Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0209 del 1984 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: legge 1122/1955 art.1:
-Argomento ab absurdo (argomento apagogico)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 1:
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)

N. 209
SENTENZA 12 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 18 luglio 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 204 del 25 luglio 1984.
Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.
ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -
Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE
FERRARI E Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE
GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e
l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "G. Amendola"), promosso con ordinanza emessa il
15 febbraio 1979 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra Loreti Angela e Passalacqua Giuseppe, iscritta al n. 448 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 217 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte
in cui esclude la pignorabilità delle pensioni dei giornalisti per
crediti alimentari, in riferimento agli artt. 3, 24 e 29 Cost..
L'ordinanza osserva che l'indirizzo favorevole alla totale
impignorabilità di talune pensioni (fra le quali quelle dei
giornalisti) già espresso da questa Corte ha subito evoluzione in
senso diverso, con sentenza n. 49 del 1976 e, soprattutto, con la
sentenza n. 105 del 1977, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non
prevede la pignorabilità, per crediti alimentari, degli assegni di
integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato,
negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 e cioè fino alla concorrenza di un terzo.
A tale evoluzione fa riscontro anche un'accresciuta tutela
legislativa dei crediti alimentari nell'ambito della famiglia, come
risulta dalla normativa in materia di assegno al coniuge divorziato o
separato (artt. 8, legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 156, comma sesto,
nuovo testo codice civile), in virtù della quale il giudice può
disporre il sequestro "di parte dei beni" del coniuge obbligato ed
ordinare a terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme
di danaro (stipendi, pensioni, ecc.) all'obbligato, che "una parte" di
esse venga versata direttamente all'avente diritto.
L'ordinanza sottolinea poi che la violazione del principio di
eguaglianza assume aspetti rilevanti nella disparità di trattamento
che, dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 898 del 1970 e n. 151 del
1975, si è determinata fra titolari di crediti alimentari (coniugi o
ex coniugi) verso giornalisti professionisti in quiescenza (cui sia
erogata la pensione dell'INPGI) i quali, ottenuta dal giudice la
distrazione, in proprio favore, di una parte di detta pensione, abbiano
poi conseguito, ad ogni scadenza mensile successiva, il relativo
assegno e i titolari di identici crediti alimentari, verso la medesima
categoria ai quali, per una qualsiasi ragione, sia sembrato inopportuno
evocare in giudizio, immediatamente, il coniuge (o ex coniuge)
debitore, ovvero sia stato impossibile ottenere, immediatamente, il
relativo provvedimento dal giudice, o, comunque, difficoltoso farlo
immediatamente eseguire.
Il presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
Si sostiene al riguardo che la Corte ha già affermato che il
secondo comma dell'art. 38 Cost. attribuisce valore di principio
fondamentale al diritto dei lavoratori di avere assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia ed a tal fine
le pensioni per invalidità e vecchiaia rispondono al criterio di
pubblico interesse che venga garantita la corresponsione di un minimum
l'ammontare del quale è riservato all'apprezzamento del legislatore.
Per altro verso, si sottolinea che questa Corte ha considerato che,
malgrado le numerose disposizioni intervenute nel tempo nella
disciplina dei rapporti di lavoro, permangono ancora sensibili
differenze tra la disciplina del rapporto di impiego pubblico e quello
privato, onde, dato che i giornalisti professionisti sono lavoratori
dipendenti il cui rapporto è regolato dai contratti collettivi,
discende che in mancanza di identità di situazione non possa inferirsi
una non giustificata disparità di trattamento nella disciplina che il
legislatore ha introdotto per i giornalisti professionisti rispetto a
quella dei pubblici dipendenti o di altri settori. Neppure la normativa
introdotta dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 in tema di
scioglimento del vincolo matrimoniale e dell'art. 37 della legge 19
maggio 1975, n. 151 in tema di separazione personale (conferendo al
giudice il potere di ordinare ai terzi, debitori di stipendi o
pensioni, verso il coniuge obbligato, di versarne direttamente
all'altro che ne abbia diritto una quota), determinerebbe una non
giustificata disparità di trattamento tra i coniugi che, conseguito il
provvedimento giudiziale, realizzino il puntuale adempimento
dell'obbligazione e quelli che, per non essersi avvalsi del
provvedimento suddetto potrebbero non conseguire il soddisfacimento dei
loro crediti.
Infatti siffatta disparità non deriva dalla norma impugnata, ma
consegue alla iniziativa stessa degli interessati e tale disciplina
rientra nel novero di quelle tassative eccezioni introdotte dal
legislatore al ripetuto criterio volto a garantire l'integrità delle
pensioni di invalidità e vecchiaia, in vista della natura del credito
vantato contro l'assicurato e della parte di pensione che risulterà
disponibile in base al ponderato apprezzamento del magistrato.

