Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0194 del 1996 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Argomenti di altre disposizioni rilevanti per la pronuncia:
-Argomento sistematico: a) della sedes materiae (argomento topografico)
Disposizione oggetto: decreto legislativo 285/1992 art.187 comma 2:
-Bilanciamento come individuazione dell'ottima proporzione
-Argomento ab absurdo (argomento apagogico)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale
Note:
L'altra disposizione rilevante che consente di ritenenere l'esistenza dell'argomento sistematico della sedes materiae è l'art. 187 c. 5 dello stesso decreto legislativo richiamato dalla Corte e non dal rimettente. Il rigetto è effettuato sulla base di una valutazione del corretto bilanciamento operato dal legislatore tra l'art. 13 e l'art. 32. E' interessante notare che tale bilanciamento (in astratto) è differente dal bilanciamento in concreto che deve effettuare il giudice di volta in volta.

N. 194
SENTENZA 30 MAGGIO-12 GIUGNO 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e
sesto comma, 187, secondo e quarto comma 223, terzo comma, e 224,
primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), promossi con ordinanze emesse:
1) il 12 luglio 1995 dal Pretore di Asti nel procedimento penale
a carico di Cambursano Diego, iscritta al n. 615 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 13 luglio 1995 dal Pretore di Macerata nel procedimento
civile vertente tra Ferretti Marco e Prefettura di Macerata, iscritta
al n. 744 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento penale in cui si contestava
all'imputato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento volto a
stabilire se egli si trovasse alla guida di un'autovettura in stato
di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti, il
Pretore di Asti, con ordinanza emessa il 12 luglio 1995 ha sollevato,
in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo
comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 186, sesto comma, e 187,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), nella parte in cui rimettono alla discrezionale
valutazione degli agenti di polizia stradale se sottoporre o meno il
conducente all'accertamento in parola.
Precisa il giudice a quo che nella fattispecie concreta si verte
nella seconda ipotesi descritta dall'art. 187, secondo comma, in cui
si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, sì che l'agente di polizia stradale può
richiedere sulla base di tale convinzione che, a seguito dei relativi
prelievi, vengano effettuati gli esami del sangue e delle urine. Tale
previsione risulterebbe lesiva degli artt. 13, primo e secondo comma,
e 32, secondo comma, della Costituzione, in quanto - col sanzionare
penalmente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - imporrebbe un
trattamento sanitario obbligatorio rimettendo la valutazione circa
l'opportunità di disporlo non ad un medico o ad un operatore
sanitario bensì ad un pubblico ufficiale che, a parere del
rimettente, non avrebbe la capacità di individuare soggetti sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, segnatamente nel
caso di "droghe leggere".
Al di là dell'ipotesi di incidente, non sarebbe perciò legittimo
imporre al conducente la scelta se sottoporsi ad un trattamento
sanitario oppure subire un processo penale, senza che la valutazione
circa l'opportunità di disporre le analisi venga compiuta da un
medico.
La mancanza di garanzie per il cittadino, il cui diniego agli
accertamenti equivale ad assumere la qualità d'imputato,
risulterebbe altresì lesiva dell'art. 24 della Costituzione, poiché
nel caso in esame difetterebbe ogni garanzia giurisdizionale.
Il Pretore motiva infine la rilevanza, precisando che in caso di
accoglimento l'imputato sarebbe assolto.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, rilevando anzitutto come il
potere del pubblico ufficiale non abbia ad oggetto l'accertamento,
bensì solo l'accompagnamento presso un idoneo centro di analisi, ed
aggiungendo che, sotto il profilo della ragionevolezza, non sarebbe
possibile immaginare altro meccanismo (nell'evidente impossibilità
di disporre di medici in ogni dove sulla strada) che assicuri di
effettuare l'accertamento in presenza di dati sintomatici esteriori e
di comportamenti del soggetto.
2.1. - Con ordinanza emessa il 13 luglio 1995, il Pretore di
Macerata, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e
102 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 186, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede
la facoltà (anziché l'obbligo) degli agenti di polizia stradale di
procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante
etilometro;
b) degli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui prevedono l'adozione del provvedimento di sospensione
della patente di guida (sempre nell'ipotesi di guida sotto
l'influenza dell'alcool) consentendo altresì di irrogare la
corrispondente sanzione anche in presenza di sentenza penale di
condanna a pena condizionalmente sospesa.
A parere del giudice a quo, adito con ricorso ex art. 205 del
codice della strada, la determinazione dello stato di ebbrezza
verrebbe rimessa ad apprezzamenti e sensazioni olfattive dei
verbalizzanti ed il legislatore, prevedendo come facoltativo l'uso
dell'etilometro, avrebbe reso del tutto indeterminata la fattispecie,
in violazione del principio di tassatività della norma penale.
