Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0454 del 1989 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: codice civile art.155 comma 4:
-Argomento letterale (considerazioni di ordine sintattico grammaticale)
-Argomento teleologico (ipotesi del legislatore provvisto di fini)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 454
SENTENZA 19-27 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30
dicembre 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra Salvadori Manlio e Catini Angela, iscritta al n. 158 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 30 dicembre 1988, nel corso del
procedimento civile promosso da Manlio Salvadori per il rilascio
dell'appartamento occupato da Angela Catini, sull'assunto della
carenza del titolo giustificativo del godimento - mentre la
convenuta, da parte sua, deduceva di essere la moglie del dante causa
e di occupare l'immobile in virtù di sentenza del Tribunale di Roma
che, pronunciando la separazione, le aveva assegnato la casa
coniugale - il Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt.
3, 29 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 155, comma quarto, del codice civile, nella
parte in cui non consente al coniuge assegnatario della casa
coniugale di opporre ai terzi il titolo attribuente l'assegnazione e
quindi di trascrivere lo stesso per gli effetti di cui all'art. 1599
del codice civile.
Premesso che la giurisprudenza prevalente - anche anteriore alla
novella del 1975 - ha qualificato il diritto del coniuge assegnatario
come un diritto di natura personale che non può essere opposto
all'acquirente dell'immobile, ritiene il giudice a quo di dover
riconsiderare tale soluzione alla luce della nuova disciplina dello
scioglimento del matrimonio che, attribuendo anche al coniuge
divorziato il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale,
ha espressamente previsto all'art. 11, sesto comma, della legge n. 74
del 1987 (che ha modificato l'art. 6 della legge n. 898 del 1970) che
"l'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo
acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile". Con questa
norma il diritto all'abitazione è stato trasformato - secondo il
giudice rimettente - da una mera modalità di attuazione del credito
di mantenimento, in un vero e proprio diritto personale di godimento,
strettamente inerente alla res e perciò, di regola, opponibile ai
terzi anche oltre il novennio, nulla rilevando nei confronti
dell'acquirente la mancanza di corrispettivo per il godimento
dell'alloggio.
D'altronde, tale disciplina, non essendo estensibile alla materia
della separazione - per l'espressa limitazione, sostanziale e
processuale, dell'art. 23, commi primo e secondo, della stessa legge
n. 74 del 1987 - non può essere utilizzata dall'interprete né per
regolare direttamente fattispecie di separazione personale, né per
interpretare innovativamente l'art. 155 del codice civile, facendone
derivare un diritto di godimento analogo a quello divorzile.
Di conseguenza si determina una disparità di trattamento - non
giustificabile con le pure esistenti diversità delle fattispecie tra
coniuge separato (cui spetterà un diritto di credito, non opponibile
ai terzi, al mantenimento, la cui attuazione potrà anche avvenire
attraverso il permanere del fatto dell'abitazione nella casa
coniugale) e coniuge divorziato, cui spetterà un diritto personale
di godimento (del tutto avulso dal pregresso rapporto familiare)
opponibile comunque ai terzi nei limiti del novennio e, ove
trascritto, anche oltre. Senza dire che solo in caso di divorzio
spetterà ai figli, maggiori o minori, una qualche tutela diretta.
Anzi solo in parte - ad avviso del giudice a quo - si rimedierebbe
(con l'estensione al coniuge separato della tutela spettante al
coniuge divorziato) alla irrazionalità ed illogicità di tale
disciplina, in quanto l'esistenza di un rapporto coniugale tra i
separati giustificherebbe una tutela maggiore, e non minore, della
situazione abitativa del coniuge assegnatario separato rispetto a
quella del divorziato.
