Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0625 del 1987 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 1:
-Argomento naturalistico (ipotesi del legislatore impotente)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.30 comma 3:
-Argomento naturalistico (ipotesi del legislatore impotente)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 625
SENTENZA 16-30 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice
civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Marsili Luigi e Pendibene Roberto ed
altre, iscritta al n. 1139 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1986 dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini
Jonathan ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 5 giugno 1984 il Tribunale di Lucca, nel
procedimento civile vertente tra Marsili Luigi e Pendibene Roberto e
altre, sollevava questione di legittimità costituzionale, in
relazione all'art. 29 della Costituzione, dell'art. 263, secondo
comma, del codice civile, nella parte in cui ammette l'impugnativa
del riconoscimento, anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di
chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo.
Tale impugnativa, osserva il giudice a quo, una volta accolta,
porrebbe nel nulla sia la legittimazione che il riconoscimento, col
risultato che il minore verrebbe a perdere non solo lo status di
figlio legittimo, ma anche quello di figlio naturale riconosciuto. Un
riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimato è
oggi precluso dallo art. 253 del codice civile (nel testo modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151): con tale norma, secondo il
giudice a quo, il legislatore ha inteso tutelare la famiglia
legittima "privilegiando i vincoli di affetto rispetto a quelli di
sangue che non hanno dato buona prova". Viceversa l'art. 263 del
codice civile, ammettendo l'impugnativa del riconoscimento, anche
dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse,
consente di sottrarre il minore alla famiglia legittima "per
ricondurlo, nella migliore delle ipotesi, in una situazione deteriore
di figlio naturale di genitori che hanno vincoli matrimoniali con
persone diverse".
Pertanto l'incompatibilità tra le due norme (artt. 253 e 263,
secondo comma, cod. civ.), concretandosi in un pregiudizio gravissimo
per il minore che ha acquistato lo status di figlio legittimo, si
risolve, secondo il giudice a quo, nella violazione dell'art. 29
della Costituzione, che garantisce e tutela i diritti della famiglia
legittima fondata sul matrimonio e quindi anche la condizione dei
minori che da quel matrimonio hanno tratto la fonte della loro
legittimazione. Insomma il favor legitimitatis deve, ad avviso del
giudice a quo, prevalere sul favor veritatis quando ad impugnare il
riconoscimento sia un terzo estraneo al nucleo familiare.
L'ordinanza si richiama in proposito alla sentenza di questa Corte
n. 70 del 23 giugno 1965, ove, in sede di esame del rapporto tra i
diritti del preteso padre naturale e i diritti costituzionali del
figlio che ha ormai acquistato lo status di figlio legittimo, si è
stabilito che l'incertezza sullo status ha di per sé effetti
negativi sulla formazione della personalità del minore ed è causa
di grave turbamento in seno alla famiglia legittima nella quale il
minore stesso è inserito.
2. - Con ordinanza del 21 ottobre 1986 il Tribunale di Ravenna,
nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini
Jonathan ed altri, sollevava, in termini sostanzialmente analoghi,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice civile, in riferimento, oltre che all'art. 29,
anche all'art. 30 della Costituzione, che riconosce e garantisce pari
tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai
figli legittimi. Osserva in proposito il giudice a quo, richiamando
anche l'art. 261 del codice civile, che la riforma del diritto di
famiglia è stata improntata alla equiparazione dei diritti dei figli
naturali riconosciuti rispetto a quelli dei figli legittimi.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze in epigrafe pongono identiche questioni, che
vanno decise con unica sentenza.
2. - Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O.
n. 1139/1984), e il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 21
ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986), sollevano questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, nella
parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento per difetto di
veridicità, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi
abbia interesse, per il dubbio ch'esso contrasti a) con l'art. 29
della Costituzione, che garantisce e tutela i diritti della famiglia
legittima fondata sul matrimonio e quindi anche la condizione dei
minori, che da quel matrimonio hanno tratto la fonte della loro
legittimazione e b) con l'art. 30 della Costituzione, che riconosce e
garantisce pari tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del
matrimonio e a quelli legittimi.
3. - La questione non è fondata.
I giudici a quibus istituiscono un confronto tra l'art. 263 e
l'art. 253 del codice civile. Il primo consente l'impugnazione del
riconoscimento, per difetto di veridicità, all'autore del
riconoscimento, a colui che è stato riconosciuto e a chiunque vi
abbia interesse anche dopo la legittimazione e senza limite di tempo.
Il secondo vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di
figlio legittimo o legittimato.
Le due norme sarebbero ispirate da opposte e confligenti
finalità.
L'art. 253 del codice civile mirerebbe a tutelare la famiglia
degli affetti, nella quale la persona si trova in qualità di figlio
legittimo o legittimato, anche contro il legame del vero sangue.
