Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0017 del 1982 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale
Disposizione oggetto: legge 847/1929 art.17:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 17
SENTENZA 21 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 40 del 10 febbraio 1982.
Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO -
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -
Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella
parte relativa al matrimonio) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 30 marzo 1976
nel procedimento civile vertente tra Felicioli Nice e Zucconi Alvaro,
iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
2) n. 2 ordinanze emesse dalla Corte d'appello de L'Aquila il 13
aprile e il 23 novembre 1976, nei procedimenti civili vertenti tra
Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde e tra Tottone Antonio e Recchia
Perla, iscritte ai nn. 639 del registro ordinanze 1976 e 100 del
registro ordinanze 1977, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 321 del 1 dicembre 1976 e 100 del 13 aprile 1977.
Visto l'atto di costituzione di Felicioli Nice;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'avvocato Mauro Mellini per Felicioli Nice.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza
di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,
celebrato da Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde, pronunciata dal
tribunale ecclesiastico di Basilea, la Corte d'appello de L'Aquila, con
ordinanza emessa il 13 aprile 1976, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.
847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11
febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al
matrimonio: c.d. legge matrimoniale), in riferimento agli artt. 7 e 29
della Costituzione.
2. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza
di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,
celebrato da Zucconi Alvaro e Felicioli Nice, pronunciata dal tribunale
ecclesiastico d'appello del Vicariato di Roma, la Corte d'appello di
Roma, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 17 della legge n. 847 del
1929, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della
Costituzione.
3. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza
di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,
celebrato da Tottone Antonio e Recchia Perla, pronunciata dal tribunale
ecclesiastico di Chieti, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza
emessa il 23 novembre 1976, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato articolo 17 della legge n. 847 del 1929, in
riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione.
4. - Innanzi a questa Corte, nei giudizi promossi dalla Corte
d'appello de L'Aquila non si è avuta costituzione di parti private,
né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. In quello
promosso dalla Corte d'appello di Roma si è invece costituita la
Felicioli, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Mellini, il quale,
nell'atto di costituzione, rifacendosi ai motivi svolti nell'ordinanza
di rinvio, ha chiesto che la sollevata questione sia riconosciuta
fondata.
5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice Antonino
De Stefano ha svolto la relazione e la difesa della Felicioli ha
insistito nelle già formulate conclusioni.

Considerato in diritto:

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la
stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi
giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.
847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in
narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7
e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento
agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in
quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali
ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni
canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per
rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti
tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento
costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela
giurisdizionale.
visualizza testo argomento Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie
ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri
costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi
profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la
sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni
normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847
del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la
Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27
maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito
in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma
l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto
dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative
dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in
vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto
dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento
italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929". Norme queste
ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura
costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione",
mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria
nel senso più proprio della espressione".
In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara
pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata
questione.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 639 e 686 R.O. 1976 ed al n.
100 R.O. 1977,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, con le
ordinanze del 13 aprile (n. 639 R.O. 1976) e 23 novembre 1976 (n. 100
R.O. 1977) dalla Corte d'appello de L'Aquila, e in riferimento agli
artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, con
l'ordinanza del 30 marzo 1976 (n. 686 R.O. 1976) dalla Corte d'appello
di Roma, dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni
per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa
Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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