Considerato in diritto:

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1 della legge 9
novembre 1955, n. 1122, sia costituzionalmente legittimo, in relazione
agli artt. 3, 24 e 29 Cost., nella parte in cui esclude la
pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, delle indennità
e degli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani.
2. - La questione è stata già esaminata da questa Corte, la quale
con la sentenza 18 dicembre 1972, n. 214 ha escluso che l'art. 1 in
parola violasse l'art. 3, primo comma, Cost.. Si osservò in tale
occasione che non sussiste analogia fra la categoria dei giornalisti e
le categorie di liberi professionisti alle quali si faceva riferimento
nella ordinanza di rimessione e per le quali le pensioni, assegni ed
altre indennità dovute dalle Casse di previdenza sono parzialmente
pignorabili.
Senonché nel caso presente viene denunciata anche la violazione
degli artt. 24 e 29 Cost., e ciò impone alla Corte di riesaminare la
questione medesima alla stregua di questi nuovi parametri.
Sotto questo profilo la questione è fondata.
3. - Il problema che viene sottoposto alla Corte consiste nello
stabilire se ed entro quali limiti il diritto dei familiari agli
alimenti possa essere fatto valere sugli assegni pensionistici
spettanti ai soggetti obbligati agli alimenti medesimi.
visualizza testo argomento Osserva la Corte che il diritto agli alimenti trova indubbiamente
riconoscimento costituzionale nell'art. 29, primo comma Cost..
Non può dubitarsi che dal matrimonio come sorge l'obbligo di
mantenere i figli (art. 30, primo comma, Cost.) così nasce anche
l'obbligo di coloro che al matrimonio hanno dato vita di mantenersi
reciprocamente, cioè l'obbligo di non lasciare prive dei necessari
mezzi di vita le persone legate dai vincoli più stretti (coniugi,
genitori, fratelli).L'obbligo degli alimenti costituisce, invero, una delle espressioni
più significative, non soltanto sotto l'aspetto economico, del legame
che si pone in essere con il matrimonio: si tratta di uno degli
elementi costitutivi più rilevanti di quella famiglia che l'art. 29
definisce "società naturale fondata sul matrimonio" e che, per il
successivo art. 31, deve essere agevolata con misure economiche ed
altre provvidenze sia nella sua formazione sia nell'adempimento dei
compiti relativi.
visualizza testo argomento Una applicazione di questi concetti, per quel che riguarda i
lavoratori dipendenti, può rinvenirsi nell'art. 36, primo comma,
Cost., il quale nel porre i criteri essenziali per la determinazione
della retribuzione fa esplicito riferimento alle esigenze non soltanto
del lavoratore, ma anche della famiglia che egli abbia costituita e
verso la quale ha assunto, fra gli altri, l'obbligo del quale si è
fatto cenno.Ciò premesso, il diritto agli alimenti incide sulle retribuzioni
nonché sugli assegni, pensioni, indennità spettanti al lavoratore,
cioè su tutti gli emolumenti che vengono percepiti da costui durante
il corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione e che, a loro
volta, trovano fondamento costituzionale nel già citato art. 36,
secondo la giurisprudenza di questa Corte.
visualizza testo argomento Ne deriva che se la norma costituzionale, come si è detto, vuole
che delle esigenze familiari si tenga conto ai fini della
determinazione della retribuzione, sarebbe illogico che il lavoratore
obbligato agli alimenti possa legalmente sottrarsi a questo suo obbligo
dopo avere fruito o mentre fruisce del trattamento economico
corrispondente alla situazione familiare.D'altronde, escludere ogni possibilità di far valere sugli assegni
pensionistici in genere il diritto agli alimenti equivarrebbe a
sopprimere questo diritto, lasciando - in violazione dell'art. 29,
primo comma, Cost. - il suo titolare privo della possibilità di avere
un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso, ammetterlo a
far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del genitore, del
figlio, ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui dispone
quest'ultimo.
Peraltro la entità dell'assegno o pensione goduta dall'obbligato
deve operare sul quantum da accordare all'avente diritto.
Ed infatti da un lato la norma generale contenuta nell'art. 438
cod. civ. stabilisce che gli assegni alimentari devono essere
commisurati anche alle condizioni economiche dell'obbligato e
dall'altro tutte le norme che consentono il pignoramento ed il
sequestro degli assegni pensionistici pongono un limite massimo
commisurato all'ammontare degli assegni stessi.
L'art. 1 della legge n. 1122 del 1955, deve pertanto, essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 29,
primo comma, Cost., rimanendo assorbita ogni altra questione di
legittimità costituzionale.
visualizza testo argomento Quanto al limite entro il quale assegni ed indennità
dell'obbligato possano essere assoggettati a pignoramento o sequestro,
la Corte ritiene, anche in analogia a quanto affermato con la sentenza
n. 105 del 1977, che si debba fare applicazione del disposto dell'art.
2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.Questa norma, infatti, può essere considerata di carattere
generale nella materia non solo perché l'art. 1 di detto decreto la
rende applicabile ad una vasta serie di lavoratori dipendenti, ma anche
perché è stata estesa a numerose altre categorie di soggetti per
effetto dei richiami che ad essa ha fatto il legislatore in altre
occasioni (legge 9 febbraio 1963, n. 16: "Istituzione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali"; legge 3 febbraio 1963, n. 100: "Istituzione della cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti"; legge 8 gennaio 1952, n. 6: "Istituzione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e
procuratori").

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9
novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e
l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede
la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e
altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G.
Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R.
5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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