Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0376 del 2000 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: legge 40/1998 art.17 comma 2 comma b:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 1:
-Argomento della coerenza (verticale: interpretazione adeguatrice a norme sovranazionali o internazionali)

N. 376
SENTENZA 12-27 LUGLIO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2,
lett. d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso
con ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal pretore di Termini Imerese
nel procedimento civile tra Dylmishi Selim e il Prefetto di Palermo,
iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Termini Imerese è investito della decisione
di un ricorso proposto da un cittadino albanese - ai sensi
dell'art. 11, comma 8, della legge n. 40 del 1998 - avverso il
decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di
Palermo perché non aveva chiesto nei termini prescritti il rinnovo
del permesso di soggiorno; a sostegno della domanda il ricorrente ha
dichiarato di risiedere in Italia da circa dieci anni, di svolgere
attività di collaboratore domestico, di essere coniugato e
convivente con una sua concittadina in stato di gravidanza a rischio
di aborto prematuro, di esser stato in possesso di un regolare
permesso di soggiorno e di non averlo potuto rinnovare per cause di
forza maggiore.
Il giudice a quo ritenuto che il decreto di espulsione impugnato
sia legittimo, in considerazione sia del negligente ritardo con cui
l'interessato aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno
che dell'insussistenza della causa di forza maggiore invocata dal
ricorrente, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di
espulsione dello straniero coniugato e convivente con donna in stato
di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio,
per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.
Secondo il rimettente l'art. 2 della Costituzione riconosce anche
allo straniero i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, mentre
l'art. 10 della Costituzione gli riconosce i diritti derivanti dalle
norme e dai trattati internazionali; il diritto di formare una
famiglia e di mantenere l'unità del nucleo familiare, previsti
dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma
il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto
1955, n. 848, così come tutti i diritti e le potestà di cui agli
artt. 29 e 30 Cost., dovrebbero perciò essere garantiti allo
straniero come al cittadino; al riguardo il giudice a quo ritiene che
l'omessa previsione del divieto di espulsione dello straniero,
coniugato e convivente con una donna in stato di gravidanza e nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio, determinerebbe
l'impossibilità per l'espulso di esercitare i diritti e di adempiere
i doveri nei confronti del coniuge, del nascituro e del figlio dopo
la nascita.
Secondo il giudice a quo tale omissione violerebbe anche l'art. 3
Cost., dal momento che la mancata previsione del divieto di
espulsione del padre, coniugato e convivente con la donna incinta e
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, creerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra i coniugi e renderebbe
di difficile attuazione lo stesso divieto di espulsione nei confronti
delle madri straniere, le quali ben difficilmente, in caso di
allontanamento del marito, potrebbero decidere di restare in Italia
senza l'adeguato sostegno materiale e morale del coniuge.
Ritiene infine il rimettente che anche l'unità familiare e la
tutela dei minori, che pure sono tra gli obbiettivi degli artt. 26 e
segg. della stessa legge n. 40 del 1998, finirebbero per essere non
garantiti nel caso di espulsione del "capofamiglia".

2. - È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte, in via
preliminare, di restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della questione alla luce dello jus
superveniens intervenuto in epoca successiva alla ordinanza di
rimessione e, in subordine, di dichiarare la questione infondata.
Quanto al primo profilo, l'Avvocatura osserva che il nuovo testo
dell'art. 49, comma 2, del testo unico n. 286 del 1998, introdotto
dall'art. 8 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni
correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40) ha disciplinato la c.d. regolarizzazione degli stranieri,
presenti sul territorio dello Stato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, che siano in possesso
di determinati requisiti; dal momento che lo straniero che ha
proposto opposizione all'espulsione davanti al pretore di Termini
Imerese sembrerebbe rientrare tra coloro i quali possono beneficiare
della regolarizzazione, ciò imporrebbe, ad avviso della difesa
erariale, una nuova valutazione della rilevanza della questione da
parte del giudice a quo.
Nel merito l'Avvocatura ritiene che la questione sia infondata,
dal momento che con essa si richiede al giudice delle leggi un
intervento additivo che non potrebbe essere assunto se non nel quadro
di ripensamenti più generali del complesso sistema normativo
riguardante la materia; nel predisporre la disciplina di cui si
tratta, il legislatore avrebbe operato un bilanciamento di interessi
tra l'esigenza di riconoscere agli stranieri una serie di facoltà e
quella, pure apprezzabile, di disciplinare l'ingresso ed il soggiorno
nello Stato dei non cittadini; sotto questo profilo nella norma
denunciata non sarebbero ravvisabili violazioni degli artt. 2, 10, 29
e 30 Cost.
Sempre secondo l'Avvocatura non vi sarebbe neppure violazione
dell'art. 3 Cost., dal momento che il divieto di espulsione della
donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi costituirebbe
una eccezione alla regola generale, determinata dalla necessità di
far fronte ad esigenze primarie della madre e del bambino, e non
sarebbe assimilabile a quella del padre che versi in situazione di
illegalità.

