Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 1041 del 1988 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: regio decreto legge 1827/1935 art.128:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 1041
SENTENZA 22-30 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dal Pretore di Oristano nel
procedimento civile vertente tra Cannea Bonacata e Pitzalis Gaetano e
INPS, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Trapletti Battista e Vitali Annetta
e INPS, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale
dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Oristano, con ordinanza emessa l'11 novembre
1987 nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal sig.
Gaetano Pitzalis, beneficiario di una pensione di invalidità oggetto
di pignoramento eseguito dalla coniuge separata, sig.ra Cannea
Bonacata, per ottenere il soddisfacimento di un credito da assegno di
mantenimento, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata
in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), "nella parte in cui non prevede, analogamente all'art. 2
del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità parziale, per causa di
alimenti, delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS".
Premesso che l'assegno di mantenimento, riconosciuto alla
creditrice procedente, doveva ritenersi, nella specie, comprensivo
anche di quello alimentare, il Pretore ha ritenuto che mantenere
assolutamente impignorabili tali pensioni, anche per crediti
alimentari, finirebbe per rendere questi ultimi - contrariamente alla
previsione di cui all'art. 29 della Costituzione che riconosce i
diritti della famiglia dei quali quello alimentare è parte - privi
di possibilità di pratica soddisfazione, quando il titolare manchi
di mezzi di sostentamento e non abbia possibilità di azionare
altrimenti il suo credito.
Inoltre, prosegue il giudice remittente, anche sul piano della
parità di trattamento, risulta evidente la condizione
ingiustificatamente più favorevole dei titolari di pensione INPS,
anche di invalidità, rispetto ai pensionati dipendenti pubblici per
i quali l'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 prevede la pignorabilità
parziale degli assegni pensionistici, per causa di alimenti;
soprattutto quando, come nel caso di specie, la pensione percepita è
superiore al trattamento minimo. Il che contrasta con il principio di
uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3
della Costituzione.
2. - Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Roma il
quale, con ordinanza del 10 febbraio 1988, ha invece impugnato l'art.
69 della l. n. 153 del 30 aprile 1969 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in
riferimento al solo art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la
pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni erogate
dall'INPS.
Anche il suddetto giudice, adito in sede di opposizione promossa
dal sig. Battista Trapletti avverso il pignoramento della propria
pensione ad istanza della coniuge separata sig.ra Annetta Vitali per
il soddisfacimento di un credito da assegno di mantenimento, ha
ritenuto non giustificabile il trattamento di maggior favore
riservato ai titolari di pensioni (in genere) dell'INPS in raffronto
a quello di cui fruiscono i titolari di pensioni erogate da varie
Casse previdenziali per professionisti (l. 8 gennaio 1952 n. 6:
avvocati e procuratori, l. 24 ottobre 1955 n. 990: geometri 1. 3
febbraio 1963 n. 100: dottori commercialisti, l. 9 febbraio 1963 n.
160: ragionieri e periti commerciali) e i titolari di pensioni a
carico degli enti di cui al d.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, in ogni
caso non sottratte alla pignorabilità per crediti alimentari.
3. - Nel giudizio sulla questione sollevata dal Pretore di
Oristano si è costituito l'INPS rimettendosi alla decisione della
Corte; è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione
per difetto di motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio
a quo, nel quale si procede per credito di mantenimento e non
strettamente alimentare, e con riguardo a pensione d'invalidità
della quale non sarebbe stato precisato l'esatto titolo di godimento.
Osserva, inoltre, la difesa del Governo che il trattamento
pensionistico di invalidità non presenta carattere di retribuzione
differita e non è collegato alla situazione familiare del fruitore,
onde non ne sembra ipotizzabile una destinazione al soddisfacimento
delle esigenze familiari dell'invalido dalla quale derivare la logica
necessità dell'assoggettamento all'azione esecutiva volta a far
valere dette esigenze.
4. - In prossimità dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria
illustrativa nella quale dichiara piena adesione alle conclusioni
espresse dall'Avvocatura dello Stato, sia per quanto riguarda
l'eccezione d'inammissibilità della questione, sia per quanto
riguarda la sua infondatezza.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Oristano solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), nella parte in cui non prevede la pignorabilità parziale
per causa di alimenti delle pensioni di invalidità erogate
dall'INPS; la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 29
della Costituzione, in quanto esclude la tutela del diritto agli
alimenti, compreso nei diritti di famiglia, e con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto stabilirebbe un trattamento
ingiustificatamente più favorevole dei titolari di pensioni INPS
rispetto ai titolari di pensioni corrisposte dallo Stato e dagli enti
pubblici, pignorabili fino alla concorrenza di un terzo per causa di
alimenti, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.
