Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0158 del 1991 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per discrezionalità del legislatore
Disposizione oggetto: codice civile art.263:
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)
-Argomento storico (presunzione di continuità - ipotesi del legislatore conservatore)
-Argomento a partire dai principi generali (analogia iuris)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.2:
-Argomento a partire dai principi generali (analogia iuris)

N. 158
SENTENZA 8-18 APRILE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1990 dal
Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Pifferi
Luciano e Pifferi Lucio, iscritta al n. 707 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità
del riconoscimento di figlio naturale, il Tribunale di Bolzano, con
ordinanza emessa il 21 settembre 1990, ha sollevato, in relazione
agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella
parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione de qua.
Il giudice rimettente individua un primo profilo d'illegittimità
nella violazione dell'art. 3, ponendo come tertium comparationis la
diversa disciplina dettata dall'art. 244 del codice civile (che, per
l'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito,
prevede il termine di decadenza di un anno).
Il confronto evidenzierebbe una disparità non giustificata dalla
"differenza tra i due status di figlio naturale e di figlio
legittimo, che non sembrano differenziarsi per una prevalenza solo
nel primo caso di un preminente interesse alla verità carnale dello
stato di figlio, anzi solo nel primo caso si fa capo costantemente ad
un atto volontario di assunzione delle obbligazioni e dei doveri di
padre, ex art. 261 del codice civile, ove nel secondo caso la
paternità può risultare da dichiarazioni di altre persone, a cui il
padre legittimo soggiace".
In secondo luogo, la norma impugnata, nel consentire "la pratica
retrattazione" di un riconoscimento falso, finirebbe per vulnerare
l'art. 2 della Costituzione rendendo possibile l'"arbitrario svincolo
del recogniscente" dai doveri inderogabili di solidarietà economica
e sociale, richiamati anche dalla Convenzione internazionale dei
diritti dell'uomo (ed in proposito verrebbe in rilievo l'art. 10
della Costituzione).
Infine, parrebbero al giudice a quo anche lesi i parametri di cui
agli artt. 29 e 30 della Costituzione per il pregiudizio che i
diritti inviolabili dei figli riceverebbero dalla possibilità
riconosciuta ai genitori di "svincolarsi dai doveri familiari".

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 21 settembre 1990
(R.O. n. 707 del 1990), solleva, in riferimento agli artt. 2, 10, 29
e 30, nonché 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263 del codice civile, per disparità di
trattamento rispetto ai termini di proposizione dell'azione di cui
all'art. 244 del codice civile.
2. - Il Tribunale rimettente, dato il caso di specie di
impugnativa per difetto di veridicità da parte dell'autore del
riconoscimento, da sempre consapevole della falsità della
filiazione, imputa alla norma di cui all'art. 263 del codice civile
di consentire la "retrattazione di un volontario e cosciente
riconoscimento falso, con violazione dei diritti fondamentali
inviolabili dell'uomo nella formazione sociale-famiglia, ove si
svolge la sua personalità, ed arbitrario svincolo del recogniscente
dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale"
volontariamente assunti, con ciò violandosi l'art. 2 della
Costituzione.
Tali doveri inderogabili sono individuati in corrispondenza con:
a) il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui
all'art. 8 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e per il quale
varrebbe il richiamo in Costituzione tramite l'art. 10; b) i diritti
dei componenti della società familiare nei confronti reciproci, dei
terzi e dello Stato, come risultano nei precetti di cui agli artt. 29
e 30 della Costituzione, con particolare specificazione nel diritto
all'educazione dei figli verso i genitori.
2.1 - La prospettazione della questione non è da condividersi.
Essa muove dalla petizione di principio che il riconoscimento del
figlio naturale debba essere irretrattabile da parte del suo autore.
visualizza testo argomento La storia della norma censurata, al contrario, registra come un
progresso la legittimazione ad agire per difetto di veridicità
estesa allo stesso autore del riconoscimento.L'art. 339 del Codice Napoleone prevedeva l'impugnativa per il
falso riconoscimento solo da parte dei terzi e il legislatore
italiano del 1865, nell'art. 188 del codice civile, vi aggiungeva il
figlio, volendosi con ciò escludere che il padre o la madre
potessero far valere un proprio interesse alla veridicità della
riconosciuta filiazione in quanto autori dell'atto di agnizione.
