Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0352 del 2000 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: codice penale art.649:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (spazio impregiudicato dalla norma parametro)
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)
-Esplicita valutazione delle conseguenze pratiche dell'eventuale accoglimento
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Bilanciamento come individuazione dell'ottima proporzione
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 352
SENTENZA 12-25 LUGLIO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO; Massimo VARI;
Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE;
Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI;
Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1999 dal giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia nel procedimento
penale a carico di Limo Guido iscritta al n. 465 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento a carico di persona imputata
del reato di circonvenzione di persone incapaci in danno della
propria convivente more uxorio il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Imperia, a seguito di eccezione formulata
nell'udienza preliminare dal difensore dell'imputato, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dell'art. 649 cod. pen., nella parte in cui
non stabilisce la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII
del libro II del codice penale commessi in danno del convivente more
uxorio.
Dopo aver premesso che la norma denunciata - nel sancire la non
punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno di
determinati congiunti, tra cui il coniuge non legalmente separato -
trova la sua ratio nella comunanza degli interessi economici
nell'ambito della famiglia o nell'esigenza di evitare turbamenti
nelle relazioni familiari, il giudice a quo osserva che la norma
stessa, stante il tempo in cui fu emanata, non poteva contemplare
istituti o situazioni di fatto il cui rilievo sociale è emerso solo
in epoca posteriore, quale, appunto, la convivenza more uxorio:
rapporto, quest'ultimo, cui l'ordinamento civile ha collegato, a
tappe successive, plurimi effetti giuridici, i quali andrebbero ormai
riverberandosi anche nel settore penale.
Particolarmente significativo risulterebbe, in tale direzione -
ad avviso del rimettente - l'art. 199, comma 3, lett. a) del nuovo
codice di procedura penale, che, recependo le sollecitazioni sociali,
ha parificato al coniuge, agli effetti della facoltà di astensione
dalla testimonianza, "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato,
come tale conviva o abbia convissuto con esso": e ciò nella cornice
di una previsione normativa finalizzata a tutelare il sentimento
familiare, evitando che colui il quale è chiamato a testimoniare
venga a trovarsi nell'alternativa tra mentire o nuocere al congiunto.
Tra le due disposizioni - l'art. 649 cod. pen. e l'art. 199, comma 3,
lett. a) cod. proc. pen. - potrebbe in effetti istituirsi un puntuale
parallelo sul piano della ratio in quanto entrambe sanciscono la
prevalenza dell'unità della famiglia sulle esigenze di giustizia
della collettività: prevalenza che, peraltro, sarebbe ancor più
giustificata allorché offeso dal reato sia lo stesso congiunto
dell'imputato.
Su tali premesse, il giudice a quo ritiene dunque
irragionevolmente discriminatoria la diversità di disciplina fra i
reati commessi in danno del coniuge non legalmente separato, non
punibili ai sensi dell'art. 649, primo comma, cod. pen., e quelli
commessi in danno del convivente more uxorio per i quali si procede
di contro ex officio anche quando la convivenza presenti le
caratteristiche cui l'ordinamento condiziona il riconoscimento di
effetti (stabilità del legame affettivo, comunanza materiale e
spirituale, reciproca assistenza e solidarietà).

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura erariale ricorda come, alla luce della
giurisprudenza di questa Corte, l'art. 649, primo comma, cod.
pen. colleghi razionalmente l'esclusione della punibilità, riguardo
ai delitti contro il patrimonio, a dati incontrovertibili ed
agevolmente riscontrabili (vincoli di parentela, affinità, adozione
e coniugio), che non sono presenti nella convivenza more uxorio
rapporto per sua natura intrinsecamente aleatorio, in quanto fondato
sull'affectio quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente ed in
ogni istante revocabile.

Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Imperia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 649 cod. pen., nella parte in cui non
stabilisce la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII del
libro II del codice penale commessi in danno del convivente more
uxorio. Alla base del dubbio di costituzionalità vi è il rilievo
della disparità di trattamento tra convivente more uxorio e coniuge
non legalmente separato, che per gli stessi fatti beneficia invece
del regime di non punibilità: disparità di trattamento ritenuta dal
rimettente irrazionale, anche a fronte dell'avvenuta parificazione
dei due soggetti - in un'ottica di riconoscimento della prevalenza
dell'unità familiare sull'interesse collettivo alla punizione dei
reati, omologa a quella che informa la ratio della norma denunciata -
ai fini della facoltà di astensione dalla testimonianza, in virtù
dell'art. 199, comma 3, lett. a), cod. proc. pen..

