Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0447 del 2001 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 447
SENTENZA 19 - 28 dicembre 2001.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente
di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro),
promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 2000 dal tribunale di
Livorno, sezione monocratica del lavoro, nel procedimento civile
vertente tra Pernici Giovanna e l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), iscritta al
n. 711 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48 - 1 serie speciale - dell'anno
2000.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei consulenti del lavoro;
Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Udito l'avvocato Ludovico Grassi per l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da un coniuge superstite
per il riconoscimento della pensione di reversibilità, il tribunale
di Livorno, sezione monocratica del lavoro, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge
23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed
assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui
prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto
all'ente previdenziale di categoria, al coniuge superstite non spetta
la pensione di reversibilità se il matrimonio è intervenuto
posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia
dell'assicurato.
Rileva altresì il giudice a quo che il matrimonio fra la
ricorrente e l'assicurato era stato contratto successivamente alla
data di inizio del pensionamento di quest'ultimo e che, per tale
motivo, in applicazione della norma impugnata, l'istanza
amministrativa era stata rigettata.
Motivata, quindi, la rilevanza della questione con la ritenuta
applicabilità nel giudizio a quo della norma impugnata, il
rimettente osserva, quanto alla sua non manifesta infondatezza, che
la suddetta norma risulta, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto, precludendo la concessione della
pensione di reversibilità al coniuge superstite allorquando il
matrimonio sia stato contratto in epoca successiva al pensionamento
del soggetto già titolare del trattamento diretto, realizzerebbe, in
danno del superstite, una discriminazione priva di ragionevole
giustificazione, basata su una presunzione di mancata corrispondenza
del matrimonio, se contratto oltre una certa data, ai contenuti ed
agli scopi suoi tipici.
Ne deriverebbe, secondo il rimettente, una tipologia matrimoniale
"ad efficacia limitata", cui non sono ricollegati "i normali diritti
di natura previdenziale, come appunto la pensione di reversibilità,
tutelati dall'art. 38 della Costituzione".
Ulteriore profilo di discriminazione sarebbe costituito, secondo
il tribunale di Livorno, dal rilievo che, ai fini del riconoscimento
della pensione di reversibilità al coniuge superstite, la norma
impugnata accorda alla nascita della prole, anche postuma, facendo
dipendere da tale circostanza una diversa condizione del coniuge
stesso.
Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata sarebbe altresì
in contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione,
disincentivando una categoria di persone, individuata in relazione
all'età, dalla costituzione di nuclei familiari e così incidendo
negativamente sul valore costituzionalmente protetto della libertà
matrimoniale.
2. - Con atto del 21 settembre 2000 si è costituito in giudizio
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti
del lavoro (ENPACL), concludendo per la infondatezza della questione.
Rileva la difesa dell'ente previdenziale che il differente
trattamento previsto dalla norma in esame per le due ipotesi di
matrimonio, anteriore ovvero successivo al collocamento in pensione
del consulente del lavoro, trova ampia giustificazione nella diversa
situazione sostanziale dei due casi.
Infatti, nella seconda ipotesi, intervenuto il matrimonio
allorché i diritti previdenziali sono integralmente maturati ed il
trattamento pensionistico è già in erogazione, sarebbe evidente la
mancanza da parte del coniuge superstite di qualsiasi, pur indiretto,
contributo all'ottenimento del diritto alla pensione.
D'altra parte, ammettere anche il coniuge superstite, che abbia
contratto matrimonio successivamente al pensionamento
dell'assicurato, al trattamento di reversibilità, creerebbe a carico
dell'ente previdenziale un ulteriore onere economico non sussistente
al momento del pensionamento.
Né sarebbe ravvisabile nella norma in esame la violazione degli
artt. 29 e 31 della Costituzione, tendendo, anzi, essa ad evitare che
il matrimonio possa essere solo il risultato di una valutazione di
convenienza economica, e non già una libera scelta sganciata da
profili utilitaristici.

Considerato in diritto

1. - Il giudice del lavoro presso il tribunale di Livorno dubita,
in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge
23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed
assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui
prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto
all'ente previdenziale di categoria, non spetta al coniuge superstite
la pensione di reversibilità se il matrimonio è intervenuto
posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia
dell'assicurato.
2. - La questione è fondata.
visualizza testo argomento Il principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, della
spettanza della pensione di reversibilità anche al coniuge
superstite che abbia contratto matrimonio posteriormente alla data
del pensionamento dell'assicurato, rende in modo evidente
discriminatorie e, pertanto, lesive dell'art. 3 della Costituzione
quelle norme che, nell'ipotesi suddetta, escludono il diritto al
trattamento di reversibilità (sentenza n. 187 del 2000).Né contrariamente a quanto afferma la parte privata - la
incostituzionalità si supera attraverso un mero richiamo
all'ulteriore onere economico che necessariamente consegue al
riconoscimento della pensione di reversibilità ovvero evidenziando
una semplice diversità tra il matrimonio anteriore e quello
successivo al pensionamento dell'assicurato, trattandosi di
circostanze entrambe inidonee ad una ragionevole giustificazione
della norma censurata.
La limitazione apportata alla pensione di reversibilità del
coniuge superstite risulta, pertanto, sotto ogni aspetto,
irragionevolmente discriminatoria e deve essere, in quanto tale,
dichiarata costituzionalmente illegittima, restando così assorbita
ogni altra censura sollevata dal rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente
di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro),
nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non
spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla
data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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