. 797, dalla Corte di cassazione, con varia indicazione
di parametri - che vanno dagli artt. 3 e 29, agli artt. 30, 31, 36, 37
della Costituzione - ma con sostanziale convergenza di argomentazioni.
Queste muovono dalla constatazione del deteriore trattamento
riservato in tal modo alla donna coniugata lavoratrice - rispetto
all'uomo cui gli assegni in questione competono invece in ogni caso
anche se la moglie lavori - per pervenire alla comune conclusione della
mancanza assoluta di giustificazione, con riguardo sia al regime
familiare che a quello previdenziale ditale disciplina, che appare
quindi differenziata solo in relazione al sesso.
Da ciò, appunto, la prospettazione di vulnerazione del precetto
dell'eguaglianza (art. 3), in particolare dei coniugi nel matrimonio
(art. 29), che costituisce il punto centrale delle censure di
incostituzionalità, cui si affiancano profili collaterali di contrasto
con l'esigenza di tutela della famiglia e dei minori (artt. 31 e 30) e
di violazione dei diritti della donna lavoratrice (artt. 36 e 37
Cost.).
Le parti private costituite condividono - come in narrativa detto -
le conclusioni dei giudici a quibus, e le sostengono con motivazioni
adesive traenti argomento anche dalle sopravvenute leggi di riforma del
diritto di famiglia (legge 1975 n. 151) e sulla parità di trattamento
tra uomo e donna in materia di lavoro (legge 1977 n. 903).
All'opposto l'INPS e l'intervenuta Presidenza del Consiglio dei
ministri hanno difeso la legittimità della norma impugnata, sostenendo
che la posizione differenziata che in essa è riservata ai coniugi, per
cui ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli
minori a carico è considerato capo famiglia il marito lavoratore in
ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il marito sia
permanentemente invalido al lavoro, razionalmente si spieghi siccome
rivolta a garantire, sia pure al solo fine del diritto agli assegni
predetti, la priorità della posizione del padre, legata al ruolo (cui
anche la Corte ha fatto riferimento nelle precedenti decisioni nn.
119, 201 e 202 del 1972) di sostegno economico della famiglia; ruolo
che appunto verrebbe meno nelle sole ipotesi, contemplate nell'art. 3
d.P.R. n. 797 in discussione, di permanente invalidità al lavoro o di
disoccupazione senza titolo a percepire la relativa indennità.
2. - La questione è fondata.
Proprio la ratio della norma impugnata, quale del resto esattamente
individuata dall'Avvocatura, rende evidente il suo contrasto con il
dettato costituzionale.
visualizza testo argomento La presupposta priorità della posizione del padre si pone,
infatti, in insanabile contraddizione con l'esigenza di equiparazione
della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Esigenza che,
già prima di riflettersi nella disciplina dettata dalla legge di
riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è
poi ispirata la legge 1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna in
materia di lavoro e rapporti connessi), "risultava, sul piano del
fondamento normativo, direttamente dal principio di parità dei coniugi
sancito dagli articoli 3 e 29 della Carta costituzionale": così come
questa Corte ha riconosciuto nella recente sentenza n. 6 del 1980, che
ha superato la giurisprudenza espressa dalle precedenti decisioni
citate dall'Avvocatura di Stato.Ed è appunto per il contrasto con il detto principio di parità e
di conseguenza con gli artt. 3 e 29 della Costituzione che va
dichiarata l'illegittimità dell'esaminato art. 3 del d.P.R. 1955 n.
797, nella parte in cui non prevede che gli assegni familiari spettanti
per i figli a carico possano essere corrisposti (così come, per gli
assegni familiari in genere, dispone ora l'art. 9 della menzionata
legge 1977 n. 903), in alternativa, alla donna lavoratrice alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. Resta
così assorbito Ogni ulteriore dedotto profilo di incostituzionalità.
3. - Analoghe considerazioni inducono a ritenere fondata anche
l'ulteriore questione, sollevata dal pretore di Arezzo, di legittimità
costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 1955 citato, per la parte in cui,
relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a carico,
stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito solo se
questi sia permanentemente invalido al lavoro, mentre analoga
condizione non prevede per l'ipotesi inversa di assegni dovuti al
marito per la moglie a carico.
Anche in questo caso, infatti, la ritenuta necessità di un fatto
limitativo della capacità di lavoro del marito (quale appunto
l'invalidità), per superare la presunzione di estraneità della donna
al mantenimento della famiglia e quindi del coniuge, si collega ad una
concezione dell'organizzazione domestica (riflessa nella disciplina del
codice del 1942), in stridente contrasto con il principio di parità
dei coniugi, come si è detto, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e
29 della Costituzione.
La norma denunziata va quindi, per tale ragione, dichiarata
illegittima, relativamente alla parte in cui non dispone che gli
assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere
corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per
il marito lavoratore.
4. - Per quanto infine attiene all'art. 2 della legge 26 febbraio
1963, n. 329 (sull'assicurazione malattia per i lavoratori agricoli),
poiché la denunzia del pretore di Bologna investe detta norma non per
alcun vizio autonomo ma unicamente quale disposizione di rinvio,
formale e non ricettizio, alla disciplina dell'art. 3 d.P.R. 1955 n.
797 (in tema di individuazione della qualità di capofamiglia al fine
del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli a carico), la
relativa questione risulta conseguentemente non fondata una volta
ricondotta a legittimità la norma dell'art. 3 succitata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,
del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni
familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari,
spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in
alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti previsti per il lavoratore;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del predetto
d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni
familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti
alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito
lavoratore;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal pretore di
Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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