L'art. 263 del codice civile, al contrario, minaccerebbe
permanentemente, data l'imprescrittibilità dell'azione, anche ad
opera di un terzo estraneo, l'unità della famiglia, sottraendovi il
figlio legittimato per condurlo nella deterior condicio di figlio
naturale non riconosciuto, dato che l'impugnativa del riconoscimento,
per difetto di veridicità, caduca ad un tempo riconoscimento e
legittimazione.
Delle due norme, l'una, l'art. 253 del codice civile, sarebbe
espressione di valori costituzionali, quali quelli contenuti
nell'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della
società familiare fondata sul matrimonio, e nello art. 30 della
Costituzione, che assicura ogni tutela giuridica e sociale ai figli
nati fuori del matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri
della famiglia legittima. L'altra, l'art. 263 del codice civile,
apparirebbe in contrasto con detti precetti costituzionali.
4. - Nella prospettazione dei giudici a quibus, l'art. 253 del
codice civile funziona come tertium comparationis tra l'impugnato
art. 263 del codice civile e i parametri costituzionali invocati.
Ma le due norme non sono tra loro comparabili, perché regolano
oggetti non omogenei: a) il riconoscimento da parte di un genitore
esterno alla famiglia nella quale il figlio vive nello status di
legittimo o legittimato; b) l'impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità, da parte del genitore che ha già effettuato
il riconoscimento, del figlio riconosciuto e del terzo che vi abbia
interesse.
Non è pertanto causa di contrasto se l'una, l'art. 253 del codice
civile, è ispirata al favor per la stabilità della famiglia
legittima - ed entro di essa dello stato di figlio legittimo o
legittimato - e l'altra, l'art. 263 del codice civile, al favor per
l'accertamento della verità biologica del rapporto di filiazione.
A diversi e indipendenti fini dirette, esse sono secondo ragione
diversamente orientate: se può essere provata la falsità del
riconoscimento proprio o altrui, non può ovviamente essere più
oltre garantita la stabilità di una finzione, quale si riduce nella
specie la filiazione legittimata; se, invece, si volesse procedere ad
un riconoscimento senza la previa dimostrazione del difetto di
veridicità di quello altrui, è giusto che debba prevalere su di
esso - fino ad impedirlo come inammissibile - la conservazione dello
status di figlio legittimato.
5. - Entrambi i giudici a quibus sospettano la incostituzionalità
dell'art. 263 del codice civile nella parte in cui "ammettendo
l'impugnativa del riconoscimento, anche dopo la legittimazione, da
parte di chiunque vi abbia interesse, consente di sottrarre il minore
alla famiglia legittima, per riportarlo, nella più favorevole delle
ipotesi, nella situazione deteriore di figlio naturale di genitori
che hanno vincoli matrimoniali con persone diverse".
Ma il minore è parimenti privato della famiglia legittima quando
sia il genitore ad impugnare la veridicità del suo proprio
riconoscimento o quando sia egli stesso, il minore riconosciuto, a
promuovere l'impugnativa.
Ciascuno dei tre legittimati ad impugnare per difetto di
veridicità il riconoscimento - l'autore medesimo del riconoscimento,
il riconosciuto e il terzo - determina lo stesso effetto dell'uscita
del minore dalla famiglia ove egli si trova in forza del
riconoscimento e susseguente legittimazione. Non si può dunque far
risalire l'effetto, che si presume violare valori costituzionali,
solo all'impugnativa del terzo.
È tutta intera la norma che andrebbe allora indubbiata. Ma si è
visto già sopra che, dei parametri costituzionali invocati, visualizza testo argomento l'art.
29 della Costituzione non può avere forza per sostenere un vincolo
familiare che non sia contemporaneamente naturale e legale.
visualizza testo argomento Quanto al secondo parametro, l'art. 30, terzo comma, della
Costituzione, che garantisce tutela ai figli nati fuori del
matrimonio, anch'esso non ha forza di conservare ai riconosciuti e
legittimati la intangibilità dello status acquisito, se questo venga
privato del fondamento della verità della filiazione. visualizza testo argomento Questa Corte ha già altra volta osservato che la evoluzione della
coscienza collettiva, che il legislatore del 1975, nel riformare il
diritto familiare, ha inteso interpretare, accorda preminenza al
fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della
filiazione: "questa preminenza non costituisce sopraffazione, né
tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di
legittimità in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo
quando l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla
realtà della procreazione" (sent. n. 134/1985).
Diritto e natura dunque non possono contrapporsi, quando è in
discussione il vincolo genetico, in base al principio "civilis ratio
iura naturalia corrumpere non potest".
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice
civile, sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal
Tribunale di Lucca con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O. n.
1139/1984) e, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione,
dal Giudice istruttore del Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21
ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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