2. - La questione non è fondata.
Posto che le censure del giudice a quo attengono esclusivamente
alla violazione dell'art. 3 della Costituzione (l'asserito contrasto
con l'art. 24 della Costituzione non è in alcun modo motivato e
rappresenta, comunque, un mero riflesso della denuncia della norma
impugnata sul piano del rispetto del principio di uguaglianza), visualizza testo argomento va
rilevato come questa Corte abbia già in più occasioni affermato -
anche con specifico riferimento al disposto dall'art. 649 cod. pen. -
che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale, e a
questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne
l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento: essa,
infatti, manca dei caratteri di stabilità e certezza propri del
vincolo coniugale, essendo basata sull'affectio quotidiana,
liberamente ed in ogni istante revocabile (sentenza n. 8 del 1996;
sentenza n. 423 del 1988; ordinanza n. 1122 del 1988).
In tale prospettiva, visualizza testo argomento non può ritenersi dunque irragionevole ed
arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non
punibilità, quale quella in esame, basate sul "bilanciamento" tra
contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali
e quello del valore dell'unità della famiglia, che potrebbe essere
pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni
diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata
nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza more uxorio:
venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che
rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle
relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione
dell'"istituzione familiare", basata sulla stabilità dei rapporti
(sentenza n. 8 del 1996), di fronte alla quale soltanto si giustifica
l'affievolimento della tutela del singolo componente, ravvisata da
alcuni nell'art. 649 c.p.. Di qui l'impossibilità di qualificare
come illogica e "discriminatoria" la mancata estensione del medesimo
regime ad una situazione di fatto quale la convivenza more uxorio.Né ad inficiare la validità della conclusione vale il rilievo
della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facoltà
di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 cod. proc.
pen. (parificazione per vero ampia, ma non totale, giacché per il
convivente, a differenza che per il coniuge non legalmente separato,
la facoltà di astensione è limitata dalla legge ai fatti
verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza), non
potendosi far discendere dalla norma invocata dal giudice a quo come
termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di vis
espansiva fuori del caso considerato. visualizza testo argomento Come si legge, invero, nella
relazione ministeriale al progetto di nuovo codice di procedura
penale, la facoltà di astensione riconosciuta al convivente more
uxorio si connette anche all'invito a suo tempo formulato da questa
Corte, la quale - nel dichiarare infondata, in parte qua la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 350 cod. proc. pen. del 1930
(costituente l'antecedente storico dell'art. 199 del codice vigente)
- aveva auspicato una valutazione del legislatore riguardo alla
tutela da accordare agli interessi connessi al rapporto di convivenza
(sentenza n. 6 del 1977). visualizza testo argomento La soluzione in concreto adottata
rappresenta il frutto di una scelta rispetto all'alternativa - pure
prospettata in iniziative legislative rimaste senza seguito - di
incidere sulla definizione generale della nozione di "prossimi
congiunti", offerta dall'art. 307, quarto comma, cod. pen.,
includendovi anche il convivente: in sostanza, con apprezzamento
discrezionale non censurabile, il legislatore penale ha preferito
limitare l'assimilazione a singole situazioni ben individuate (come
egualmente è avvenuto, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di
rito, ad esempio in rapporto alla circostanza aggravante dei delitti
di prostituzione e pornografia minorile di cui all'art. 600-sexies
secondo comma, cod. pen., aggiunto dalla legge 3 agosto 1998,
n. 269), anziché procedere ad un "allineamento" generale ed
indiscriminato dei due rapporti.
Anche l'argomento che il rimettente ritiene di poter trarre
dall'asserita identità di ratio fra le due norme poste a confronto -
l'art. 199 cod. proc. pen. e l'art. 649 cod. pen. - denuncia, del
resto, evidenti limiti di validità. La disposizione del codice di
rito sancisce, bensì, la prevalenza delle relazioni affettive
familiari sull'interesse della collettività alla punizione dei
reati, ma in un'ottica di preminente salvaguardia del membro della
famiglia chiamato a rendere testimonianza, al quale è riconosciuta
la facoltà (esercitabile o meno, sulla base del proprio personale
apprezzamento) di sottrarsi al relativo obbligo e, così,
all'alternativa fra deporre il falso o nuocere al congiunto. Tale
facoltà resta peraltro esclusa, in virtù dell'espresso disposto
dell'art. 199, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., quando
l'interessato (o un suo prossimo congiunto) sia offeso dal reato:
onde risulta privo di pregio l'argumentum a fortiori evocato dal
giudice a quo secondo cui il riconoscimento della preminenza
dell'interesse della famiglia sull'interesse pubblico al
perseguimento degli illeciti penali, sotteso alla previsione
processuale in parola, si imporrebbe a maggior ragione - rendendo
così irrazionale il disallineamento della sfera soggettiva di
operatività delle due norme - nelle ipotesi avute di mira
dall'art. 649 cod. pen. (ipotesi nelle quali il congiunto è, per
l'appunto, offeso dal reato). Di contro, come già accennato, la
disposizione del codice penale, almeno con la radicale esclusione
della punibilità sancita dal primo comma, protegge l'istituzione
familiare in una prospettiva in certo qual senso inversa, e, cioè,
anche ad eventuale discapito del singolo componente, il quale viene
privato della tutela penale offerta dalle norme incriminatrici poste
a presidio del patrimonio pure se abbia, nel caso concreto, un
personale interesse alla punizione del colpevole.
La non omogeneità della situazione regolata dalla disposizione
assunta come tertium comparationis impedisce, pertanto, di ravvisare
il censurato profilo di irragionevolezza della norma sottoposta a
scrutinio di costituzionalità.
visualizza testo argomento D'altronde questa Corte, in analoga occasione - nella quale era
parimenti in discussione la razionalità dei limiti soggettivi di
applicazione della causa di non punibilità prefigurata
dall'art. 384, primo comma, cod. pen., nel confronto con il disposto
dell'art. 199, comma 3, lett. a) cod. proc. pen. - ha rilevato che
un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la quale assumesse
a base la pretesa identità di posizione tra convivente e coniuge,
rispetto all'altro convivente o coniuge, avrebbe effetti di sistema
eccedenti l'ambito del singolo giudizio di costituzionalità. Si
aprirebbe in tal modo il problema dell'estensione al convivente -
talora anche in malam partem (artt. 570, 577, ultimo comma, 591,
ultimo comma, 605 cod. pen.) - del complesso delle disposizioni della
legge penale sostanziale e processuale (e anche della legge
extrapenale) che, a diversi fini, fanno riferimento al rapporto di
coniugio (sentenza n. 8 del 1996): opera di revisione, questa, che
esorbita dai compiti e dai poteri della Corte.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Imperia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il Direttore della cancelleria: Di Paola

 
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