Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0477 del 1987 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione oggetto: disposizioni preliminari codice civile art.20 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Pronuncia: Pronuncia di manifesta infondatezza

N. 477
SENTENZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, Prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2,
comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza
italiana) e 20 delle disposizioni sulla legge in generale, promosso
con ordinanza emessa il 28 giugno 1982 dal Pretore di Genova
sull'istanza proposta da Nastasi Franca, iscritta al n. 684 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 67 del 1983;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Genova in funzione di giudice tutelare, sul ricorso
proposto da Nastasi Franca, affidataria di fatto del minore Fabio,
figlio naturale riconosciuto della ricorrente, cittadina italiana, e
del cittadino messicano Blanco Hector, al fine di conseguire
l'autorizzazione ad iscrivere sul proprio passaporto il minore, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 28 giugno 1982 (R.O. n. 684/1982),
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2,
comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza
italiana), e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice
civile, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, e 30 Cost.
Osserva il Pretore che ostano all'accoglimento dell'istanza sia
gli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge
n. 555 del 1912, in base ai quali il minore non ha assunto la
cittadinanza della madre, sia l'art. 20 delle preleggi, in base al
quale i rapporti tra il minore ed i genitori vanno regolati secondo
la legge nazionale del padre.
Ciò sembra contrastare, tuttavia, con il princìpio
dell'eguaglianza e parità dei genitori (art. 3 Cost.), o, in caso di
matrimonio, con il princìpio di eguaglianza morale o giuridica dei
coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.), nonché con il
diritto-dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella
specie mediante viaggi all'estero) (art. 30 Cost.).

Considerato in diritto

1. - Sono impugnati davanti a questa Corte:
l'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla
cittadinanza italiana), il quale dispone che è cittadino per nascita
"il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la
cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio
non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello
Stato al quale questi appartiene";
l'art. 2, comma secondo, della stessa legge, il quale, in
relazione al comma primo, stabilisce, ai fini della determinazione
della cittadinanza del minore per riconoscimento o dichiarazione
giudiziale della filiazione, che "è a tale effetto prevalente la
cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o
dichiarata posteriormente alla maternità";
l'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice
civile, in base al quale "i rapporti fra genitori e figli sono
regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della
madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre
ha legittimato il figlio".
Ad avviso del giudice a quo le norme ora richiamate - preclusive,
nella specie, dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione ad
iscrivere sul passaporto della madre, cittadina italiana, il figlio
minore, riconosciuto anche dal padre, cittadino straniero - sono
lesive di vari precetti costituzionali.
Esse, infatti, in quanto attribuiscono prevalenza alla posizione
del padre ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita e
della individuazione della legge nazionale regolatrice dei rapporti
fra genitori e figli, appaiono in contrasto con il princìpio
dell'eguaglianza e parità dei genitori (art. 3, comma primo, Cost.),
o, in caso di matrimonio, con il princìpio dell'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.), nonché con il
diritto-dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella
specie, mediante viaggi all'estero) previsto dall'art. 30, comma
primo, Cost.
2. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 1,
n. 2, e 2, comma secondo, della l. n. 555 del 1912 sulla cittadinanza
italiana va dichiarata manifestamente non fondata, in quanto le
suddette disposizioni sono già state dichiarate illegittime da
questa Corte con la sent. n. 30 del 1983.
3. - L'indagine deve pertanto limitarsi alla censura rivolta
all'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al cod. civ.
Tale disposizione stabilisce che i rapporti tra genitori e figli
sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della
madre, se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre
ha legittimato il figlio.
Al fine di risolvere il conflitto tra diverse discipline
astrattamente applicabili nella materia è così operata una scelta
di fondo - qui non censurata - a favore della legge nazionale dei
genitori.
La disposizione è riferibile a varie ipotesi: che i genitori
siano noti entrambi ed abbiano una legge nazionale comune; che sia
noto un solo genitore; che siano noti entrambi i genitori e che essi
non abbiano legge nazionale comune.
Correlativamente dalla disposizione stessa sono desumibili almeno
tre norme:
a) in relazione alla prima ipotesi, la norma in virtù della
quale i rapporti fra genitori e figli sono regolati dalla legge
nazionale comune dei genitori a preferenza di ogni altra
(applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo);
b) in relazione alla seconda ipotesi, la norma in virtù della
quale i rapporti di cui trattasi sono regolati dalla legge del
genitore noto a preferenza di ogni altra (anche questa applicazione
pura e semplice della suddetta scelta di fondo);
c) in relazione alla terza ipotesi, la norma in virtù della
quale i rapporti di cui si tratta sono regolati dalla legge nazionale
del padre a preferenza di quella della madre (specificazione della
suddetta scelta di fondo a favore della legge dei genitori, nel senso
di integrarla con il princìpio della preminenza del coniuge o del
genitore maschio).
4. - Orbene, alla stregua di quanto dedotto dal giudice a quo,
oggetto di censura, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., deve
ritenersi esclusivamente la norma sub c), e cioè la norma,
desumibile dall'art. 20, comma primo, disposizioni preliminari al
cod. civ., secondo la quale, con riferimento all'ipotesi che siano
noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune,
è sancita la prevalenza della legge nazionale del padre.
5. - La questione, come sopra proposta, è fondata.
visualizza testo argomento Questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1987 ha già esaminato
analoga questione, concernente l'art. 18 delle preleggi, pervenendo a
declaratoria di illegittimità costituzionale.La censura investiva la norma di collisione contenuta nel suddetto
art. 18, in quanto stabilisce - al fine dell'individuazione della
legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (nella specie si
controverteva di separazione personale e divorzio) - l'applicabilità
dell'ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in mancanza, della
legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. La Corte, dopo
aver riconosciuto la sindacabilità costituzionale delle norme di
diritto internazionale privato, in quanto la norma di collisione
adotta una scelta di ordine normativo, che non può non confrontarsi
con le scelte di fondo a livello costituzionale, ha rilevato che la
scelta operata dall'art. 18 delle preleggi è senza alcun dubbio
inspirata al princìpio che si concreta nel riconoscimento al marito
di una posizione preminente nella famiglia, ed ha concluso che detto
princìpio si pone in contrasto con le scelte di fondo operate
dall'art. 3, comma primo, Cost., che sancisce il divieto di ogni
discriminazione fra i sessi, e dall'art. 29, comma secondo, Cost.,
che pone, quale specificazione del princìpio precedentemente
enunciato, quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Ad eguali conclusioni - sia in punto di ammissibilità del
sindacato, sia in punto di fondatezza della questione - deve
pervenirsi in ordine all'art. 20, comma primo, delle preleggi, qui
censurato. Anche tale norma di collisione, infatti, compone un
conflitto tra le leggi nazionali diverse dei genitori privilegiando
la legge nazionale del padre, e così operando una discriminazione
nei confronti della madre, per ragioni legate esclusivamente alla
diversità di sesso, in violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., e
dell'art. 29, comma secondo, Cost., qualora i genitori siano uniti in
matrimonio.
Resta assorbita la censura riferita all'art. 30, comma primo,
Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo,
delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui,
con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e
manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza
della legge nazionale del padre;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevata dal
Pretore di Genova con ordinanza emessa il 28 giugno 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
© 2006-2024 - Dipartimento Scienze Giuridiche - Università di Torino - Periodico registrato presso il Tribunale di Torino