Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0104 del 1983 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: codice civile art.154:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (spazio impregiudicato dalla norma parametro)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai precedenti giurisprudenziali: giurisdizione comune)
-Argomento ab exemplo (riferimento esplicito al diritto vivente)

N. 104
SENTENZA 30 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 21 aprile 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.
Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott.
MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO
MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof.
GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof.
ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154 cod.
civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della
legge 19 maggio 1975, n. 151, (Separazione dei coniugi -
riconciliazione) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dal
tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Corti Gian
Paolo e Picchi Giuliana, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1976
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3
novembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza datata 29 aprile 1976, il tribunale di Firenze ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 154 del codice civile (quale risulta dalle modifiche
apportate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 35) nella parte in
cui, in relazione alle separazioni personali chieste da uno dei coniugi
per fatti addebitabili all'altro coniuge, a norma dell'art. 151,
secondo comma, dello stesso codice, dà rilievo anche a fatti
precedenti ad una riconciliazione, avvenuta prima della proposizione
della domanda giudiziale di separazione; si ravvisa contrasto con gli
artt. 3 e 29 della Costituzione.
Il collegio era chiamato a decidere sul reclamo presentato da una
delle parti a seguito della reiezione da parte del giudice istruttore
di una sua istanza intesa a fornire prove relative al comportamento
tenuto dall'altro coniuge prima di una riconciliazione; il tutto nel
corso di una causa per separazione addebitabile all'altro coniuge.
Premesso che la riconciliazione in questione erasi verificata
nell'estate del 1974, mentre la domanda di separazione all'esame del
tribunale era stata proposta nel novembre dello stesso anno, il
collegio concludeva nel senso che, alla stregua della vigente
normativa, il reclamo doveva essere accolto.
Ma proprio la considerazione secondo cui l'attuale formulazione
dell'art. 154 c.c., a differenza di quanto disponeva nel vecchio testo,
consente che a fondamento della domanda di separazione possa essere
posto anche il comportamento, antecedente alla avvenuta
riconciliazione, del coniuge cui si intende addebitare la
responsabilità della separazione stessa, induce il tribunale di
Firenze a dubitare della costituzionalità di tale norma.
Il collegio a quo parte dal presupposto che l'unità familiare sia
bene costituzionalmente tutelato dall'art. 29 della Costituzione, "sia
pure sotto il profilo dei limiti stabiliti all'eguaglianza dei
coniugi", e che anche in tema di separazione personale tale principio
può essere invocato essendo la separazione una deroga al principio
della unità familiare.
E poiché in tema di separazione si tratta di comportamenti
volontari (ché tali devono essere se si intende addebitarli all'altro
coniuge), come volontario è il fatto della avvenuta riconciliazione,
questa ultima deve essere considerata un evento preclusivo alla
riproposizione di quegli stessi fatti che erano stati oggetto di
perdono; e in tal senso disponeva non solo il vecchio testo dell'art.
154 c.c., ma anche l'attuale testo dell'art. 157 c.c., secondo comma,
in fattispecie "del tutto simile".
Rimane, per ciò che attiene all'attuale dettato dell'art. 154
c.c., che anche fatti lontanissimi nel tempo possono essere posti a
base di una richiesta di separazione; ad avviso del collegio a quo il
potere del giudice di valutarne la gravità alla luce della
riconciliazione "intermedia" non sarebbe garanzia giudiziaria
sufficiente. Ne deriverebbe un contrasto con l'art. 29 della
Costituzione il quale prevede proprio che la legge limiti i diritti dei
coniugi a garanzia del valore dell'unità familiare.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 157 c.c. (nel testo vigente)
prevede che, cessati per riconciliazione gli effetti di una
(precedente) separazione giudiziale, la separazione può essere
accordata solo in relazione a fatti o comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione.
Le due situazioni (che il collegio valuta come analoghe e, talora,
identiche) sarebbero pertanto regolate in maniera difforme, con
violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché l'art. 154 c.c. dà
rilievo puramente processuale alla riconciliazione tra coniugi, mentre
il secondo comma dell'art. 157 c.c. dà alla stessa riconciliazione un
rilievo anche sostanziale.
In punto di rilevanza, il collegio a quo osserva che una pronuncia
di accoglimento della proposta questione avrebbe indubbia incidenza nel
giudizio sottoposto al suo esame, specie ove l'eventuale pronuncia
della Corte portasse a ripristinare il vecchio testo dell'art. 154
c.c., a norma del quale il contrasto tra le parti dovrebbe essere
risolto in maniera diversa.
Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato chiedendo che la proposta questione fosse
dichiarata infondata.
Nell'atto di intervento, l'Avvocatura pone innanzitutto in dubbio
l'esattezza della interpretazione, fatta dal collegio a quo, della
norma su cui verte la questione di legittimità costituzionale. Ad
avviso dell'Avvocatura, infatti, va considerato che l'espressione
letterale del nuovo testo dell'art. 154 c.c. è identica a quello che
era il secondo comma del vecchio testo dello stesso articolo; con la
dizione "abbandono della domanda" si intendeva prima e deve intendersi
adesso estinzione dell'azione. Pertanto, la portata della riforma
dovrebbe intendersi limitata alla prima parte dell'originario art. 154
c.c., in cui si prevedeva che la riconciliazione avvenuta anteriormente
al processo estingue il diritto di chiedere la separazione.