L'eguaglianza sostanziale sarebbe ristabilita, quindi, soltanto
sostituendo alla facoltà l'obbligo di procedere all'accertamento
dello stato di ebbrezza mediante etilometro, così escludendosi "la
valenza bipolare della fattispecie criminosa, oscillante tra
riscontro sintomatico e presunzione di colpevolezza agganciata al
tasso di concentrazione alcolemica".
Ulteriore questione viene dal rimettente sollevata con riguardo
agli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del codice della
strada, nella parte in cui consentono la sospensione della patente di
guida con autonoma misura amministrativa, precludendo altresì la
sospensione della relativa sanzione accessoria in presenza di una
sentenza penale con sospensione condizionale della pena. La prima di
dette norme violerebbe il principio di non colpevolezza, consentendo
la provvisoria applicazione della pena accessoria prima che abbia
avuto luogo un giusto processo. Risulterebbe altresì violato il
principio di eguaglianza, in quanto non sarebbe possibile
l'applicazione di sanzioni accessorie da parte dell'autorità
amministrativa. La mancata configurabilità del beneficio della
sospensione per la sanzione de qua concreterebbe una disciplina
sanzionatoria particolarmente grave per le infrazioni al codice della
strada, cui non farebbe riscontro un particolare allarme sociale.
2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza di entrambe le questioni, depositando altresì
un'ulteriore memoria nell'imminenza della camera di consiglio. Circa
la prima questione, dopo aver osservato che in ordinanza mancano
elementi utili a desumerne la rilevanza, si osserva come lo stato di
ebbrezza ben possa essere rilevato aliunde, non essendo sempre
possibile l'uso di apposite apparecchiature. Ciò in conformità di
un consolidato orientamento della Suprema Corte che esclude la natura
di unica prova legale per l'impiego dell'etilometro.
Quanto alla seconda questione, si rileva che la norma risponde alla
finalità di precludere la circolazione a soggetti nei cui confronti
sia stata accertata con un notevole grado di affidabilità la
violazione de qua, sia pure con decisione non definitiva
dell'autorità giudiziaria, così tutelandosi il rilevante interesse
pubblico della sicurezza della circolazione. Peraltro, avverso il
provvedimento prefettizio - conclude l'Avvocatura - resta pur sempre
aperta la via dell'opposizione dinanzi al Pretore.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Asti dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 186, sesto comma, e 187, secondo e quarto comma, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui - affidando alla discrezionalità degli
agenti della polizia stradale la decisione di far sottoporre ad
accertamenti sanitari il conducente di veicolo, che essi ritengono
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e sanzionando penalmente
il relativo rifiuto - risulterebbero lesivi degli artt. 13, primo e
secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della
Costituzione.
2. - Il Pretore di Macerata impugna altresì l'art. 186, quarto
comma, dello stesso codice perché, prevedendo la facoltà e non già
l'obbligo degli agenti di sottoporre ad accertamento mediante
etilometro il conducente ritenuto sotto l'influenza dell'alcool,
renderebbe indeterminata la fattispecie incriminatrice, in violazione
degli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.
Queste ultime norme costituzionali risulterebbero violate - a
parere dello stesso Pretore di Macerata - anche dagli artt. 223,
terzo comma, e 224, primo comma, del codice della strada, nella parte
in cui consentono, in caso di guida in stato di ebbrezza,
l'applicabilità della misura prefettizia provvisoria della
sospensione della patente nonché della relativa sanzione
amministrativa accessoria, pure in caso di sentenza che abbia
disposto la sospensione condizionale della pena.
3. - Le questioni, per l'analogia dei temi, possono essere riunite
e decise con un unico provvedimento.
4. - La questione relativa all'art. 187, secondo comma, è
infondata.
4.1. - Tale articolo, dopo aver posto nel primo comma il divieto di
guida "in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope", prevede nel secondo
comma che - in caso d'incidente ovvero quando vi sia ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi nello stato
predetto - gli agenti di polizia hanno facoltà di accompagnare il
medesimo, per il prelievo di campioni di liquidi biologici, presso
idonee strutture. Queste ultime, già individuate nel servizio
pubblico per le tossicodipendenze dal previgente testo del denunciato
art. 187, secondo comma, sono ora - in virtù della modifica
introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 -
strutture pubbliche, adeguatamente attrezzate in condizioni di
sicurezza clinica e con l'esclusione di ogni metodica invasiva,
idonee alla "valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza
e/o dell'intensità dell'abuso", secondo quanto prevede l'art. 2,
primo comma, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n.
186.
4.1.1. - Deve escludersi che tale facoltà, riconosciuta agli
agenti di polizia sulla base di un fondato sospetto, risulti lesiva
della garanzia circa l'inviolabilità della persona, assicurata
dall'art. 13, primo comma, Cost.