Il Pretore di Roma solleva a sua volta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità
delle pensioni erogate dall'INPS anche riguardo ai crediti
alimentari: la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 3
Cost., dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento,
vantaggiosa per i titolari di pensioni erogate dall'INPS, deteriore
per i creditori di alimenti nei confronti dei medesimi, in rapporto
ai pensionati dello Stato e degli enti pubblici, nonché a quelli di
varie Casse previdenziali per professionisti (avvocati e procuratori,
geometri, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), e
dei rispettivi creditori di alimenti, poiché il d.P.R. 5 gennaio
1950 n. 180 prevede, nelle stesse ipotesi, la parziale pignorabilità
delle pensioni. La medesima disciplina è richiamata nelle norme che
regolano le Casse di previdenza sopra citate.
Le due ordinanze sospettano di incostituzionalità due distinte
norme di legge: la prima l'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935, che
sancisce la generale impignorabilità delle pensioni dell'INPS, con
una sola eccezione in favore dei crediti di stabilimenti pubblici
ospedalieri o di ricoveri per le diarie relative; la seconda l'art.
69 della L. n. 153 del 1969, che prevede un'altra eccezione in favore
dei crediti dell'INPS derivanti da prestazioni indebite o da
omissioni contributive. Le questioni sollevate hanno tuttavia il
medesimo oggetto, e sono prospettate in gran parte in modo identico:
i giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
soltanto nel giudizio promosso dal Pretore di Oristano, ha eccepito
l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, della questione.
A sostegno delle suddette conclusioni l'Avvocatura dello Stato ha
svolto globalmente le sue argomentazioni: da esse si desume che
l'inammissibilità deriverebbe sia dalla mancata precisazione, da
parte del giudice a quo, della natura della pensione di invalidità
soggetta al procedimento esecutivo, sia dalla natura del credito in
base al quale agisce la pignorante (assegno di mantenimento
attribuitole quale coniuge separata), non esattamente qualificabile
quale credito alimentare.
Ma il giudice remittente ha ampiamente motivato in punto di
rilevanza osservando che l'assegno di mantenimento, come peraltro è
ius receptum, comprende anche, nella sua maggior ampiezza, l'assegno
alimentare quando - e la controversia in esame versa in tale ipotesi
- il coniuge separato incolpevole si trovi in stato di bisogno e
nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Del tutto
inconferente appare poi, ai fini dell'ammissibilità, ogni
distinzione sulla natura della pensione di invalidità percepita dal
debitore pignorato, dato che il giudice remittente lamenta per
l'appunto la mancata previsione della parziale pignorabilità per
causa di alimenti di tutte le pensioni d'invalidità erogate
dall'INPS.
L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere disattesa.
3. - Nel merito la questione va in primo luogo esaminata sotto il
profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo tale
riferimento comune ad ambedue le ordinanze di rimessione.
La questione è fondata.
Invero, la impignorabilità delle pensioni dell'INPS anche per
causa di alimenti, sancita in via generale dall'art. 128 del R.D.L. 4
ottobre 1935 n. 1827 e ribadita dall'art. 69 della L. 30 aprile 1969
n. 153, dà luogo ad una disparità di trattamento priva di qualsiasi
giustificazione rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici, per
le quali la pignorabilità è prevista fino alla concorrenza di un
terzo per causa di alimenti dovuti per legge, secondo quanto dispone
l'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. Dinanzi all'esigenza di
tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di concedere ai
titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato nei confronti
di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti
pubblici, e tanto meno di porre in una condizione deteriore i
rispettivi creditori di assegni alimentari. visualizza testo argomento Tale assunto è
ulteriormente rafforzato dalla constatazione che le leggi relative
alle Casse di previdenza di professionisti, cui fa riferimento
l'ordinanza di rimessione del Pretore di Roma - e precisamente la L.
