Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0017 del 1998 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: legge Regione Emilia Romagna 12/1984 art.11 comma 1:
-Argomento letterale (considerazioni di ordine sintattico grammaticale)
-Argomento letterale (considerazioni di ordine sintattico grammaticale)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 17
SENTENZA 12-18 FEBBRAIO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo
comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12
(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione
del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge
regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e previgente alle ulteriori
modifiche introdotte dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo
1995, n. 13), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1996 dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso
proposto da Angelo Geraci contro il comune di Bologna ed altra,
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Udito nella Camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 marzo 1992, Angelo Geraci
impugnava avanti il tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna la decisione con la quale era stato respinto il
ricorso gerarchico improprio, da lui presentato avverso il
provvedimento del comune di Bologna che - ai fini dell'assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica - lo aveva escluso dalla
graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima
formazione.
Il ricorrente era stato dapprima inserito, oltre che in quella
generale, nella suddetta graduatoria speciale (come previsto dalla
legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, recante
"Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione
del 19 novembre 1981"), ma successivamente, in sede di verifica dei
requisiti ai fini dell'assegnazione, ne era stato escluso, in quanto
il suo nucleo familiare, a causa della nascita di una figlia, era
risultato composto da tre persone e non più da due, come era
richiesto - secondo l'Amministrazione - dalla norma impugnata.
Con ordinanza emessa il 17 febbraio e depositata il 5 maggio 1994,
il TAR dell'Emilia-Romagna ha sollevato - in riferimento agli artt.
2, 3, 29 e 31 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo comma, della citata legge
regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 10 della l.r. 2
dicembre 1988, n. 50.
Il giudice rimettente osserva innanzitutto che la legge regionale
in questione prevede due diversi sistemi di assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica: in quello d'ordine
generale la condizione soggettiva di "giovane coppia" dà soltanto
diritto ad un punteggio ai fini della formazione della graduatoria e
nessuna influenza spiega il suo successivo mutamento; invece, nel
sistema speciale - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente -
la stessa condizione assurge al rango di requisito soggettivo vero e
proprio, che non può venire meno.
Inoltre, secondo il TAR, alla disposizione legislativa - là dove
precisa che la graduatoria speciale è finalizzata all'individuazione
dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima (non
superiore a 45 metri quadrati) "che saranno assegnati a nuclei
familiari di una o due persone" - non può attribuirsi "altra ratio
se non quella fatta palese dal senso delle parole attraverso le quali
si è espresso il legislatore regionale": quest'ultimo ha inteso
favorire la coppia di nuova formazione in senso stretto e cioè
quella composta soltanto dai coniugi, riservando alle famiglie con
figli il semplice inserimento nella graduatoria generale, con un
punteggio aggiuntivo.
In tal modo, tuttavia, la norma impugnata finisce per penalizzare
irrazionalmente proprio la categoria che vorrebbe proteggere, dato
che la "giovane coppia" è la famiglia più facilmente in grado di
accrescersi numericamente per la nascita di figli.
Pertanto, il giudice a quo ritiene che detta norma si ponga in
contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione: violerebbe,
infatti, il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una
famiglia, come fondamentale società naturale dove si svolge la sua
personalità; lederebbe il principio di uguaglianza, dato che la
presenza di un figlio non sarebbe elemento idoneo a giustificare una
disparità di trattamento tra famiglie tutte ugualmente di recente
formazione; ostacolerebbe la nascita delle nuove famiglie e
penalizzerebbe la maternità.
Infine, il TAR rileva come la denunciata incostituzionalità appaia
ancora più grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 23 della
legge regionale considerata, il venir meno dei requisiti richiesti
per l'assegnazione comporta la decadenza da quest'ultima, per cui la
successiva nascita di un figlio produrrebbe, come conseguenza, la
perdita dell'abitazione familiare.
2.- Nel giudizio avanti la Corte costituzionale non ha spiegato
intervento il presidente della Giunta regionale, mentre si è
costituito - ma fuori termine - il ricorrente Angelo Geraci, il quale
ha concluso chiedendo una pronuncia interpretativa ovvero, qualora
ciò non sia possibile, l'accoglimento della questione.