Detta disparità di trattamento, oltre a violare l'art. 3 della
Costituzione (per la situazione deteriore in cui viene a trovarsi il
coniuge separato rispetto a quello divorziato; senza dire che il
passaggio dallo stato di separato a quello di divorziato può essere
di fatto impedito dall'altro coniuge attraverso il permanere della
lite in ordine alla separazione) viola anche gli artt. 29 e 31 della
Costituzione, in quanto viene tutelato meno uno stato - quale quello
dei separati - in cui esiste ancora l'istituto familiare, rispetto a
quello in cui la famiglia è del tutto cessata.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti private né è intervenuta l'Avvocatura dello Stato.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza del 30 dicembre 1988 (R.O.
n. 158 del 1989), chiede verifica di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 155,
quarto comma, del codice civile, "nella parte in cui non consente al
coniuge assegnatario della casa coniugale di opporre ai terzi il
titolo attribuente l'assegnazione".
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata dispone: "L'abitazione nella casa familiare
spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli".
Trattasi di norma dettata in tema di separazione tra coniugi
pronunciata dal giudice in un contesto dedicato ai "provvedimenti
riguardo ai figli".
La ratio seguita dal legislatore è dichiarata nel comma primo
dell'art. 155: "Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a
quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa".
È dunque "l'esclusivo interesse morale e materiale della prole" a
determinare la spettanza dell'abitazione al coniuge cui la prole è
affidata.
visualizza testo argomento Il termine "abitazione" è qui assunto come voce sostantiva del
transitivo verbale "abitare" con oggetto la "casa familiare", vale a
dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare
la esistenza domestica della comunità familiare. Come dunque la
"casa familiare" non è esauribile nell'immobile, spoglio della
normale dotazione di mobili e suppellettili per l'uso quotidiano
della famiglia; così l'"abitazione" non è identificata dal
legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un
diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta res facti
che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile, di
proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice della separazione,
assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario
della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di
legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la
destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di
residenza familiare.
visualizza testo argomento Il titolo ad abitare per il coniuge è infatti strumentale alla
conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente
dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.Tale assegnazione, mentre è immediatamente rilevante rispetto al
coniuge non affidatario della prole proprio perché escluso
dall'abitazione nella casa familiare ancorché ne sia proprietario o
titolare di altro diritto di godimento o conduttore, non lo è
rispetto ai terzi. La novella del 1975, non prevedendo
l'opponibilità al terzo della assegnazione giudiziale
dell'abitazione, vanifica il vincolo di destinazione della "casa
familiare".
3. - visualizza testo argomento Il legislatore che ha provveduto, con legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), a regolare la fattispecie dell'"abitazione nella casa
familiare", spettante "di preferenza al genitore cui vengono affidati
i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età", ha
invece statuito all'art. 11 che modifica l'art. 6, sesto comma:
""L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo
acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile".
Essendo le norme di cui all'art. 155, quarto comma, del codice
civile, e all'art. 6, sesto comma, della legge n. 74 del 1987
ispirate alla eadem ratio dell'"esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale" della prole (cfr. il già richiamato art. 155,
primo comma, del codice civile e l'art. 6, secondo comma, della legge
1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge n.
74 del 1987) la diversità di disciplina tra l'assegnazione
dell'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della
prole opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nella
ipotesi di scioglimento del matrimonio e l'assegnazione
dell'abitazione, non opponibile nell'ipotesi di separazione personale
dei coniugi, è del tutto priva di ragionevole giustificazione sotto
il profilo che qui appresso si chiarisce.La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione si concreta non nel deteriore trattamento del coniuge
separato rispetto al divorziato, essendo l'uno e l'altro portatori di
status personali differenziati, ma nella diversità di trattamento di
una situazione assolutamente identica, quale è quella della prole
affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato dal
vincolo matrimoniale.
I valori, di cui agli altri due parametri invocati, artt. 29 e 31
della Costituzione, sono palesemente non perseguiti stante la lacuna
di previsione nell'attuale tenore dell'art. 155, quarto comma, del
codice civile, che va pertanto caducato nella parte in cui non
prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento
giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al
coniuge affidatario della prole mediante trascrizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto
comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la
trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della
abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole,
ai fini della opponibilità ai terzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA

 
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