Il legislatore ha nel nuovo codice della strada opportunamente
distinto lo stato di ebbrezza da alcool, dalle predette condizioni di
alterazione; ed in relazione a queste ultime ha inteso fissare i
termini procedimentali di un articolato controllo che richiede
conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per quanto riguarda
la qualificazione delle sostanze. All'agente è rimessa
esclusivamente una valutazione nel momento iniziale, in ordine a
circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza,
egli soltanto può apprezzare; ed a lui, conseguentemente, viene
attribuita la facoltà di accompagnare il conducente. In tal modo la
libertà personale di quest'ultimo non è affatto violata,
considerato che egli non subisce coartazione alcuna, potendosi
rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente.
visualizza testo argomento Vero è infatti che - a tutela della effettività dell'attività di
polizia - codesto rifiuto è poi costruito dal quinto comma dell'art.
187 come un autonomo titolo di reato. Ma, a parte il fatto che
quest'ultima norma non è stata denunciata, il giudice deve
riscontrare la ragionevolezza del motivo che ha indotto l'agente a
disporre l'accompagnamento. visualizza testo argomento Ed è proprio la previsione legislativa
di tale ragionevolezza a scongiurare i rischi di abuso paventati dal
rimettente, consentendo che a posteriori si compia una verifica
giudiziale dei fatti e della attendibilità delle ragioni del
convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della
sicurezza della circolazione ed alle correlate finalità di
prevenzione.
4.1.2. - Per altro verso, la dettagliata normativa di cui s'è
detto non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva
di legge prevista nel secondo comma dell'evocato art. 13. Né il
Pretore rimettente prospetta come lesa la riserva di giurisdizione,
limitandosi ad asserire la necessità della presenza di un medico
accanto agli agenti della polizia stradale.
4.1.3. - visualizza testo argomento Questa presenza - in concreto irrealizzabile - rimane,
oltretutto, completamente estranea al diritto di difesa tutelato
dall'art. 24, secondo comma, Cost., il quale dunque deve ritenersi
erroneamente invocato. Sicché, solo ad abundantiam è da notare che
il carattere di atto a sorpresa dell'accertamento in esame,
iscrivibile fra le attività che non presuppongono necessariamente un
indizio di reità e trovano giustificazione nella logica
dell'irripetibilità, escluderebbe in ogni caso la dedotta violazione
di tale parametro.
4.1.4. - Palesemente priva di fondamento è, infine, la censura
mossa con riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost.
Prescindendo infatti dal problema se i prelievi in questione,
finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione o alla cura di
malattie, possano qualificarsi quali "trattamenti sanitari" - come
apoditticamente afferma il rimettente -, basti considerare che,
stante l'espressa previsione di essi in una disposizione di legge, la
prospettata incostituzionalità potrebbe ritenersi solo ove si
potesse riscontrare una violazione, da parte di quest'ultima, dei
"limiti imposti dal rispetto della persona umana". visualizza testo argomento E questa Corte ha
già precisato che il prelievo ematico - ormai di ordinaria
amministrazione nella pratica medica - non lede la dignità o la
psiche della persona, così come di norma non ne mette in alcun modo
in pericolo la vita, l'incolumità e la salute (v. sentenza n. 54 del
1986).
4.2. - Gli artt. 186, sesto comma, e 187, quarto comma, del codice
della strada non risultano pertinenti alle censure, ed il relativo
giudizio non può quindi essere ammesso.
4.3. - Manifestamente inammissibili sono altresì le questioni
sollevate dal Pretore di Macerata, il quale lamenta che la
fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool
sia resa indeterminata dal mancato obbligo dell'uso dell'etilometro,
senza peraltro denunciare il primo comma e soprattutto il secondo
comma dell'art. 186, che tal reato configurano.
La censura è, in altri termini, rivolta alla mancanza di oggettiva
certezza e tassatività della condotta sanzionata, ma il dubbio di
costituzionalità è limitato al modo dell'accertamento dello stato
di ebbrezza. Si realizza così un'ipotesi di aberratio, aggravata dal
non considerare come le indicazioni circa le circostanze che, in
mancanza di uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di
tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla
formazione del convincimento del giudice (così pervenendosi a
scambiare la discrezionalità circa le tecniche di accertamento con
un asserito difetto di coerenza della norma incriminatrice).
4.4. - Nessuna motivazione circa la rilevanza, e neppure
indicazioni circa la fattispecie di causa, assistono la
prospettazione delle questioni relative agli artt. 223, terzo comma,
e 224, primo comma, del codice della strada, nel formulare le quali
il rimettente non sembra aver neppure chiara la distinzione tra il
provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 187, secondo comma, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così
come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
sollevata - in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24,
secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione - dal Pretore
di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, sesto comma, e 187, quarto
comma, dello stesso codice, come sopra sollevata;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo
comma, e 224, primo comma, del codice della strada, sollevate - in
riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione - dal
Pretore di Macerata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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