3.- Nelle more del giudizio della Corte la regione Emilia-Romagna
ha approvato la legge 16 marzo 1995, n. 13, il cui art. 10 ha
sostituito la norma impugnata, stabilendo che gli alloggi di
superficie minima di cui possono beneficiare le famiglie di nuova
formazione - al pari di altri gruppi sociali, inseriti in analoghe
graduatorie speciali - "saranno assegnati secondo i criteri di
ripartizione definiti dal comune" e non saranno più necessariamente
riservati ai nuclei familiari di una o due persone.
Alla luce di ciò, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 506
dell'11 dicembre 1995, ha restituito gli atti al TAR perché
valutasse l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio a
quo, segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della
questione.
Il TAR, con ordinanza del 26 marzo 1996, depositata in segreteria
il 15 luglio successivo, ha ritenuto che la nuova legge regionale non
incidesse sulla normativa alla luce della quale deve essere valutata
la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati nel
giudizio a quo. Pertanto, confermata la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione, ne ha disposto nuovamente la rimessione
alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1.- Il tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, che
disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2
dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modificazioni
introdotte dalla legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), in
riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.
2. - visualizza testo argomento Occorre preliminarmente osservare che non appare possibile
risolvere la questione in via interpretativa: infatti, dove la
disposizione impugnata precisa che l'inserimento nella graduatoria
speciale riservata alle famiglie di nuova o di prossima formazione è
finalizzato all'immediata individuazione dei beneficiari degli
alloggi "che saranno assegnati a nuclei familiari di una o due
persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal comune", viene
fatto riferimento a tutti i membri del nucleo familiare, siano essi
genitori o figli. Non è perciò possibile operare una
interpretazione adeguatrice che ritenga, invece, riferito solo agli
adulti il numero dei componenti ivi indicato.
visualizza testo argomento Ugualmente non sembra possibile qualificare la situazione di
"giovane coppia" senza figli come una semplice condizione soggettiva
ai fini dell'inserimento nella graduatoria speciale, con la
conseguenza che un mutamento, eventualmente sopravvenuto, in tale
situazione non influirebbe sulla collocazione in graduatoria, ai
sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 12 del
1984. Come ha osservato il giudice rimettente, ciò risulta vero nel
sistema generale, mentre in quello speciale la suddetta situazione (e
cioè il limitato numero dei componenti il nucleo familiare)
rappresenta, accanto ad altri, un requisito soggettivo vero e
proprio, il cui venir meno comporta l'esclusione dalla graduatoria,
in base a quanto disposto dal terzo comma del medesimo art. 14.Risulta evidente che il legislatore regionale ha inteso consentire
l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale,
riservata alle famiglie di nuova formazione, soltanto alle coppie
senza figli che siano sposate da non più di due anni ed i cui
componenti non superino i trent'anni di età.
In tal modo, il sopraggiungere di un figlio comporterebbe
l'esclusione dalla suddetta graduatoria privilegiata anche delle
coppie che vi siano già legittimamente inserite, le quali
permarrebbero iscritte soltanto nella graduatoria generale, sia pure
con un punteggio aggiuntivo.
3. - visualizza testo argomento Così intesa, però, la norma impugnata risulta contrastante
con i parametri costituzionali indicati dal giudice a quo: da un
lato, essa opera una irragionevole discriminazione nei confronti
della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio
non può essere elemento idoneo a far venire meno il già acquisito
diritto all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una
disparità di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti
ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene
concesso detto beneficio. Dall'altro lato, la norma penalizza le
coppie con figli anziché agevolarle, considerato che la limitata
disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende
assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono
inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono
ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme
per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.
2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione
dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19
novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge
regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori
modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13),
nella parte in cui non consente ai fini dell'assegnazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica la permanenza nella
graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima
formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri
requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un
numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di
figli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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