Gli interpreti giustificavano tale esclusione in due modi: a) o
costruendo il riconoscimento come confessione e derivando da questa
la irrevocabilità (argom. ex art. 1360 codice civile 1865 = art.
2732 codice civile vigente); b) o deducendo dal principio nemo
auditur turpitudinem suam allegans il divieto per l'autore del
riconoscimento di provare il proprio mendacio.
Dopo che la dottrina aveva superato la identità tra
riconoscimento e confessione e considerato il mendacio non più un
ostacolo all'impugnativa da parte del falso genitore, il legislatore
del 1942 dava luogo al tenore del vigente art. 263 del codice civile
che legittima all'azione anche l'autore del riconoscimento.
visualizza testo argomento Come si legge nella Relazione del Guardasigilli, il legislatore
civile adottò "il principio di ordine superiore che ogni falsa
apparenza di stato deve cadere". visualizza testo argomento In forza di questo principio superiore, il legislatore civile
consapevolmente rifiutò di limitare la legittimazione alla
impugnativa al solo autore del riconoscimento in buona fede,
escludendone quello in male fede, e scegliendo di non sanzionare per
costui con la irretrattabilità il disvalore del comportamento
subbiettivo.
Ciò significa che l'autore del falso riconoscimento,
indipendentemente dalla sua buona o mala fede, è oggettivamente
utilizzabile come strumento di caducazione di uno status costituito
contro verità. Anzi, mentre a fondamento della legittimazione
all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità del
riconosciuto o del terzo sono individuabili posizioni di interesse
personale, sia morale sia patrimoniale, nella legittimazione
dell'autore del mendacio può residuare soltanto l'interesse
disinteressato alla verità, mero pentimento per la falsità
dichiarata.
2.2 - Data la irrilevanza della condizione subbiettiva dell'autore
del falso riconoscimento perché si realizzi l'interesse oggettivo
dell'ordinamento alla verità dello status personale di filiazione,
non può farsi valere lo scioglimento dai vincoli assunti dal pseudo-genitore verso il preteso figlio ( ex art. 261 del codice civile)
come causa del contrasto con l'art. 2 della Costituzione.
L'inderogabilità dei doveri di solidarietà ivi richiamati, nella
specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli
artt. 29 e 30 della Costituzione, non è invocabile quando il legame
familiare venga meno perché privato del fondamento della verità
della filiazione.
Né quel legame è automaticamente surrogabile in equivalenza con
l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello è
radicato legalmente in una dichiarazione di scienza rivelativa della
procreazione, e questo invece in un atto di volontà, che ha per
presupposto l'assenza di un vincolo di sangue.
visualizza testo argomento I parametri costituzionali invocati non hanno forza per
subordinare e modificare il principio dell'ordinamento che modella la
norma, di cui all'art. 263 del codice civile.3. - visualizza testo argomento Il profilo di disparità di trattamento tra il figlio
naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del
proprio status, data la imprescrittibilità dell'azione ex art. 263
del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento
il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annale
ex art. 244 del codice civile, non sussiste.
Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima, come
s'è detto, vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di
status deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione; per la
seconda vale la presunzione pater est is quem iustae nuptiae
demonstrant superabile solo - per il favor legitimitatis - con la
decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di
disconoscimento.
Non può ignorarsi che alla coscienza collettiva, mutando il
rapporto di valore tra appartenenza familiare e isolata identità
individuale, potrebbe apparire eccessivamente rigorosa la
imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento non
veridico qualora si volesse bilanciare la incertezza della durata
dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua
verità. visualizza testo argomento Su analoga questione questa Corte ha già statuito che non
il giudice delle leggi, ma "solo il legislatore potrebbe stabilire la
durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta
dall'art. 263 del codice civile" (sentenza n. 134 del 1985).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con
l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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