Considerato in diritto

1. - Il pretore di Termini Imerese dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di
espulsione dello straniero coniugato e convivente con donna in stato
di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio,
per la violazione: (a) degli artt. 2 e 10 della Costituzione, perché
la norma impugnata non tutelerebbe i diritti inviolabili dell'uomo,
ed in particolare il diritto di formare una famiglia riconosciuto
dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma
il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto
1955, n. 848; (b) dell'art. 3 Cost., perché la disposizione
prevederebbe per il coniuge straniero di sesso maschile un
trattamento diverso e meno favorevole rispetto a quello della donna
incinta e della donna che ha partorito da non oltre sei mesi, per le
quali vige il divieto di espulsione; (c) degli artt. 29 e 30 Cost.,
perché essa non garantirebbe l'unità familiare e non consentirebbe
allo straniero di esercitare i diritti e i doveri nei riguardi dei
figli minori e del coniuge.

2. - Occorre preliminarmente osservare che la norma impugnata dal
pretore di Termini Imerese è stata interamente trasfusa, senza
modificazione alcuna, nell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) in forza della delega legislativa contenuta nell'art. 47
della stessa legge n. 40 del 1998; la questione di legittimità
costituzionale deve intendersi perciò trasferita sulla norma del
testo unico, rinvenendosi tuttora nell'ordinamento la norma
impugnata, secondo il principio affermato da questa Corte nelle
sentenze n. 84 del 1996 e n. 454 del 1998.

3. - Sempre in via preliminare deve essere disattesa la richiesta
dell'Avvocatura dello Stato di restituzione degli atti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
alla luce dello jus superveniens costituito dall'art. 8 del d.lgs. 13
aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2,
della legge 6 marzo 1998, n. 40); infatti la norma indicata dalla
difesa erariale - che ha disposto una sanatoria per alcune categorie
di stranieri presenti sul territorio dello Stato - non ha inciso, né
direttamente né indirettamente, su quella impugnata dal giudice
rimettente e non è perciò suscettibile di essere applicata nel
giudizio in corso davanti al pretore di Termini Imerese, nel quale il
thema decidendum continua ad essere rappresentato dalla domanda del
ricorrente; l'eventuale possibilità per lo straniero di usufruire
delle norme di sanatoria risulta quindi una questione di mero fatto,
che non può incidere sul presente giudizio di legittimità
costituzionale.

4. - La questione, nei termini in cui è stata rimessa a questa
Corte dal giudice a quo è fondata.

