Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0113 del 1998 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di manifesta infondatezza
Disposizione oggetto: legge 26/1980 art.1:
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 113
SENTENZA 9-16 APRILE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in
aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso
dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero)
promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da
Panzarola Giuliana contro il comune di Corciano, iscritta al n. 276
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Giuliana
Panzarola contro il comune di Corciano, il tribunale amministrativo
regionale dell'Umbria, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento
in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso
dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero),
nella parte in cui non contempla, tra i destinatari dei relativi
benefici, anche i dipendenti degli enti locali.
La ricorrente nel giudizio amministrativo a quo - dipendente di
ruolo del comune di Corciano con la qualifica di esecutore
bidella-cuoca (quarta qualifica) presso l'asilo nido di Chiugiana -
impugnava, davanti al tribunale amministrativo regionale rimettente,
il provvedimento del segretario generale del predetto comune, con il
quale veniva rigettata la domanda, dalla stessa presentata, di
usufruire dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 26 del 1980.
In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimità del
diniego del suo collocamento in aspettativa per ricongiungimento col
proprio coniuge, che presta servizio all'estero in qualità di
dipendente dello Stato italiano, motivato per relationem attraverso
il rinvio al parere del Dipartimento della funzione pubblica espresso
in data 11 dicembre 1995, nel quale si afferma che la legge invocata
dalla dipendente non può trovare applicazione in suo favore, in
quanto circoscritta ai soli dipendenti statali i cui rispettivi
coniugi, anch'essi dipendenti statali, siano chiamati a prestare
servizio all'estero.
Il collegio rimettente ritiene, aderendo a tale parere, la
disposizione impugnata non suscettibile di interpretazione estensiva
o analogica. Il tribunale amministrativo regionale - in
considerazione della ratio che ispira la legge n. 26 del 1980, da
ravvisarsi nell'esigenza di mantenere unito il nucleo familiare -
ritiene altresì non manifestamente infondata, oltre che rilevante,
la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla
ricorrente, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della
Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 26 del 1980, nella parte in
cui irragionevolmente non contempla, tra i destinatari dei benefici
ivi previsti, anche i dipendenti degli enti locali (aggiungendo che,
al di fuori del giudizio a quo la questione appare fondata per tutti
i dipendenti del settore pubblico non ricompresi nell'ambito di
applicazione della disciplina denunciata).
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti del procedimento a quo né ha spiegato intervento l'Avvocatura
generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita, in
riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti
dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia
chiamato a prestare servizio all'estero), nella parte in cui non
contempla - tra i titolari del diritto al collocamento in aspettativa
per ricongiungimento con il coniuge dipendente statale in servizio
all'estero - anche i dipendenti degli enti locali. Il contrasto con i
menzionati parametri costituzionali si profila - ad avviso del
collegio rimettente - giacché la disposizione impugnata produrrebbe
una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti
degli enti locali, contraddicendo alla sua stessa ratio individuabile
nella finalità di salvaguardare l'unità e l'integrità del nucleo
familiare.
2. - La questione non è fondata.
visualizza testo argomento Dai lavori preparatori (Atti parlamentari, Senato della Repubblica,
VIII Legislatura, disegno di legge n. 364) risulta, da un lato, che
la legge n. 26 del 1980 trae origine da esigenze manifestatesi in
talune amministrazioni dello Stato (inizialmente, all'interno di
quella dipendente dal Ministero degli affari esteri, e poi in seno ad
altre, specialmente le amministrazioni della pubblica istruzione e
della difesa), "con il notevole incremento di donne che hanno
intrapreso carriere statali e con il conseguente aumento di matrimoni
fra dipendenti dello Stato"; dall'altro, che si tratta di un
ampliamento dell'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.
69 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Nel corso
della discussione in assemblea al Senato (Atti parlamentari, Senato
della Repubblica, VIII Legislatura, Resoconto stenografico della
seduta antimeridiana del 6 dicembre 1979, p. 2851 s.), ed in seno
alla Prima commissione della Camera (Atti parlamentari, Camera dei
deputati, VIII Legislatura, Prima commissione, seduta del 23 gennaio
1980, p. 68 s.), si è sottolineata l'esigenza di tutelare l'unità
della famiglia anche nel caso in cui il coniuge non sia dipendente
statale, ed in particolare nel caso in cui si tratti di dipendente
privato. Tali auspici non si sono tuttavia tradotti in un ampliamento
dell'a'mbito di applicabilità della legge in discussione, cosicché
l'estensione dei benefici da essa previsti è rimasta affidata a
futuri provvedimenti legislativi. visualizza testo argomento Anche in considerazione del tenore di alcune disposizioni della
legge n. 26 del 1980, la disciplina di cui il collegio rimettente
chiede l'estensione appare preordinata in modo inequivoco ad
introdurre una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni -
revocabile in qualunque momento per ragioni di servizio -
nell'a'mbito dell'impiego statale. In particolare, l'impugnato art.
1 prevede che il dipendente possa chiedere il collocamento in
aspettativa, "qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova
il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione", delineando in tal modo
una duplice condizione non realizzabile per i dipendenti degli enti
locali. Lo stesso meccanismo di cui all'art. 4 sembra presupporre
piante organiche di una certa consistenza numerica, laddove prevede
che, qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno,
l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente
ai fini delle assunzioni e, in tal caso, l'impiegato che cessa
dall'aspettativa "occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un
posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima
vacanza".
visualizza testo argomento Successivamente, la legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei
benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti
statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di
soggetti non statali), articolo unico, ha stabilito che "il
dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per
conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in
aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26". Tale
estensione dei benefici originariamente previsti dalla legge
denunciata conferma la scelta del legislatore di riferire alle sole
amministrazioni statali l'istituto del collocamento in aspettativa
per ricongiungimento con il coniuge in servizio all'estero, beneficio
peraltro configurato nei termini condizionali ed ipotetici di cui
all'art. 1, e suscettibile di essere revocato "in qualunque momento"
per ragioni di servizio (oltre che in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa). visualizza testo argomento La scelta del legislatore di limitare all'a'mbito dell'impiego
statale l'operatività di questo istituto - volto a tutelare l'unità
e l'integrità del nucleo familiare - muove da una non irragionevole
valutazione discrezionale delle differenti esigenze organizzative
delle varie amministrazioni pubbliche e, nonostante la possibilità
di una diversa e più estesa disciplina dei benefici di cui si
tratta, non si pone in contrasto con gli invocati parametri
costituzionali in materia di tutela della famiglia. Tanto più che
l'esigenza di salvaguardare l'unità del nucleo familiare, anche
nelle ipotesi non contemplate dall'art. 1 della legge n. 26 del 1980
può trovare un riconoscimento - sebbene si tratti di strumenti non
pienamente fungibili, quanto al grado di tutela, con l'istituto
disciplinato dalla disposizione impugnata - attraverso il ricorso ad
altri benefici ed ipotesi di aspettativa, previsti dalla legge, dai
contratti collettivi, ovvero da norme di generale applicazione
nell'a'mbito del pubblico impiego.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al
collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui
coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare
servizio all'estero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e
31 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale
dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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