8 gennaio 1952 n. 6 per gli avvocati e procuratori, la L. 24 ottobre
1955 n. 990 per i geometri, la L. 3 febbraio 1963 n. 100 per i
dottori commercialisti, la L. 9 febbraio 1963 n. 160 per i ragionieri
e periti commerciali -, dispongono espressamente che agli assegni
corrisposti dalle Casse medesime si applicano, in materia di
pignorabilità, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato. Vale la pena ancora di ricordare che,
riguardo al regime previdenziale dei notai, per i quali l'art. 12 del
R.D.L. 27 maggio 1923 n. 1324 non prevedeva la pignorabilità per
crediti alimentari delle pensioni corrisposte dalla Cassa Nazionale,
questa Corte, con sentenza n. 155 del 1987, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma anzidetta, per contrasto
con l'art. 3 Cost., in raffronto alla diversa disciplina prevista per
i pubblici dipendenti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.
Per quanto riguarda poi il problema della diversa natura
dell'assegno di mantenimento - tale è il credito vantato dai
pignoranti nei giudizi a quibus - già si è rilevato in sede di
esame dell'ammissibilità, alla stregua di una dottrina e
giurisprudenza concordi, che visualizza testo argomento tra l'obbligo di mantenimento, una volta
accertato lo stato di bisogno del beneficiario, e quello alimentare
la differenza è solo quantitativa, in quanto il primo, mirando a
soddisfare tutte le necessità della vita, comprende il secondo ed ha
quindi contenuto maggiore. Conseguentemente la pignorabilità per
causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di
mantenimento, nei limiti in cui quest'ultimo abbia anche carattere
alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.
4. - Riconosciuta la fondatezza della questione con riferimento
all'art. 3 Cost., potrebbe apparire superfluo prendere in esame il
riferimento all'art. 29 Cost., prospettato soltanto dalla ordinanza
di rimessione del Pretore di Oristano. Tuttavia, è utile verificare
anche la fondatezza di tale profilo d'illegittimità costituzionale,
tenuto conto che la questione sollevata dal predetto giudice concerne
le pensioni INPS di invalidità.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la pensione di invalidità, non
avendo carattere di retribuzione differita, non potrebbe essere
assoggettata all'azione esecutiva volta a far valere il
soddisfacimento degli obblighi dell'invalido verso la famiglia. Tale
opinione non è condivisibile.
La pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti nei
confronti del solo assicurato, ma serve anche al sostentamento della
sua famiglia, tanto che essa è soggetta al regime di reversibilità
ai superstiti. Essa conserva quindi la generale ed intrinseca natura
di trattamento previdenziale, ed è in forza di ciò che si è
riconosciuta la ingiustificata disparità di trattamento rispetto
alle pensioni dei dipendenti pubblici, indicate del resto nell'art. 2
del d.P.R. n. 180 del 1950 con una formula onnicomprensiva ("le
pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato"...). visualizza testo argomento Vale la pena
comunque di osservare che questa Corte, già con sentenza n. 209 del
1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della
L. 9 novembre 1955 n. 1122, che escludeva la pignorabilità per
crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'Istituto di
previdenza dei giornalisti, affermando che "il diritto agli alimenti
trova indubbio riconoscimento costituzionale nell'art. 29 primo comma
Cost........ D'altronde escludere ogni possibilità di far valere
sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli alimenti
equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando - in violazione
dell'art. 29 Cost. - il suo titolare privo della possibilità di
avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso,
ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del
genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui
dispone quest'ultimo". visualizza testo argomento La stessa sentenza ha risolto il problema del
limite entro il quale gli assegni pensionistici dell'obbligato
possono essere assoggettati al pignoramento, dichiarando applicabile
la disposizione dell'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,
norma che "può essere considerata di carattere generale nella
materia".
visualizza testo argomento Può essere altresì ricordata la sentenza n. 37 del 1985 di
questa Corte là dove afferma che "la previsione delle obbligazioni
alimentari, limitata agli alimenti ex lege, è diretta alla tutela
dei beni essenziali della vita e della dignità dell'uomo".5. - Va dichiarata pertanto l'illegittimità costituzionale di
entrambe le norme di legge impugnate dai giudici remittenti, in
quanto né l'art. 128 del R.D.L. n. 1827, che disciplina in via
generale la impignorabilità degli assegni pensionistici corrisposti
dall'INPS con la sola eccezione in favore dei crediti di stabilimenti
pubblici ospedalieri o di ricoveri,, né l'art. 69 della successiva
legge n. 153 del 1969, che ha introdotto un'altra eccezione in favore
dell'INPS stesso per crediti relativi a prestazioni indebite o ad
omissioni contributive, ammettono la pignorabilità per causa di
alimenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69
della L. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte
in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti
alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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