Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0572 del 1989 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 art.110:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 1:
-Argomento teleologico (ipotesi del legislatore provvisto di fini)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 572
SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promosso con l'ordinanza emessa il 15 aprile
1989 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra De
Nuzzo Salvatore e Mazza Lucia iscritta al n. 375 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 15 aprile
1989, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 nella parte in cui non prevede la pignorabilità
parziale per causa di alimenti delle rendite erogate dall'INAIL.
2. - Il giudice a quo, adito in sede di opposizione promossa da
Salvatore De Nuzzo avverso il pignoramento della propria pensione per
invalidità permanente ad istanza della coniuge separata Lucia Mazza,
per crediti da contributi per il mantenimento dei due figli, ha
rilevato che la disparità di trattamento è ravvisabile rispetto ai
titolari di pensioni corrisposte dall'INPS, anche d'invalidità, la
cui pignorabilità è stata affermata da questa Corte, con sentenza
n. 1041 del 1988, nei limiti di cui all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180
del 1950.
In proposito il giudice remittente sottolinea che l'unica
sostanziale differenza tra le pensioni erogate dall'INPS per
invalidità, e la rendita corrisposta dall'INAIL, sta nel fatto che
l'invalidità dell'assicurato INAIL deriva da infortunio sul lavoro o
malattia professionale. Inoltre le prestazioni erogate dall'INAIL,
pur avendo funzione essenzialmente risarcitoria, risultano ancorate
anche alle esigenze famigliari del titolare come può evincersi da
diverse norme del citato d.P.R. n. 1124 del 1965.
Detta normativa, evidenziando il collegamento della prestazione
INAIL alla situazione non solo individuale, ma anche famigliare
dell'infortunato, induce, ad avviso del Pretore di Taranto, a
ravvisare la necessità dell'assoggettamento della rendita all'azione
esecutiva per il credito alimentare, anche in relazione ai precetti
costituzionali che, informati a finalità etico-sociali, riconoscono
i diritti della famiglia e dei figli. Escludere quindi il particolare
mezzo di esecuzione, pignoramento presso terzi, relativamente alle
prestazioni erogate dall'INAIL significherebbe sopprimere, in
contrasto con l'art. 29 della Costituzione, lo stesso diritto agli
alimenti che potrebbe in tal modo risultare privo di completa
attuazione.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Taranto dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo
Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui
non prevede la pignorabilità parziale per causa di alimenti delle
rendite erogate dall'INAIL.
Il giudice remittente ravvisa un contrasto della disposizione
denunciata con gli articoli 3 e 29 della Costituzione: nel primo
caso, in ragione del trattamento ingiustificatamente più favorevole
stabilito per i beneficiari di dette pensioni rispetto ai titolari di
quelle erogate dall'INPS, anche d'invalidità, pignorabili per causa
di alimenti dovuti per legge, entro il limite di cui all'art. 2 n. 1
del d.P.R. n. 180 del 1950, in seguito alla sentenza n. 1041 del 1988
di questa Corte; nel secondo, in quanto verrebbe esclusa la tutela
del diritto agli alimenti, compreso nei diritti della famiglia.
2. - La questione è fondata.
visualizza testo argomento Con la sentenza n. 1041 del 1988, correttamente posta dal giudice
a quo a fondamento delle sue argomentazioni, questa Corte ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale delle analoghe norme che
sancivano la impignorabilità delle pensioni INPS, anche
d'invalidità, rilevando una disparità di trattamento priva di
qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei pubblici
dipendenti, pignorabili per causa di alimenti, fino alla concorrenza
di un terzo, secondo quanto dispone l'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5
gennaio 1950 n. 180; norma quest'ultima da considerare di carattere
generale nella materia.Nell'occasione la Corte ha espresso alcuni principi che possono
essere ora utilmente richiamati: in primo luogo, e con specifico
riferimento all'art. 3 Cost., è stato affermato che "dinanzi
all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di
concedere ai titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato
nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di
altri enti pubblici e, tanto meno, di porre in una condizione
deteriore i rispettivi creditori di assegni alimentari"; in secondo
luogo, per quanto concerne il riferimento all'art. 29 Cost., si è
rilevato che "la pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti
nei confronti del solo assicurato ma serve anche al sostentamento
della sua famiglia... essa conserva quindi la generale e intrinseca
natura di trattamento previdenziale", ed ancora - richiamando anche
la precedente sentenza n. 209 del 1984 - "escludere ogni possibilità
di far valere sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli
alimenti equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando - in
violazione dell'art. 29 Cost. - il suo titolare privo della
possibilità di avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per
converso, ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del
coniuge, del genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i
mezzi di cui dispone quest'ultimo".
3. - Ciò posto, non è ravvisabile alcun valido motivo per cui
dei detti principi non debba farsi applicazione anche nel caso in
esame.
visualizza testo argomento Una volta riconosciuta la pignorabilità per causa di alimenti
delle pensioni, anche di invalidità, erogate dall'INPS, risulta
infatti del tutto irragionevole, sotto il profilo dell'art. 3 Cost.,
l'attuale regime di privilegio in vigore per le rendite INAIL, la cui
sostanziale differenza consiste soltanto nella causa (infortunio sul
lavoro o malattia professionale) in dipendenza della quale si
verifica lo stato di invalidità, ma non può ritenersi significativa
ai fini che qui interessano. visualizza testo argomento Non solo, ma anche nella disciplina delle rendite INAIL si
riscontrano una serie di norme che evidenziano il collegamento
diretto della prestazione alla situazione non solo individuale ma
anche famigliare dell'infortunato, a garanzia dei diritti che l'art.
29 Cost. intende tutelare. Così gli articoli 72 (divieto di
riduzione dell'indennità ove l'assicurato abbia carichi di
famiglia), 77 (aumento della rendita se l'assicurato ha moglie e
figli) e 85 (regime di reversibilità ai superstiti) del citato
d.P.R. n. 1124 del 1965 e gli articoli 1 della legge 5 maggio 1976 n.
248, e 11 della legge 10 maggio 1982 n. 251 (entrambi in tema di
reversibilità della rendita anche in caso di morte non dipendente
dall'infortunio).
visualizza testo argomento Se quindi dette erogazioni sono previste fin dall'origine in
funzione delle necessità della famiglia, non può essere escluso, in
linea di principio, alcun mezzo di realizzazione delle obbligazioni
alimentari che appunto tali necessità tendono a soddisfare.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i
limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,
la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle
rendite erogate dall'INAIL.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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