E poiché nel caso di specie la riconciliazione era anteriore alla
proposizione della domanda, sarebbe rilevante la soppressione della
prima parte del vecchio testo dell'art. 154 c.c., norma che non sarebbe
stata denunciata di incostituzionalità sotto questo profilo.
Comunque, i motivi di incostituzionalità prospettati sarebbero
infondati. Infatti, il preteso contrasto con l'art. 29 della
Costituzione sarebbe inesistente, atteso che corrisponderebbe a criteri
di ragionevolezza negare efficacia alla riconciliazione di fatto, la
cui effettività sarebbe problematica.
Andrebbe pure considerato che l'attuale vasta gamma delle ipotesi
che possono legittimare la separazione comporta che tutta la pregressa
vita coniugale può essere dedotta come causa di separazione, e che
perciò la incidenza di una riconciliazione (in ipotesi, anche breve e
precaria) non può essere tale da negare rilevanza a fatti ad essa
antecedenti. In ogni caso, parrebbe discrezionale facoltà del
legislatore quella di regolare nel modo ritenuto più congruo le
situazioni meritevoli di esame ai fini della separazione.
Si sottolinea ancora che ove alla riconciliazione di cui all'art.
154 c.c. si attribuisca valore di estinzione dell'azione, si rafforzano
i suoi effetti e nel contempo si creano ostacoli ben più seri
all'attuazione di essa, data la gravità, ai fini processuali, di un
perdono che implica rinuncia a far valere in seguito ogni pregresso
comportamento addebitabile all'altro coniuge. Ove invece la
riconciliazione abbia valore solo processuale, se ne facilita la
conclusione, con ciò contribuendo a prolungare l'unità della
famiglia. È si afferma, un problema di scelta tra due soluzioni
normative che spetta al legislatore e che, comunque risolto, è sempre
volto a dare attuazione all'art. 29 della Costituzione.
Quanto detto varrebbe pure a delineare in maniera netta la
differenza di situazioni che vengono ipotizzate negli artt. 154 e 157
c.c.; nel primo caso parrebbe infatti ragionevole ammettere una
riconciliazione che sia solo espressione della "buona volontà
coniugale di tentare una continuazione dell'unità familiare senza
rinunziare ad una futura separazione", mentre nel caso previsto
dall'art. 157 c.c. la riconciliazione che fa venir meno gli effetti di
una sentenza precedente non può non comportare la rinunzia a domandare
una nuova separazione basata sugli stessi fatti; non sussisterebbe
perciò alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto:

1. - In un giudizio di separazione personale innanzi al tribunale
di Firenze le parti avevano rispettivamente dedotto dodici e tredici
capitoli di prova quale fondamento in fatto delle rispettive domande di
separazione.
Avendo il giudice istruttore ammesso solo uno dei dodici capitoli
articolati dal marito, su reclamo di questi al collegio, il tribunale
riteneva che, benché riferentisi a circostanze anteriori alla
riconciliazione dopo la separazione di fatto (ragione della non
ammissione della prova da parte del giudice istruttore), questi
capitoli, a norma del novellato art. 154 c.c., avrebbero dovuto essere
ammessi. Ma riteneva altresì - nell'ordinanza di rimessione di cui in
narrativa - che la detta norma fosse di dubbia costituzionalità
perché in contrasto con gli artt. 29 e 3 della Costituzione.
Con l'art. 29 che tutela l'unità familiare, perché escludere che
la riconciliazione, fatto "volontario", basti a "cancellare" la
rilevanza nel giudizio di separazione di comportamenti pure "volontari"
addebitabili ai coniugi in periodo precedente alla riconciliazione
significa dimenticare che "l'art. 29 Cost. prevede che la legge limiti
i diritti dei coniugi a garanzia dell'unità familiare".
Con l'art 3 perché l'art. 154 c.c. nega alla riconciliazione -
violando il principio di eguaglianza - quell'effetto che in situazione
analoga l'art. 157 c.c. attribuisce alla riconciliazione che avvenga
dopo una separazione giudiziale, stabilendo che "la separazione può
essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".
2. - La questione è rilevante (al contrario di quanto ritiene
l'Avvocatura dello Stato), ma non è fondata.
L'art. 154 c.c. nel testo previgente alla riforma del diritto di
famiglia del 1975, stabilisce: "La riconciliazione estingue il diritto
di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della
domanda che sia stata proposta". Nel testo novellato stabilisce
soltanto: "La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della
domanda di separazione personale già proposta".