5. - La norma impugnata, collocata al Capo III (Disposizioni di
carattere umanitario) del Titolo II della legge n. 40 del 1998, sotto
l'onnicomprensiva intitolazione "Divieti di espulsione e di
respingimento" prevede alcuni divieti di espulsione degli stranieri
che si trovino in posizione irregolare sul territorio dello Stato e
disciplina situazioni che sono fra loro non omogenee. In particolare,
mentre il comma 1 stabilisce un divieto assoluto ed incondizionato di
espulsione e di respingimento dello straniero verso uno Stato ove
egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso,
lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali, il comma 2 prevede - salvo i casi in cui
ricorrano esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
disciplinati dall'art. 11, comma 1 della stessa legge - divieti di
espulsione e di respingimento per alcune categorie di stranieri in
relazione a loro particolari e specifiche condizioni personali o
familiari. Il divieto in questi casi riguarda: lo straniero
minorenne, che non può mai essere espulso salvo il suo diritto di
seguire il genitore o l'affidatario che siano stati espulsi; gli
stranieri che siano in possesso della carta di soggiorno, per i quali
le condizioni di espulsione sono indicate dall'art. 7, comma 5 della
legge; coloro che sono sposati e convivono con un cittadino e coloro
che convivono con cittadini italiani, loro parenti entro il quarto
grado; e infine le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi al parto. In quest'ultimo caso si tratta dunque, più che
di un divieto assoluto di espulsione o di respingimento, di una
temporanea sospensione del relativo potere fondata sulla particolare
tutela che l'ordinamento, in questa come in varie altre materie,
appresta per la donna in stato di gravidanza e nel periodo
immediatamente successivo alla nascita del figlio; tutela che viene
riconosciuta in vista della protezione sia della stessa donna che del
figlio minore, nato o nascituro. Non va dimenticato peraltro che
queste esigenze di tutela del nucleo familiare, individuate dal
legislatore e nella specie previste a favore della donna, cedono di
fronte a quelle di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che
sono affermate nell'art. 11, comma 1, della legge n. 40 del 1998,
richiamato espressamente dall'art. 17, comma 2; infatti questa norma
fa comunque salvo, in tutti i casi, il potere del Ministro
dell'interno di disporre l'espulsione dello straniero per i
sopracitati motivi.
visualizza testo argomento La particolare ratio delle norme che prevedono benefici a favore
della donna nel periodo immediatamente antecedente e in quello
successivo al parto è stata già considerata da questa Corte che,
nella sentenza n. 1 del 1987, ha osservato come la norma in materia
di astensione obbligatoria dal lavoro della donna che ha partorito,
se ha "certamente il fine di tutelare la salute della donna nel
periodo immediatamente susseguente al parto.... considera e protegge
anche il rapporto che in tale periodo necessariamente si svolge tra
madre e figlio, e tanto non solo per ciò che attiene i bisogni più
propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di
carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo
della personalità del bambino". La norma in esame si colloca - nel
quadro delle disposizioni che vietano l'espulsione ed il
respingimento dello straniero per ragioni di carattere umanitario e
più in generale all'interno della disciplina sull'ingresso ed il
soggiorno degli stranieri - nella stessa peculiare posizione; anche
in questo caso infatti viene in rilievo, oltre alla tutela della
salute della donna straniera incinta o che abbia partorito da non
oltre sei mesi - situazione soggettiva che come tale giustificherebbe
ex se una tutela rafforzata - l'esigenza di assicurare una speciale
protezione alla famiglia in generale, ed ai figli minori in
particolare, che hanno il diritto di essere educati all'interno del
nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro
personalità; una protezione che non può non ritenersi estesa anche
agli stranieri che si trovino a qualunque titolo sul territorio dello
Stato perché, come questa Corte ha già più volte avuto modo di
affermare, ail diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare
i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e
dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della
famiglia, sono ..... diritti fondamentali della persona che perciò
spettano in via di principio anche agli stranieri" (sentenza n. 28
del 1995, richiamata anche dalla sentenza n. 203 del 1997).
6. - visualizza testo argomento I principi di protezione dell'unità familiare, con
specifico riguardo alla posizione assunta nel nucleo dai figli minori
in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i
genitori, non trovano riconoscimento solo nella nostra Costituzione
ma sono affermati anche da alcune disposizioni di trattati
internazionali ratificati dall'Italia, tra le quali: quelle di cui
agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla
legge 4 agosto 1955, n. 848; l'art. 10 del Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali e l'art. 23 del
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; gli
artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui
diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991, n. 176; dal complesso di queste norme, pur nella
varietà delle loro formulazioni, emerge un principio, pienamente
rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost., in base al quale alla famiglia
deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in
particolare nel momento della sua formazione ed in vista della
responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e
l'educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione non può
non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei
genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può
derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte
alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica.
7. - La norma in esame, pur apprestando nella particolare materia
dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello
Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei
che ha partorito da non oltre sei mesi, omette tra l'altro di
considerare proprio quelle ulteriori esigenze del minore e cioè il
suo diritto ad essere educato, tutte le volte che ciò sia possibile,
in un nucleo familiare composto da entrambi i genitori e non dalla
sola madre; consentendo l'espulsione del marito convivente, come
esattamente osserva il giudice rimettente, la norma mette oltretutto
la donna straniera che si trova nel territorio dello Stato in una
alternativa drammatica tra il seguire il marito espulso all'estero e
l'affrontare il parto ed i primi mesi di vita del figlio senza il
sostegno del coniuge, e questo proprio nel momento in cui si va
formando quel nuovo più ampio nucleo familiare che la legge, in
forza degli artt. 29 e 30 Cost., deve appunto tutelare.

8. - Come questa Corte ha già stabilito (sentenza n. 341 del
1991), esiste un principio di "paritetica partecipazione di entrambi
i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o
separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione
di essi, in forza del quale deve ritenersi costituzionalmente
illegittima la norma de qua nella parte in cui non prevede un divieto
di espulsione anche nei riguardi del marito convivente della donna
incinta o della donna che abbia partorito da non oltre sei mesi; la
presenza del padre è infatti essenziale nel delicato periodo preso
in considerazione dal legislatore quando ha stabilito, all'art. 17,
comma 2 della legge, la particolare tutela della madre e del bambino.
La giurisprudenza di questa Corte ha già più volte sottolineato
come numerose norme, a partire dagli anni '70, abbiano "dato sempre
maggiore realizzazione ai valori costituzionalmente garantiti della
parità fra uomini e donne, della funzione sociale della maternità",
avuto riguardo ai "superiori interessi del bambino come oggetto di
tutela diretta, quando non prevalente ed esclusiva" (sentenza n. 179
del 1993).
visualizza testo argomento Lo stesso legislatore, del resto, nella recente legge 8 marzo
2000, n. 52 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città), ha previsto speciali
disposizioni a sostegno, oltre che della maternità, anche della
paternità.
È quindi evidente che, una volta parificata la posizione del
marito convivente con donna incinta, o che ha partorito da non oltre
sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale
soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11,
comma 1, richiamato dall'art. 17, comma 2 della legge.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2,
lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora
sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito
convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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