L'Avvocatura dello Stato eccepisce la irrilevanza della questione
osservando che, trattandosi nella specie di riconciliazione dopo la
separazione di fatto e prima della domanda di separazione giudiziale,
"nella decisione di merito sarebbe rilevante la modificazione
consistita nella soppressione della prima parte del vecchio testo
dell'art. 154, cioè l'eliminazione della rilevanza della
riconciliazione anteriore alla proposizione della domanda. Non sembra
però che la norma sia denunciata sotto tale profilo, ossia non per
quel che dispone ma per quello che non dispone".
L'eccezione non ha fondamento, perché, avendo il giudice
interpretato l'art. 154 nel senso che esso attribuisce rilevanza in
giudizio ai fatti precedenti alla riconciliazione, egli si duole di
ciò denunziandone il ritenuto contrasto con gli artt. 29 e 3 della
Costituzione. Ed era abilitato a questa denunzia avendo ritenuto e
dichiarato che dalla soluzione della questione derivava
l'ammissibilità o l'inammissibilità delle prove dedotte.
3. - Ma, come si è già detto, la questione nel merito non è
fondata.
Nonostante le incerte e contraddittorie indicazioni dei lavori
preparatori della riforma del 1975 relativi all'art. 154 c.c.;
nonostante le differenze delle posizioni dottrinali, fra le quali
peraltro è prevalente quella che attribuisce alla riconciliazione sia
nel nuovo, come nel vecchio testo dell'art. 154, effetto sostanziale e
non solo processuale, sta di fatto che visualizza testo argomento la giurisprudenza della
Cassazione sia sulla base del vecchio, sia sulla base del nuovo testo
dell'art. 154 c.c., ha stabilito che i fatti anteriori alla
riconciliazione e al giudizio di separazione, posti in essere nel
periodo di convivenza o di separazione di fatto, non possono "da soli"
giustificare una pronunzia di separazione, pur potendo valere a
lumeggiare nuovi fatti successivi alla riconciliazione. Ciò
evidentemente significa che vecchi e nuovi fatti confluiscono, sia pure
con peso diverso, a formare il libero convincimento del giudice.
Né il tribunale a quo rifiuta questa interpretazione dell'art.
154 che non esclude la valutazione, ai fini del giudizio, dei fatti
precedenti alla riconciliazione, riconoscendo anzi espressamente che è
"salvo il potere del giudice di valutarne la gravità appunto alla luce
della intermedia riconciliazione".
Ma "questa garanzia giudiziaria non (gli) appare da sola
sufficiente a garantire l'unità familiare, allo stesso grado in cui
sarebbe una norma che prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti
anteriori alla riconciliazione". Opinione questa non solo discutibile
perché, come osserva l'Avvocatura, ben potrebbe ritenersi, al
contrario, che proprio l'effetto di totale cancellazione dei fatti
antecedenti che si vorrebbe attribuire alla riconciliazione potrebbe
scoraggiarne o ritardarne la conclusione; ma, quel che è decisivo,
visualizza testo argomento opinione il cui apprezzamento appartiene sicuramente all'ambito delle
valutazioni e decisioni del legislatore.4. - Esclusa per le ragioni dette la violazione dell'art. 29 della
Costituzione, risulta indebolita la censura relativa all'art. 3 che,
del resto, è di per sé infondata.
La violazione del principio di eguaglianza si riferirebbe, come si
è visto, alla diversa valutazione che l'art.154 e l'art.157 c.c. fanno
dei fatti verificatisi prima o dopo la separazione giudiziale: l'art.
154 riconoscendone, l'art. 157 negandone la rilevanza ai fini della
pronunzia della separazione.
Senonché questa diversa valutazione in parte non esiste, e in ogni
caso è giustificata dalla diversità delle situazioni.
In parte non esiste perché - come si è visto - visualizza testo argomento anche nella
situazione considerata dall'art. 154 i fatti precedenti alla
riconciliazione da soli non possono costituire fondamento della domanda
di separazione, ma, secondo il diritto vivente, valgono solo per
lumeggiare i comportamenti dei coniugi successivi alla riconciliazione.
In ogni modo la situazione considerata dall'art. 157 non è eguale
a quella considerata dall'art. 154. L'art. 157 si riferisce infatti a
un nuovo giudizio di separazione dopo una precedente pronunzia di
separazione seguita da riconciliazione fra i coniugi.
In questo caso solo i "fatti e comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione" possono costituire il fondamento di una nuova
pronunzia. E ciò perché nel giudizio conclusosi con la precedente
sentenza i fatti anteriori sono stati già dedotti o comunque potevano
essere dedotti; i precedenti rapporti fra i coniugi sono stati
giudicati e, per così dire, assorbiti nella pronunzia di separazione.
Se a questa ha fatto seguito la riconciliazione, è ragionevole che
solo nuovi fatti e comportamenti possano motivare una nuova pronunzia
di separazione.
Pertanto la parziale diversità di rilevanza che i fatti precedenti
alla riconciliazione hanno nella situazione dell'art. 154 e in quella
dell'art. 157 c.c. non può essere considerata in contrasto con il
principio di eguaglianza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del novellato art. 154 c.c. sollevata dal tribunale di Firenze in
riferimento agli artt. 29 e 3 della Costituzione con l'ordinanza 29
aprile 1976 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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